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Document 62022CJ0498

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 settembre 2024.
Novo Banco SA - Sucursal en España e a. contro C.F.O. e a.
Rinvio pregiudiziale – Risanamento e liquidazione degli istituti di credito – Direttiva 2001/24/CE – Articoli 3 e 6 – Provvedimento di risanamento adottato nei confronti di un ente creditizio – Trasmissione degli obblighi e delle responsabilità di tale ente creditizio a una “banca ponte” prima della proposizione di un’azione giudiziaria volta ad ottenere il pagamento di un credito vantato nei confronti di tale ente creditizio – Ritrasmissione al medesimo ente creditizio di taluni di detti obblighi e responsabilità – Legge dello Stato membro di apertura della procedura in questione (lex concursus) – Effetti di un provvedimento di risanamento in altri Stati membri – Mutuo riconoscimento – Effetti della violazione dell’obbligo di pubblicità del provvedimento di risanamento – Articoli 17, 21, 38 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di proprietà – Tutela giurisdizionale effettiva – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CE – Articolo 6, paragrafo 1 – Clausole abusive – Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento – Legittimazione passiva della “banca ponte”.
Cause riunite da C-498/22 a C-500/22.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:686

Cause riunite da C‑498/22 a C‑500/22

Novo Banco SA - Sucursal en España

contro

C.F.O

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo)

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 settembre 2024

«Rinvio pregiudiziale – Risanamento e liquidazione degli istituti di credito – Direttiva 2001/24/CE – Articoli 3 e 6 – Provvedimento di risanamento adottato nei confronti di un ente creditizio – Trasmissione degli obblighi e delle responsabilità di tale ente creditizio a una “banca ponte” prima della proposizione di un’azione giudiziaria volta ad ottenere il pagamento di un credito vantato nei confronti di tale ente creditizio – Ritrasmissione al medesimo ente creditizio di taluni di detti obblighi e responsabilità – Legge dello Stato membro di apertura della procedura in questione (lex concursus) – Effetti di un provvedimento di risanamento in altri Stati membri – Mutuo riconoscimento – Effetti della violazione dell’obbligo di pubblicità del provvedimento di risanamento – Articoli 17, 21, 38 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di proprietà – Tutela giurisdizionale effettiva – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CE – Articolo 6, paragrafo 1 – Clausole abusive – Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento – Legittimazione passiva della “banca ponte”»

  1. Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Istituti di credito – Risanamento e liquidazione degli istituti di credito – Direttiva 2001/24 – Provvedimento di risanamento di un ente creditizio adottato nello Stato membro d’origine – Mancata pubblicazione di detto provvedimento –Riconoscimento, da parte di un giudice di un altro Stato membro, degli effetti di tale provvedimento – Provvedimento che ha parzialmente trasmesso gli obblighi e le responsabilità dell’ente creditizio interessato ad una banca ponte – Ammissibilità

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 21, § 2, e 47, comma 1; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/24, considerando 4 e 16 e artt. 3, § 2, e 6)

    (v. punti 75, 76, 85, 96, 97, dispositivo 1)

  2. Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Istituti di credito – Risanamento e liquidazione degli istituti di credito – Direttiva 2001/24 – Cause pendenti – Effetti di provvedimenti di risanamento su una causa pendente – Applicazione della lex concursus – Eccezioni previste dalla direttiva

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/24, considerando 23 e 30 e artt. 2, 3, § 2, e 32)

    (v. punto 77)

  3. Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Istituti di credito – Risanamento e liquidazione degli istituti di credito – Direttiva 2001/24 – Provvedimento di risanamento di un ente creditizio adottato nello Stato membro d’origine – Obbligo di pubblicazione – Presupposti –Incidenza sui diritti dei terzi nello Stato membro ospitante – Esistenza di un ricorso, nello Stato membro d’origine, avverso la decisione che adotta tale provvedimento – Portata, per la fissazione del termine di ricorso, in caso di mancata pubblicazione di detto provvedimento

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/24, art. 3, §§ 1 e 2, 6, §§ 1‑5, e 83, § 4)

    (v. punti 78‑80, 82‑84, 88‑93)

  4. Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Istituti di credito – Risanamento e liquidazione degli istituti di credito – Direttiva 2001/24 – Provvedimento di risanamento di un ente creditizio adottato nello Stato membro d’origine – Mancata pubblicazione di detto provvedimento – Applicazione delle norme nazionali destinate ad assicurare la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione – Presupposti – Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività – Osservanza del diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/24, art. 6)

    (v. punti 86, 87)

  5. Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Istituti di credito – Risanamento e liquidazione degli istituti di credito – Direttiva 2001/24 – Provvedimento di risanamento di un ente creditizio adottato nello Stato membro d’origine – Riconoscimento degli effetti dei provvedimenti di risanamento nello Stato membro ospitante – Violazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità – Assenza

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 21, § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/24, art. 3, § 2)

    (v. punto 94)

  6. Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Rassicurazioni precise fornite dall’amministrazione – Deduzione da parte di un singolo nei confronti di una banca ponte creata nell’ambito di provvedimenti di risanamento di un ente creditizio – Inammissibilità – Ente interessato che è stato controllato temporaneamente da un’autorità pubblica – Irrilevanza

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 1; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/24, art. 3, § 2)

    (v. punti 101‑104, dispositivo 2)

  7. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Diritti fondamentali – Diritto di proprietà – Provvedimenti di risanamento di un ente creditizio adottati nello Stato membro d’origine in applicazione della direttiva 2001/24 – Provvedimenti che prevedono la creazione di una banca ponte – Provvedimenti che prevedono il mantenimento, nel passivo dell’ente creditizio interessato da tali provvedimenti, dell’obbligo di versare le somme dovute a titolo della responsabilità precontrattuale o contrattuale – Riconoscimento degli effetti di un tale provvedimento nello Stato membro ospitante – Ammissibilità – Verifiche incombenti al giudice del rinvio

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17, 38 e 52, § 1; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/24, art. 3, § 2; direttiva del Consiglio 93/13, art. 6, § 1)

    (v. punti 109‑132, 137‑147, dispositivo 3)

Sintesi

Adita in via pregiudiziale dal Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) in tre cause distinte, la Corte si pronuncia sull’interpretazione di talune disposizioni della direttiva 2001/24 in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi ( 1 ), della direttiva 93/13 relativa alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( 2 ), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nonché dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.

Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie tra il Novo Banco SA - Sucursal en España (in prosieguo: il «Novo Banco») e vari suoi clienti in merito all’incidenza, su diversi contratti di prodotti e di servizi finanziari, dei provvedimenti di risanamento adottati, nel 2014 e nel 2015, dal Banco de Portugal (Banca del Portogallo) nei confronti del Banco Espíritu Santo SA (BES), un ente creditizio portoghese, e della sua succursale spagnola (in prosieguo: il «BES Spagna»), alla quale è succeduto il Novo Banco in quanto banca ponte, cui sono stati trasferiti taluni elementi delle attività, delle passività ed extrapatrimoniali del BES.

Nella causa C‑498/22, il ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata la nullità di una clausola detta «di tasso minimo», contenuta in un contratto di mutuo ipotecario inizialmente stipulato con il BES Spagna e successivamente trasferito al Novo Banco a seguito dei provvedimenti di risanamento, ritenendo che tale clausola presentasse carattere abusivo, nonché un rimborso delle somme indebitamente versate in applicazione di detta clausola. Nella causa C‑499/22, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento dei loro contratti finanziari, la restituzione delle somme ricevute da ciascuna parte e il risarcimento delle perdite subite a causa dell’acquisto di tali prodotti finanziari, in ragione di un vizio del consenso connesso alla comunicazione di informazioni inesatte da parte del BES Spagna. Il Novo Banco ha tuttavia contestato la trasmissione di tutti gli elementi del passivo del BES Spagna e, in particolare, dei crediti e degli indennizzi connessi all’annullamento richiesto di talune clausole di contratti stipulati da quest’ultima. Nella causa C‑500/22, il ricorrente ha, per parte sua, chiesto al Novo Banco, oltre alla restituzione del valore nominale di un’obbligazione privilegiata giunta a scadenza, il pagamento dei rendimenti di tale obbligazione acquistata presso il BES, che era stata trasferita al Novo Banco a causa dei provvedimenti di risanamento adottati nel 2014. Il Novo Banco dichiarava tuttavia che nel 2015 la Banca del Portogallo aveva «ritrasferito» al BES gli elementi delle passività legati alla medesima obbligazione ed era quindi legittimata a rifiutare tale pagamento.

Rilevando che i provvedimenti di risanamento adottati nei confronti del BES rientrano nel diritto dell’Unione e che questi ultimi non sono stati oggetto della pubblicazione prevista all’articolo 6, paragrafi da 1 a 4, della direttiva 2001/24, mentre possono incidere sui terzi e in particolare impedire loro di proporre un ricorso contro tali provvedimenti, il giudice del rinvio si interroga anzitutto sulla compatibilità dell’obbligo di riconoscimento, nello Stato membro ospitante, degli effetti di tali provvedimenti di risanamento con il principio della tutela giurisdizionale effettiva, con il principio di uguaglianza e di divieto di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità, con il principio della certezza del diritto, nonché con il principio della tutela del legittimo affidamento. Esso si chiede poi se il riconoscimento degli effetti dei provvedimenti di risanamento non costituisca un’ingerenza sproporzionata nel diritto di proprietà dei clienti del Novo Banco. Esso si chiede infine, nella causa C‑498/22, se la «frammentazione» del rapporto contrattuale che lega il consumatore al Novo Banco e che risulta dai provvedimenti di risanamento in questione non equivalga a far sopportare a tale consumatore le conseguenze pecuniarie della clausola «di tasso minimo», dichiarata abusiva in giudizio, in violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13. Pertanto, esso ha deciso di sottoporre alla Corte varie questioni pregiudiziali

Giudizio della Corte

In primo luogo, per quanto riguarda la questione se il diritto dell’Unione ( 3 ) osti, in mancanza della pubblicazione prevista all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2001/24, al riconoscimento, da parte di un giudice di uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, degli effetti di un provvedimento di risanamento adottato, prima che fosse adito tale giudice, nei confronti di un ente creditizio e che abbia parzialmente trasmesso gli obblighi e le responsabilità di quest’ultimo a una banca ponte, la Corte ricorda, anzitutto, che, in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, i provvedimenti di risanamento sono, in linea di principio, applicati conformemente alla legge dello Stato membro d’origine e producono i loro effetti secondo la legislazione di tale Stato membro in tutta l’Unione senza alcuna altra formalità. Tale direttiva è così fondata sui principi di unità e di universalità e stabilisce il principio del mutuo riconoscimento dei provvedimenti di risanamento e dei loro effetti. Per quanto riguarda l’obbligo di pubblicazione dei provvedimenti di risanamento ( 4 ), esso è subordinato al soddisfacimento di due condizioni cumulative. Da un lato, tali provvedimenti devono poter incidere sui diritti di terzi nello Stato membro ospitante e, dall’altro, nello Stato membro d’origine deve esistere un ricorso avverso la decisione che adotta detti provvedimenti ( 5 ).

La Corte ritiene che l’oggetto dell’articolo 6, paragrafi da 1 a 4, della direttiva 2001/24 sia quello di disciplinare l’informazione dei creditori dell’ente creditizio interessato dai provvedimenti di risanamento, al fine di consentire loro di esercitare, nello Stato membro d’origine, il loro diritto di ricorso avverso le decisioni che adottano provvedimenti di risanamento di tale ente, nel rispetto del principio di uguaglianza di trattamento tra creditori ( 6 ). Poiché i provvedimenti di risanamento si applicano indipendentemente dalle misure di pubblicazione previste all’articolo 6 ( 7 ), la mancata pubblicazione dei provvedimenti di risanamento adottati nello Stato membro d’origine non ha l’effetto di rimettere in discussione i principi di unità e di universalità, nonché di mutuo riconoscimento degli effetti di tali provvedimenti nello Stato membro ospitante. Tale mancata pubblicazione non comporta quindi né l’invalidazione di tali provvedimenti né l’inopponibilità dei loro effetti nello Stato membro ospitante.

Tuttavia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali intese a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, nel rispetto del principio di equivalenza, del principio di effettività e del diritto a un ricorso effettivo sancito dall’articolo 47, primo comma, della Carta.

La pubblicazione prevista all’articolo 6 della direttiva 2001/24 ha l’obiettivo di garantire, nello Stato membro d’origine, la tutela del diritto di ricorso degli interessati avverso le decisioni che adottano provvedimenti di risanamento di un ente creditizio, tra cui, in particolare, quello dei creditori di tale ente stabiliti nello Stato membro ospitante. Così, qualora i provvedimenti di risanamento non siano stati pubblicati conformemente ai requisiti previsti da tale disposizione, il diritto dello Stato membro d’origine deve consentire alle persone i cui diritti garantiti dal diritto dell’Unione siano pregiudicati da tali provvedimenti e che siano residenti nello Stato membro ospitante, di proporre un ricorso avverso tali provvedimenti entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui tali persone hanno ricevuto la notifica di detti provvedimenti, ne sono venute a conoscenza o avrebbero dovuto ragionevolmente venirne a conoscenza.

Per quanto riguarda il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, garantito dall’articolo 21, paragrafo 2, della Carta, la Corte dichiara che non è né asserito né dimostrato che il riconoscimento degli effetti dei provvedimenti di risanamento nello Stato membro ospitante, quale imposto in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24, si applichi in modo diverso in funzione della nazionalità del soggetto dell’ordinamento di cui trattasi. Infine, per quanto concerne il principio della certezza del diritto, essa ricorda che quest’ultimo impone che le norme di diritto siano chiare e precise e che la loro applicazione sia prevedibile per i soggetti dell’ordinamento, in particolare quando esse possono avere conseguenze sfavorevoli sugli individui e sulle imprese.

Nel caso di specie, secondo le disposizioni della direttiva 2001/24, lo Stato membro ospitante deve garantire il riconoscimento nel proprio territorio degli effetti dei provvedimenti di risanamento adottati nello Stato membro d’origine, nonostante la circostanza che questi ultimi non siano stati oggetto della pubblicazione prevista da tale direttiva. Poiché tali provvedimenti sono stati oggetto di diverse misure di pubblicità nel momento in cui i clienti del Novo Banco hanno proposto i loro rispettivi ricorsi dinanzi ai giudici spagnoli, questi ultimi disponevano di tutti gli elementi necessari per prendere, con piena cognizione di causa, una decisione in merito alla proposizione di tali ricorsi, nonché per identificare con certezza l’ente contro il quale questi ultimi dovevano essere diretti.

Pertanto, il diritto dell’Unione ( 8 ) non osta, in mancanza della pubblicazione prevista all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2001/24, al riconoscimento, da parte di un giudice di uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, degli effetti di un provvedimento di risanamento adottato, prima che fosse adito tale giudice, nei confronti di un ente creditizio e che abbia parzialmente trasmesso gli obblighi e le responsabilità di quest’ultimo a una banca ponte.

La Corte esamina, in secondo luogo, la questione se il diritto dell’Unione ( 9 ) osti al riconoscimento, nello Stato membro ospitante, degli effetti di un provvedimento di risanamento adottato nello Stato membro d’origine nei confronti di un ente creditizio e che abbia trasmesso parzialmente gli obblighi e le responsabilità di quest’ultimo a una banca ponte, controllata da un’autorità pubblica che applica il diritto dell’Unione, qualora i clienti di tale banca ponte affermino di aver riposto il loro legittimo affidamento nel fatto che detta banca ponte avesse ulteriormente assunto anche le passività corrispondenti all’insieme degli obblighi e delle responsabilità di tale ente creditizio nei confronti di tali clienti ( 10 ).

A tal riguardo, la Corte rileva che, poiché il principio di tutela del legittimo affidamento fa parte dei principi fondamentali dell’Unione, che devono essere rispettati dalle istituzioni dell’Unione e dagli Stati membri quando questi ultimi attuano il diritto dell’Unione, il diritto di avvalersi di tale principio si estende quindi ad ogni soggetto dell’ordinamento in capo al quale un’autorità amministrativa abbia fatto sorgere fondate aspettative a causa di assicurazioni precise che essa gli avrebbe fornito. Tuttavia, il diritto, per un soggetto dell’ordinamento, di avvalersi di tale principio si estende, nel diritto dell’Unione, solo riguardo a rassicurazioni precise che gli siano state fornite da un’autorità pubblica.

Nel caso di specie, il Novo Banco è stato creato sotto forma di ente creditizio di diritto privato operante sul mercato concorrenziale dei servizi bancari e finanziari e privo di qualsiasi potere che esorbiti dal diritto comune ai fini dell’adempimento di un compito di servizio pubblico. La Corte conclude che esso non può, pertanto, essere considerato come un’autorità amministrativa che dà attuazione al diritto dell’Unione, cosicché un soggetto dell’ordinamento non può invocare, nel caso di specie, il principio di tutela del legittimo affidamento.

Di conseguenza, i singoli non possono avvalersi del principio di tutela del legittimo affidamento nei confronti di una banca ponte, organismo di diritto privato non dotato di alcuna prerogativa che esorbiti dal diritto comune, creato nell’ambito di provvedimenti di risanamento di un ente creditizio di cui essi erano inizialmente clienti al fine di azionare la responsabilità di tale banca ponte a titolo degli obblighi precontrattuali e contrattuali connessi ai contratti precedentemente conclusi con tale ente creditizio ( 11 ). La mera circostanza che tale ente creditizio sia stato controllato temporaneamente da un’autorità pubblica, in vista della sua privatizzazione, non fa del medesimo ente creditizio, operante sul mercato concorrenziale dei servizi bancari e finanziari, un’autorità amministrativa nazionale.

La Corte risponde, in terzo ed ultimo luogo, alla questione se l’articolo 17 della Carta e il principio della certezza del diritto ostino al riconoscimento, nello Stato membro ospitante, degli effetti dei provvedimenti di risanamento adottati nello Stato membro d’origine in applicazione della direttiva 2001/24, che prevedono la creazione di una banca ponte e il mantenimento nel passivo della banca oggetto di tali provvedimenti dell’obbligo di versare le somme dovute a titolo di responsabilità precontrattuale o contrattuale ( 12 ). Inoltre, il giudice del rinvio si interrogava parimenti sulla compatibilità di un siffatto riconoscimento con l’articolo 38 della Carta ( 13 ), nonché con l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ( 14 ).

Per quanto riguarda il diritto di proprietà riconosciuto all’articolo 17, paragrafo 1, della Carta, la Corte precisa, da un lato, che la tutela conferita da tale disposizione verte su diritti aventi valore patrimoniale da cui deriva una posizione giuridica acquisita che consente l’esercizio autonomo di tali diritti da parte e a favore del loro titolare. Azioni o obbligazioni negoziabili sui mercati di capitali sono idonee a costituire diritti di tal genere che possono beneficiare della tutela garantita dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta. A tal riguardo, il credito e l’obbligo in questione nelle cause C‑498/22 e C‑500/22 rivestono un valore patrimoniale che consente ai loro titolari di sostenere di avere una «legittima aspettativa» di ottenere il godimento effettivo di un diritto di proprietà, cosicché essi possono beneficiare della tutela garantita dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta. Per quanto riguarda il credito in questione nella causa C‑499/22, spetterà al giudice del rinvio esaminare se tale credito soddisfi le condizioni suddette, in particolare, se la giurisprudenza nazionale che sancisce, in capo ad un ente creditizio, un obbligo di informazione precontrattuale sia sufficientemente consolidata affinché la persona che lamenta la violazione di un siffatto obbligo possa avere una «legittima aspettativa» di ottenere il godimento effettivo di tale credito.

La Corte ricorda che, d’altra parte, secondo la propria giurisprudenza, l’adozione, da parte dello Stato membro d’origine, di provvedimenti di risanamento che prevedono in particolare il trasferimento di elementi dell’attivo di un ente creditizio a una banca ponte, costituisce una regolamentazione dell’uso dei beni, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, terza frase, della Carta, atta a violare il diritto di proprietà dei creditori di tale ente creditizio, quali i detentori di obbligazioni, i cui crediti non sono stati trasferiti a tale banca ponte. Pertanto, la Corte verifica se, con riguardo alle condizioni enunciate da tale disposizione, letta in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, gli effetti nello Stato membro ospitante dei provvedimenti di risanamento in forza dei quali i crediti in questione sono assegnati al passivo del BES Spagna, siano previsti dalla legge, rispettino il contenuto essenziale del diritto di proprietà e siano proporzionati, avuto riguardo, in particolare, all’obiettivo di interesse pubblico al quale rispondono i provvedimenti di risanamento e il riconoscimento dei loro effetti, parimenti perseguito dall’Unione, ossia quello di garantire la stabilità del sistema bancario, in particolare della zona euro, e di evitare un rischio sistemico.

Per quanto riguarda l’asserita violazione del principio della certezza del diritto, la Corte conferma che i provvedimenti di risanamento in questione rientrano nell’articolo 2, settimo trattino, della direttiva 2001/24. La Corte dichiara altresì che i creditori nei procedimenti principali potevano attendersi che talune responsabilità, come quelle risultanti dall’insufficienza delle informazioni precontrattuali fornite dal BES Spagna, di cui trattasi nella causa C‑499/22, o talune alee, come quelle oggetto delle controversie nelle cause C‑498/22 e C‑500/22, non fossero trasferite alla banca ponte interessata ( 15 ).

Per quanto riguarda, infine, la conformità di tali provvedimenti al diritto dei consumatori di beneficiare di un livello elevato di protezione, quale garantito dall’articolo 38 della Carta e dalla direttiva 93/13, la Corte ricorda che, tenuto conto della natura e dell’importanza dell’interesse pubblico rappresentato dalla tutela dei consumatori, la direttiva 93/13 impone agli Stati membri di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori. A tal fine, i giudici nazionali devono escludere l’applicazione delle clausole abusive affinché non producano effetti vincolanti nei confronti del consumatore in questione, tranne nel caso in cui quest’ultimo vi si opponga. Una clausola contrattuale dichiarata abusiva deve essere considerata, in linea di principio, come se non fosse mai esistita, cosicché non può produrre effetti nei confronti del consumatore interessato. Tuttavia, la tutela del consumatore non riveste un carattere assoluto. Così, sebbene esista un evidente interesse pubblico a garantire, in tutta l’Unione, una tutela degli investitori e dei creditori forte e coerente, tale interesse non può essere ritenuto prevalente, in ogni circostanza, rispetto all’interesse pubblico a garantire la stabilità del sistema bancario e ad evitare un rischio sistemico.

Nel caso di specie, la tutela del consumatore contro l’utilizzo di clausole abusive nei contratti stipulati con un professionista, quale risulta dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, non può spingersi fino a prescindere dalla ripartizione delle responsabilità patrimoniali tra l’ente creditizio in dissesto e la banca ponte, come stabilita nei provvedimenti di risanamento adottati dallo Stato membro d’origine. Infatti, se la tutela accordata dalla direttiva 93/13 dovesse autorizzare ogni consumatore dello Stato membro ospitante, creditore dell’ente creditizio in dissesto, a contrastare il riconoscimento dei provvedimenti con i quali lo Stato membro d’origine ha deciso la ripartizione delle responsabilità patrimoniali tra tale ente creditizio e la banca ponte, l’intervento delle autorità pubbliche di tale Stato membro rischierebbe di essere privato di effetto utile in tutti gli Stati membri in cui l’ente creditizio in dissesto ha succursali.

Pertanto l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letto alla luce dell’articolo 38 della Carta, nonché l’articolo 17 della Carta e il principio della certezza del diritto non ostano, in linea di principio, al riconoscimento, nello Stato membro ospitante, degli effetti dei provvedimenti di risanamento adottati nello Stato membro d’origine in applicazione della direttiva 2001/24, che prevedono la creazione di una banca ponte e il mantenimento nel passivo dell’ente creditizio oggetto di tali provvedimenti dell’obbligo di versare le somme dovute a titolo di responsabilità precontrattuale o contrattuale.


( 1 ) Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU 2001, L 125, pag. 15).

( 2 ) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

( 3 ) Più in particolare, si tratta dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 6 della direttiva 2001/24, letti alla luce dell’articolo 21, paragrafo 2, e dell’articolo 47, primo comma, della Carta, nonché del principio della certezza del diritto.

( 4 ) Conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2001/24, spetta alle autorità competenti dello Stato membro d’origine pubblicare l’estratto, l’oggetto ed il fondamento giuridico della decisione adottata, i termini di ricorso, in particolare l’indicazione chiara della data di scadenza dei medesimi, e, con precisione, l’indirizzo delle autorità o del giudice competenti ad esaminare il ricorso.

( 5 ) Articolo 6, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2001/24.

( 6 ) V. considerando 12 della direttiva 2001/24.

( 7 ) Articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 2001/24.

( 8 ) Articolo 3, paragrafo 2, e articolo 6 della direttiva 2001/24, letti alla luce dell’articolo 21, paragrafo 2, e dell’articolo 47, primo comma, della Carta, nonché del principio della certezza del diritto.

( 9 ) Più in particolare si tratta dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24, letto alla luce dell’articolo 47, primo comma, della Carta, nonché del principio della certezza del diritto.

( 10 ) Si tratta delle seconde questioni nelle cause C‑498/22 e C‑499/22.

( 11 ) La Corte deduce tale conclusione dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24, letto alla luce dell’articolo 47, primo comma, della Carta e del principio della certezza del diritto.

( 12 ) Si tratta delle terze questioni nelle cause C‑498/22 e C‑499/22, nonché della seconda questione nella causa C‑500/22.

( 13 ) Nelle cause C‑498/22 e C‑499/22.

( 14 ) Nella causa C‑498/22. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 «[g]li Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

( 15 ) Nella causa C‑500/22, la Corte dichiara che la modifica retroattiva dell’identità del debitore del credito di cui trattasi può essere ragionevolmente giustificata dall’obiettivo di interesse generale consistente nel garantire la stabilità del sistema bancario e nell’evitare un rischio sistemico ma che spetta tuttavia al giudice del rinvio, con riguardo alle circostanze specifiche all’origine di tale causa, verificare il rispetto del principio di proporzionalità.

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