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Document 62023CJ0054
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 gennaio 2024.
WY contro Laudamotion GmbH e Ryanair DAC.
Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 1 – Articolo 7, paragrafo 1 – Compensazione pecuniaria a beneficio dei passeggeri del trasporto aereo in caso di ritardo prolungato di un volo – Perdita di tempo – Volo alternativo prenotato autonomamente dal passeggero – Passeggero arrivato alla destinazione finale con meno di tre ore di ritardo rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto – Assenza di compensazione pecuniaria.
Causa C-54/23.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 gennaio 2024.
WY contro Laudamotion GmbH e Ryanair DAC.
Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 1 – Articolo 7, paragrafo 1 – Compensazione pecuniaria a beneficio dei passeggeri del trasporto aereo in caso di ritardo prolungato di un volo – Perdita di tempo – Volo alternativo prenotato autonomamente dal passeggero – Passeggero arrivato alla destinazione finale con meno di tre ore di ritardo rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto – Assenza di compensazione pecuniaria.
Causa C-54/23.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:74
Causa C-54/23
WY
contro
Laudamotion GmbH
e
Ryanair DAC
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 gennaio 2024
«Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 1 – Articolo 7, paragrafo 1 – Compensazione pecuniaria a beneficio dei passeggeri del trasporto aereo in caso di ritardo prolungato di un volo – Perdita di tempo – Volo alternativo prenotato autonomamente dal passeggero – Passeggero arrivato alla destinazione finale con meno di tre ore di ritardo rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto – Assenza di compensazione pecuniaria»
Trasporti – Trasporti aerei – Regolamento n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Diritto a compensazione pecuniaria in caso di ritardo – Volo alternativo prenotato autonomamente dal passeggero – Passeggero arrivato alla destinazione finale con meno di tre ore di ritardo rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto – Esclusione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, considerando 2 e artt. 5, § 1, e 7, § 1)
(v. punti 19-24 e dispositivo)