Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TO0007

    ADEAS / Commissione

    Ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 3 aprile 2014 – ADEAS / Commissione

    (Causa T‑7/13)

    «Ricorso di annullamento — Aiuto di Stato — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno a talune condizioni — Associazione — Insussistenza di incidenza individuale — Irricevibilità»

    1. 

    Procedimento giurisdizionale — Obbligo del Tribunale di avviare la fase orale del procedimento prima di statuire su un’eccezione di irricevibilità — Insussistenza (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 114, §§ 1 e 3) (v. punto 18)

    2. 

    Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE — Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi — Decisione della Commissione che dichiara un aiuto individuale compatibile con il mercato interno a talune condizioni — Esclusione (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 28, 29)

    3. 

    Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri — Ricevibilità — Presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 32)

    4. 

    Procedimento giurisdizionale — Intervento — Ricorso principale manifestamente irricevibile — Ordinanza di irricevibilità pronunciata prima di statuire sull’istanza di intervento — Ammissibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 111, 114 e 116, § 3) (v. punto 45)

    Oggetto

    Domanda di annullamento della decisione 2012/540/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, relativa all’aiuto di Stato C 25/08 (ex NN 23/08) riforma del sistema di finanziamento delle pensioni dei funzionari statali dipendenti di France Télécom al quale la Repubblica francese ha dato esecuzione a favore di France Télécom (GU 2012, L 279, pag. 1).

    Dispositivo

    1) 

    Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

    2) 

    Non vi è luogo a statuire sull’istanza di intervento della Repubblica francese.

    3) 

    L’association pour la défense de l’épargne et de l’actionnariat des salariés de France Télécom-Orange (ADEAS) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

    4) 

    La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.

    Top

    Ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 3 aprile 2014 – ADEAS / Commissione

    (Causa T‑7/13)

    «Ricorso di annullamento — Aiuto di Stato — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno a talune condizioni — Associazione — Insussistenza di incidenza individuale — Irricevibilità»

    1. 

    Procedimento giurisdizionale — Obbligo del Tribunale di avviare la fase orale del procedimento prima di statuire su un’eccezione di irricevibilità — Insussistenza (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 114, §§ 1 e 3) (v. punto 18)

    2. 

    Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE — Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi — Decisione della Commissione che dichiara un aiuto individuale compatibile con il mercato interno a talune condizioni — Esclusione (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 28, 29)

    3. 

    Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri — Ricevibilità — Presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 32)

    4. 

    Procedimento giurisdizionale — Intervento — Ricorso principale manifestamente irricevibile — Ordinanza di irricevibilità pronunciata prima di statuire sull’istanza di intervento — Ammissibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 111, 114 e 116, § 3) (v. punto 45)

    Oggetto

    Domanda di annullamento della decisione 2012/540/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, relativa all’aiuto di Stato C 25/08 (ex NN 23/08) riforma del sistema di finanziamento delle pensioni dei funzionari statali dipendenti di France Télécom al quale la Repubblica francese ha dato esecuzione a favore di France Télécom (GU 2012, L 279, pag. 1).

    Dispositivo

    1) 

    Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

    2) 

    Non vi è luogo a statuire sull’istanza di intervento della Repubblica francese.

    3) 

    L’association pour la défense de l’épargne et de l’actionnariat des salariés de France Télécom-Orange (ADEAS) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

    4) 

    La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.

    Top