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Document 62013TO0007
ADEAS / Commissione
ADEAS / Commissione
Ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 3 aprile 2014 – ADEAS / Commissione
(Causa T‑7/13)
«Ricorso di annullamento — Aiuto di Stato — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno a talune condizioni — Associazione — Insussistenza di incidenza individuale — Irricevibilità»
1. |
Procedimento giurisdizionale — Obbligo del Tribunale di avviare la fase orale del procedimento prima di statuire su un’eccezione di irricevibilità — Insussistenza (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 114, §§ 1 e 3) (v. punto 18) |
2. |
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE — Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi — Decisione della Commissione che dichiara un aiuto individuale compatibile con il mercato interno a talune condizioni — Esclusione (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 28, 29) |
3. |
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri — Ricevibilità — Presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 32) |
4. |
Procedimento giurisdizionale — Intervento — Ricorso principale manifestamente irricevibile — Ordinanza di irricevibilità pronunciata prima di statuire sull’istanza di intervento — Ammissibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 111, 114 e 116, § 3) (v. punto 45) |
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2012/540/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, relativa all’aiuto di Stato C 25/08 (ex NN 23/08) riforma del sistema di finanziamento delle pensioni dei funzionari statali dipendenti di France Télécom al quale la Repubblica francese ha dato esecuzione a favore di France Télécom (GU 2012, L 279, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
Non vi è luogo a statuire sull’istanza di intervento della Repubblica francese. |
3) |
L’association pour la défense de l’épargne et de l’actionnariat des salariés de France Télécom-Orange (ADEAS) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
4) |
La Repubblica francese sopporterà le proprie spese. |
Ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 3 aprile 2014 – ADEAS / Commissione
(Causa T‑7/13)
«Ricorso di annullamento — Aiuto di Stato — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno a talune condizioni — Associazione — Insussistenza di incidenza individuale — Irricevibilità»
1. |
Procedimento giurisdizionale — Obbligo del Tribunale di avviare la fase orale del procedimento prima di statuire su un’eccezione di irricevibilità — Insussistenza (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 114, §§ 1 e 3) (v. punto 18) |
2. |
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE — Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi — Decisione della Commissione che dichiara un aiuto individuale compatibile con il mercato interno a talune condizioni — Esclusione (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 28, 29) |
3. |
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri — Ricevibilità — Presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 32) |
4. |
Procedimento giurisdizionale — Intervento — Ricorso principale manifestamente irricevibile — Ordinanza di irricevibilità pronunciata prima di statuire sull’istanza di intervento — Ammissibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 111, 114 e 116, § 3) (v. punto 45) |
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2012/540/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, relativa all’aiuto di Stato C 25/08 (ex NN 23/08) riforma del sistema di finanziamento delle pensioni dei funzionari statali dipendenti di France Télécom al quale la Repubblica francese ha dato esecuzione a favore di France Télécom (GU 2012, L 279, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
Non vi è luogo a statuire sull’istanza di intervento della Repubblica francese. |
3) |
L’association pour la défense de l’épargne et de l’actionnariat des salariés de France Télécom-Orange (ADEAS) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
4) |
La Repubblica francese sopporterà le proprie spese. |