Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62023CJ0222

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 maggio 2024.
« Toplofikatsia Sofia » EAD.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Procedimento d’ingiunzione di pagamento – Nozione di “domicilio” – Cittadino di uno Stato membro con indirizzo permanente in tale Stato membro e indirizzo attuale in un altro Stato membro – Impossibilità di cambiare o rinunciare a tale indirizzo permanente.
Causa C-222/23.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:405

Causa C‑222/23

«Toplofikatsia Sofia» EAD

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad)

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 maggio 2024

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Procedimento d’ingiunzione di pagamento – Nozione di “domicilio” – Cittadino di uno Stato membro con indirizzo permanente in tale Stato membro e indirizzo attuale in un altro Stato membro – Impossibilità di cambiare o rinunciare a tale indirizzo permanente»

  1. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Ambito di applicazione – Esistenza di un elemento di estraneità – Procedimento d’ingiunzione di pagamento promosso nei confronti di un debitore residente in un altro Stato membro, ma non ancora parte nel procedimento principale – Inclusione

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012)

    (v. punto 46)

  2. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Disposizioni generali – Determinazione del domicilio di una parte secondo il diritto nazionale – Limiti – Normativa nazionale che considera i cittadini di uno Stato membro, residenti in un altro Stato membro, domiciliati a un indirizzo che permane registrato nel primo Stato membro – Inammissibilità

    (Convenzione del 27 settembre 1968; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, artt. 4, § 1, e 62, § 1; regolamento del Consiglio n. 44/2001)

    (v. punti 51‑56, 60, 62, dispositivo 1)

  3. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Determinazione della competenza internazionale di un giudice di uno Stato membro – Debitore domiciliato, alla data di presentazione della domanda d’ingiunzione di pagamento, nel territorio di uno Stato membro diverso da quello del giudice adito – Normativa nazionale che conferisce a tale giudice una competenza al di fuori delle situazioni previste alle sezioni da 2 a 7 del capo II del regolamento n. 1215/2012 – Inammissibilità

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, artt. 4, § 1, 5, § 2, e capo II, sezioni 2‑7)

    (v. punti 68‑72, dispositivo 2)

  4. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali – Assistenza nel reperimento di recapiti – Portata

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/1784, artt. 1, § 2, e 7)

    (v. punti 75‑79, dispositivo 3)

V. il testo della decisione.

Top