Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61993TJ0008

Massime della sentenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

23 marzo 1994

Causa T-8/93

Michelle Huet

contro

Corte dei conti delle Comunità europee

«Dipendenti — Decesso del coniuge — Pensione di orfano attribuita ai sensi degli artt. 80, quarto comma, dello Statuto e 37, quinto comma, del RAA — Decesso del coniuge anteriore all'entrata in servizio del dipendente presso le Comunità»

Testo completo in francese   II-365

Oggetto:

Ricorso avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Corte dei conti che nega l'attribuzione di una pensione di orfano per i figli della ricorrente.

Esito:

Rigetto.

Sunto della sentenza

La ricorrente è un agente temporaneo con due figli a carico il cui padre è deceduto prima dell'entrata in servizio presso le Comunità della ricorrente stessa.

La ricorrente addebita alla Corte dei conti di aver ritenuto che il combinato disposto degli artt. 37, quinto comma, del regime relativo agli altri agenti (RAA) e 80, quarto comma, dello Statuto non consenta di concedere una pensione di orfano quando il decesso del coniuge, che non sia dipendente di ruolo né agente temporaneo, sia avvenuto prima dell'entrata in servizio presso le Comunità del genitore superstite.

Nel merito

1. Sul primo mezzo, relativo alla trasgressione dell'art. 80, quarto comma, dello Statuto e dell'art. 37, quinto comma, del RAA

Secondo il Tribunale, la tesi della ricorrente, secondo la quale la prestazione può essere concessa anche nel caso in cui il decesso del coniuge sia avvenuto prima dell'entrata in servizio del genitore superstite presso le Comunità, è fondata sull'errato presupposto che tale prestazione costituisca un assegno della stessa natura di un assegno per figlio a carico, e non una pensione (punti 22 e 29).

In verità, l'art. 80, quarto comma, dello Statuto non sostanzia alcun collegamento tra la corresponsione dell'assegno per figlio a carico e quello della prestazione per orfano, ma si limita a definire l'importo di quest'ultima con riferimento al raddoppio dell'assegno per figlio a carico (punto 26).

La prestazione per orfano di cui è causa none calcolata con riferimento all'art. 21 dell'allegato VIII dello Statuto relativo alle altre pensioni di riversibilità, in quanto è dovuta all'orfano in relazione al decesso non del dipendente ma del coniuge, decesso che nel regime comunitario non può attivare l'erogazione di una pensione di riversibilità (punto 27).

Il Tribunale rileva che la prestazione per orfano di cui è causa costituisce una vera e propria pensione a motivo della collocazione dei due articoli tra le disposizioni dedicate alle pensioni che coprono i rischi degli assicurati iscritti al regime pensionistico comuntario (punti 29, 30 e 37).

Risulta peraltro dalla lettera dei due articoli di cui trattasi che il titolare della pensione di orfano controversa è l'orfano stesso e non il genitore superstite, come si sarebbe verificato nel caso di un assegno supplementare per figlio a carico, il quale fa parte della retribuzione dell'agente a norma dell'art. 62 dello Statuto (punto 31).

Orbene, poiché la caratteristica specifica del regime pensionistico comunitario è la copertura, in cambio di contributi, dei rischi di morte o di invalidità che si verificano durante il periodo di iscrizione, la pensione di orfano può essere corrisposta solo se la morte del coniuge è sopravvenuta dopo l'entrata in servizio presso le Comunità del genitore superstite (punti 33 e 34).

Tale interpretazione è corroborata dalla grande maggioranza delle versioni linguistiche delle due disposizioni, mentre le altre versioni linguistiche non sono tali da accreditare la tesi opposta (punto 35).

Ne discende che ai figli della ricorrente non può essere attribuita la pensione di orfano in quanto la madre non era ancora iscritta al regime pensionistico comunitario al momento della morte del coniuge (punto 40).

2. Sull'inosservanza del divieto di discriminazioni

Il Tribunale considera in primo luogo che la ricorrente non può sostenere di essere vittima di discriminazione perché altri dipendenti traggono beneficio da una situazione illegale in quanto la pensione di orfano sarebbe stata concessa ai loro figli a carico anche nel caso in cui il coniuge dei detti dipendenti sia deceduto prima della loro entrata in servizio presso le Comunità (punti 43 e 44).

La ricorrente non può nemmeno sostenere di essere vittima di una discriminazione rispetto agli agenti il cui coniuge sia deceduto dopo la loro entrata in servizio presso le Comunità. Infatti la differenza di trattamento praticata al riguardo è obiettiva, in quanto si fonda sulla data del decesso del coniuge e su quella dell'entrata in servizio dell'agente presso le Comunità, ragionevole, perché si fonda sul fatto che la prestazione per orfano è una pensione, e infine proporzionata allo scopo legittimamente perseguito, dato che i rischi coperti dal regime pensionistico comunitario trovano, in linea di principio, un riscontro nei contributi versati (punti 45 e 46).

Dispositivo:

Il ricorso è respinto.

Top

Causa T-8/93

Michelle Huet

contro

Corte dei conti delle Comunità europee

«Dipendenti — Decesso del coniuge — Pensione di orfano attribuita ai sensi degli artt. 80, quarto comma, dello Statuto e 37, quinto comma, del RAA — Decesso del coniuge anteriore all'entrata in servizio del dipendente presso le Comunità»

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 23 marzo 1994   II-105

Massime della sentenza

Dipendenti – Pensioni – Pensione di reversibilità – Prestazioni per orfani previste a motivo del decesso del coniuge non dipendente delle Comunità – Natura giuridica – Presupposti per l'attribuzione – Decesso sopravvenuto dopo l'entrata in servizio del genitore superstite presso le Comunità – Discriminazione – Insussistenza

(Statuto del personale, art. 80, quarto comma; Regime applicabile agli altri agenti, art. 37, quinto comma)

Nonostante il suo importo sia fissato con sta dal combinato disposto degli artt. 37, riferimento al raddoppio dell'assegno per quinto comma, del Regime applicabile agli figli a carico, la prestazione per orfani previ- altri agenti e 80, quarto comma, dello

Statuto, a favore dei figli di un agente temporaneo delle Comunità in caso di decesso del coniuge, che non sia dipendente di ruolo né agente temporaneo, non costituisce un assegno della stessa natura di un assegno per figli a carico, ma una vera e propria pensione destinata a garantire la copertura degli assicurati, in cambio del versamento di contributi, contro i rischi di morte o di invalidità che si verificano durante il periodo di iscrizione dell'agente al sistema pensionistico comunitario.

Conseguentemente, i figli di un agente temporaneo non possono godere della pensione di orfano di cui trattasi se il coniuge, che non sia dipendente di ruolo né agente temporaneo, è deceduto prima dell'entrata in servizio del genitore superstite presso le Comunità, dato che costui, alla data del decesso del coniuge, non era ancora iscritto al sistema pensionistico comunitario.

L'agente interessato non può sostenere di essere vittima di una discriminazione rispetto agli agenti il cui coniuge sia deceduto successivamente alla loro entrata in servizio presso le Comunità. La diversità di trattamento praticata al riguardo è infatti obiettiva, in quanto si fonda sulla data del decesso del coniuge e su quella di entrata in servizio dell'agente presso le Comunità, ragionevole, perché basata sul fatto che la prestazione di cui trattasi è una pensione, ed infine proporzionata allo scopo legittimamente perseguito ossia che i rischi coperti dal sistema pensionistico comunitario trovino, in linea di principio, un riscontro nei contributi versati al sistema.

Top