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Document 62015FO0135
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 12 aprile 2016.
Laurent Beiner contro Commissione europea.
Funzione pubblica – Concorso – Requisiti per l’ammissione – Esperienza professionale – Decisione della commissione giudicatrice di non ammettere il ricorrente a concorrere – Errore manifesto di valutazione.
Causa F-135/15.
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 12 aprile 2016.
Laurent Beiner contro Commissione europea.
Funzione pubblica – Concorso – Requisiti per l’ammissione – Esperienza professionale – Decisione della commissione giudicatrice di non ammettere il ricorrente a concorrere – Errore manifesto di valutazione.
Causa F-135/15.
Court reports – Reports of Staff Cases
ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA
(Terza Sezione)
12 aprile 2016
Laurent Beiner
contro
Commissione europea
«Funzione pubblica — Concorso — Requisiti per l’ammissione — Esperienza professionale — Decisione della commissione giudicatrice di non ammettere il ricorrente a concorrere — Errore manifesto di valutazione»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Laurent Beiner ha chiesto, in sostanza, l’annullamento della decisione di non ammetterlo al concorso generale EPSO/AST/130/14 (AST 3) indetto per l’assunzione di assistenti di grado AST 3 nel settore degli immobili.
Decisione:
Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato. Il sig. Laurent Beiner sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.
Massime
Ricorsi dei funzionari — Atto lesivo — Decisione adottata previo riesame di una decisione anteriore — Decisione adottata da una commissione giudicatrice di concorso previo riesame del fascicolo di un candidato non ammesso a concorrere
(Statuto dei funzionari, artt. 90, § 2, e 91, § 1)
Funzionari — Concorso — Concorso per titoli ed esami — Requisiti per l’ammissione — Determinazione mediante il bando di concorso — Valutazione, da parte della commissione giudicatrice, dell’esperienza professionale dei candidati — Sindacato giurisdizionale — Limiti
(Statuto dei funzionari, allegato III, artt. 2 e 5)
Qualora un candidato la cui domanda di ammissione ad un concorso sia stata respinta chieda il riesame di tale decisione sulla base di una precisa disposizione che vincola l’amministrazione, è la decisione adottata dalla commissione giudicatrice previo riesame a costituire l’atto che arreca pregiudizio ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, o, se del caso, dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto.
Un ricorso è manifestamente irricevibile nei limiti in cui è diretto contro la decisione iniziale.
(v. punti 21 e 33)
Riferimento:Tribunale della funzione pubblica: sentenze del 24 settembre 2009, Brown/Commissione, F‑37/05, EU:F:2009:121, punto 28, e del 4 febbraio 2010, Wiame/Commissione, F‑15/08, EU:F:2010:7, punto 20
La commissione giudicatrice di un concorso ha la responsabilità di valutare, caso per caso, se l’esperienza professionale dichiarata da ciascun candidato corrisponde al livello richiesto dal bando di concorso. La commissione giudicatrice dispone al riguardo di un ampio potere discrezionale, nell’ambito delle disposizioni dello Statuto relative alle procedure di concorso, per quanto riguarda la valutazione sia della natura e della durata delle esperienze professionali anteriori dei candidati sia del rapporto più o meno stretto che queste ultime possono presentare con le esigenze del posto da coprire. Pertanto, nell’ambito del suo sindacato di legittimità, il Tribunale della funzione pubblica deve limitarsi a verificare che l’esercizio di detto potere non sia stato viziato da un errore manifesto. Nell’ambito di tale controllo, il giudice dell’Unione deve tener conto del fatto che spetta al candidato ad un concorso fornire alla commissione giudicatrice tutte le informazioni e tutti i documenti da lui ritenuti utili ai fini dell’esame della sua candidatura per consentire alla commissione giudicatrice di verificare se egli soddisfi i requisiti posti dal bando di concorso, e ciò a fortiori se vi sia stato espressamente e formalmente invitato. La commissione giudicatrice, quando si pronuncia sull’ammissione o sull’esclusione dei candidati al concorso, può pertanto limitare il suo esame ai soli atti di candidatura e ai documenti che vi sono allegati.
Inoltre, tenuto conto dell’ampio potere discrezionale riconosciuto alla commissione giudicatrice di concorso, dimostrare che quest’ultima ha commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti tale da giustificare l’annullamento della decisione adottata presuppone che gli elementi di prova, che la parte ricorrente è tenuta a fornire, siano sufficienti per privare di plausibilità le valutazioni operate dalla commissione giudicatrice di cui trattasi.
(v. punti 35‑38)
Riferimento:Corte: sentenza del 12 luglio 1989, Belardinelli e a./Corte di giustizia, 225/87, EU:C:1989:309, punti 13 e 14
Tribunale di primo grado: sentenze del 12 dicembre 1996, AIUFFASS e AKT/Commissione, T‑380/94, EU:T:1996:195, punto 59; del 13 marzo 2002, Martínez Alarcón/Commissione, T‑357/00, T‑361/00, T‑363/00 e T‑364/00, EU:T:2002:66, punto 76; del 25 marzo 2004, Petrich/Commissione, T‑145/02, EU:T:2004:91, punto 37, e del 12 febbraio 2008, BUPA e a./Commissione, T‑289/03, EU:T:2008:29, punto 221
Tribunale della funzione pubblica: sentenze del 25 novembre 2008, Iordanova/Commissione, F‑53/07, EU:F:2008:148, punto 34 e giurisprudenza citata, e del 24 aprile 2013, Demeneix/Commissione, F‑96/12, EU:F:2013:52, punti 42‑45 e giurisprudenza citata