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Document 61999TJ0031

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Decisione della Commissione che accerta un'infrazione - Incidenza, sulla validità della decisione, della violazione del principio di buona amministrazione da parte di uno dei funzionari incaricati dell'istruttoria del procedimento - Insussistenza - Motivo

2. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Decisione della Commissione che accerta un'infrazione - Incidenza, sulla validità della decisione, di atti successivi alla sua emanazione, ma antecedenti alla sua notificazione - Insussistenza

3. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Manifestazione anticipata da parte della Commissione del proprio convincimento circa la sussistenza della violazione - Incidenza sulla effettività della prova dell'infrazione successivamente fornita - Insussistenza

4. Concorrenza - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Gravità delle infrazioni - Circostanze attenuanti - Obbligo della Commissione di attenersi alla propria prassi decisionale anteriore - Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

5. Concorrenza - Ammende - Importo - Riduzione dell'importo dell'ammenda a titolo di contropartita per la cooperazione delle imprese incriminate - Obbligo per la Commissione di rispettare il principio di parità di trattamento

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

Massima

1. Tra le garanzie previste dall'ordinamento giuridico comunitario nei procedimenti amministrativi figura in particolare il principio di buona amministrazione, al quale si ricollega l'obbligo dell'istituzione competente di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti della fattispecie.

A tal riguardo, il comportamento riprovevole di un membro della struttura responsabile, in seno alla Commissione, dell'istruzione di un procedimento relativo alla violazione di norme sulla concorrenza non inficia di per sé la legittimità della decisione che conclude tale procedimento. Infatti, anche se vi fosse stata, da parte di tale funzionario, una violazione del principio di buona amministrazione, la decisione impugnata non è stata tuttavia adottata dal funzionario medesimo, ma dal collegio dei commissari.

( v. punti 99, 104 )

2. Atti successivi all'emanazione, da parte della Commissione, di una decisione che irroghi una sanzione per infrazione alle norme in materia di concorrenza non possono inficiare la validità della decisione medesima. Ciò vale con riguardo al commento negativo concernente la reputazione dell'impresa incriminata, espresso da un membro della struttura incaricata dell'istruzione del procedimento di cui trattasi in violazione del principio di buona amministrazione, commento espresso quando la decisione della Commissione, ancorché non ancora notificata all'impresa interessata, era stata già adottata.

( v. punto 103 )

3. Una volta stabilito che un'impresa è stata coinvolta in un'intesa a livello del gruppo cui appartiene, anche la prova che la Commissione - nel corso del procedimento amministrativo - ha espresso anticipatamente la propria convinzione secondo cui sussiste tale coinvolgimento del gruppo di cui trattasi non può confutare la prova stessa di un tale coinvolgimento.

( v. punto 106 )

4. Con riguardo alla determinazione dell'importo dell'ammenda da infliggere per infrazione alle norme in materia di concorrenza, il solo fatto che la Commissione abbia concesso, nella sua precedente prassi decisionale, un certo tasso di riduzione per un determinato comportamento non implica che essa sia tenuta a concedere la medesima riduzione proporzionale in occasione della valutazione di un comportamento analogo nell'ambito di un procedimento amministrativo successivo.

( v. punto 239 )

5. Il principio di parità di trattamento osta a che situazioni analoghe siano trattate in maniera differenziata e a che situazioni diverse siano trattate in maniera analoga, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato.

Costituisce violazione di tale principio la condotta della Commissione che, dopo aver espressamente riconosciuto, nella decisione di irrogazione di un'ammenda per violazione delle norme in materia di concorrenza, che un'impresa si è distinta dalle altre imprese incriminate per non aver contestato i fatti principali, non ha differenziato, rispetto alla riduzione concessa alle altre imprese, quella accordata all'impresa medesima a fronte della sua collaborazione prestata nel corso dell'indagine.

( v. punti 240, 242-244 )

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