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Dokument 62022CJ0173
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 novembre 2023.
MG contro Banca europea per gli investimenti.
Impugnazione – Funzione pubblica – Personale della Banca europea per gli investimenti (BEI) – Disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI – Retribuzione – Assegni familiari – Versamento al solo genitore titolare dell’affidamento esclusivo del minore – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 41, paragrafo 2 – Diritto di essere ascoltato – Eccezione di illegittimità di disposizioni amministrative – Principio della parità di trattamento – Principio di proporzionalità – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni.
Causa C-173/22 P.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 novembre 2023.
MG contro Banca europea per gli investimenti.
Impugnazione – Funzione pubblica – Personale della Banca europea per gli investimenti (BEI) – Disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI – Retribuzione – Assegni familiari – Versamento al solo genitore titolare dell’affidamento esclusivo del minore – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 41, paragrafo 2 – Diritto di essere ascoltato – Eccezione di illegittimità di disposizioni amministrative – Principio della parità di trattamento – Principio di proporzionalità – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni.
Causa C-173/22 P.
Oznaka ECLI: ECLI:EU:C:2023:932
(Causa C‑173/22P)
MG
contro
Banca europea per gli investimenti
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 novembre 2023
«Impugnazione – Funzione pubblica – Personale della Banca europea per gli investimenti (BEI) – Disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI – Retribuzione – Assegni familiari – Versamento al solo genitore titolare dell’affidamento esclusivo del minore – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 41, paragrafo 2 – Diritto di essere ascoltato – Eccezione di illegittimità di disposizioni amministrative – Principio della parità di trattamento – Principio di proporzionalità – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni»
Funzionari – Principi – Diritti della difesa – Obbligo di sentire l’interessato prima dell’adozione di un atto che gli arreca pregiudizio – Portata
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, lettera a)]
(v. punti 21-24, 32)
Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Retribuzione – Assegni familiari – Decisione dell’amministrazione che trasferisce il beneficio degli assegni da un genitore all’altro – Adozione della decisione senza dare la previa possibilità al genitore privato del beneficio degli assegni di presentare le proprie osservazioni – Violazione del diritto di essere ascoltato – Conseguenze
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, lettera a); regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 41)
(v. punti 28, 31, 33-41)
Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Retribuzione – Assegni familiari – Assegno per figli a carico – Presupposti per la concessione – Mantenimento effettivo – Norme interne della Banca che prevedono la concessione degli assegni per figli a carico al solo genitore affidatario – Violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 20; regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, allegato I)
(v. punti 45-56)
Ricorsi dei funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell’atto illegittimo impugnato – Danno immateriale separabile dall’illecito non interamente risarcibile attraverso l’annullamento – Onere della prova
(Statuto dei funzionari, art. 91)
(v. punto 64)
Sintesi
Il ricorrente, MG, è agente presso la Banca europea per gli investimenti (BEI) dal 1998. Nel 2003 si è sposato con A, parimenti agente presso la BEI. Hanno avuto cinque figli.
Il 22 agosto 2017, A ha presentato ricorso di divorzio da MG innanzi al tribunal d’arrondissement de Luxembourg (tribunale circoscrizionale di Lussemburgo, Lussemburgo). Tale giudice fissava la residenza dei figli all’indirizzo di A. Al ricorrente è stato concesso un diritto di visita e di alloggio un fine settimana su due e durante la metà delle vacanze scolastiche. Con ordinanza del 20 luglio 2018, il giudice cautelare lussemburghese ha disposto che il ricorrente versasse ad A un assegno alimentare pari a EUR 300 mensili per ciascuno dei figli nonché a talune altre spese.
Con lettera dell’11 ottobre 2018 (in prosieguo: la «lettera dell’11 ottobre 2018»), la BEI ha informato il ricorrente che non avrebbe più beneficiato dell’assegno di famiglia, degli assegni per figli a carico nonché degli assegni scolastici (in prosieguo, congiuntamente: gli «assegni familiari») e dei diritti finanziari derivati, in quanto il loro beneficio era stato effettivamente concesso ad A. Tale lettera ha fatto seguito a una procedura di conciliazione avviata su domanda di A, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento del personale della BEI ( 1 ), senza che il ricorrente ne fosse stato informato.
La ricorrente ha proposto un ricorso diretto, in sostanza, all’annullamento della decisione dell’11 ottobre 2018. Tale ricorso è stato respinto dal Tribunale nella sua sentenza del 21 dicembre 2021, MG/BEI ( 2 ).
Investita di un’impugnazione, la Corte annulla la sentenza del Tribunale per il motivo che quest’ultimo ha commesso errori di diritto nel considerare che il diritto del ricorrente di essere ascoltato non era stato violato e nel ritenere che non violino i principi di parità di trattamento e di proporzionalità le disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI che prevedono che, per essere considerato un figlio a carico di un membro del personale, occorre che il minore sia effettivamente mantenuto da quest’ultimo, ove un siffatto mantenimento effettivo richiede la dimostrazione, tra l’altro, che il minore vive sotto il suo tetto.
Giudizio della Corte
In primo luogo, la Corte ricorda che, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») il diritto ad una buona amministrazione comprende, in particolare, il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio.
Come risulta dalla sua stessa formulazione, tale disposizione è di applicazione generale. Ne consegue che il diritto di essere ascoltato deve essere rispettato in qualsiasi procedimento che possa sfociare in un atto lesivo, quand’anche la normativa applicabile non preveda espressamente una simile formalità.
Nell’ambito di un procedimento amministrativo, il diritto di essere ascoltato implica che l’interessato sia stato messo in condizione di far conoscere utilmente il suo punto di vista in merito al progetto di decisione, nell’ambito di uno scambio orale e/o scritto avviato da tale autorità e la cui prova incombe a quest’ultima. In particolare, l’interessato deve essere stato espressamente informato di un progetto di decisione e invitato a far valere le sue osservazioni. Solo allora, consapevole delle conseguenze della decisione prevista, egli sarà stato messo in grado di influenzare il processo decisionale in questione.
Orbene, nel caso di specie, la BEI non ha posto il ricorrente in condizione di presentare, in tempo utile, le sue osservazioni e, pertanto, di influenzare il processo decisionale di cui trattasi.
La Corte aggiunge che, affinché la violazione del diritto di un interessato di essere sentito possa comportare l’annullamento di una decisione individuale dell’autorità amministrativa che possa essergli sfavorevole, tale autorità deve aver disposto di un margine di discrezionalità nell’adozione della decisione di cui trattasi.
Ciò è quanto avviene nel caso di specie. La Corte respinge l’affermazione della BEI secondo cui una diversa ripartizione degli assegni familiari tra il ricorrente e la sua ex moglie non sarebbe stata possibile, tenuto conto delle disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI. La Corte rileva, infatti, che dalle affermazioni effettuate dal Tribunale risulta che la BEI avrebbe potuto adottare un’interpretazione diversa delle proprie disposizioni amministrative e che essa disponeva quindi di un margine di discrezionalità, di modo che il procedimento di cui trattasi avrebbe potuto condurre ad un risultato diverso se il ricorrente fosse stato messo in condizione di presentare le sue osservazioni prima dell’adozione della lettera dell’11 ottobre 2018.
La Corte considera inoltre che le disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI, nei limiti in cui la loro interpretazione non consentirebbe in alcun caso di ritenere che un genitore al quale non è stato concesso l’affidamento esclusivo di un figlio contribuisca effettivamente al mantenimento di quest’ultimo, violano i principi di parità di trattamento e di proporzionalità.
L’assegno per figli a carico risponde infatti a una finalità di ordine sociale giustificata dalle spese derivanti da esigenze attuali e certe, connesse con l’esistenza del figlio e con il suo effettivo mantenimento. Alla luce di tale finalità, il criterio pertinente per decidere se, con riguardo al versamento degli assegni per i figli a carico, il genitore che ha l’affidamento esclusivo dei figli si trova in una situazione comparabile a quella del genitore non affidatario è se entrambi i genitori contribuiscono finanziariamente al mantenimento dei figli è quello della rispettiva contribuzione finanziaria al mantenimento del minore.
Ne consegue che genitori che contribuiscono, entrambi, effettivamente al mantenimento del figlio si trovano in una situazione analoga per quanto riguarda il versamento degli assegni per figli a carico, e che il versamento, per principio, soltanto a uno di essi di tali assegni costituisce una disparità di trattamento, che deve essere oggettivamente giustificata.
A tal riguardo, la circostanza che uno dei genitori abbia effettivamente l’affidamento esclusivo del minore, in quanto quest’ultimo vive con tale genitore, implica, in linea di principio, che detto genitore sarà indotto a contribuire effettivamente al mantenimento di tale minore. Tuttavia, una siffatta circostanza non esclude affatto che l’altro genitore, anche se non ha l’affidamento esclusivo del minore, contribuisca parimenti effettivamente al mantenimento di quest’ultimo, in particolare, alla luce del diritto di tale minore, sancito all’articolo 24, paragrafo 3, della Carta, di intrattenere regolarmente relazioni personali e mantenere contatti diretti con i due genitori, salvo se ciò sia contrario al suo interesse.
Occorre parimenti, in tale contesto, che sia rispettato il principio di proporzionalità, che richiede che gli atti delle istituzioni dell’Unione non superino i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta fra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti.
A tal riguardo, se è pur vero che l’esistenza di un provvedimento giurisdizionale emanato da un giudice nazionale che fissi l’importo dei contributi alle spese di mantenimento dei figli cui un funzionario divorziato è tenuto costituisce un elemento che l’istituzione deve prendere in considerazione, tale elemento non può dispensare quest’ultima dall’esercitare direttamente il suo potere discrezionale per determinare se tale funzionario contribuisce effettivamente al mantenimento dei figli.
( 1 ) Il regolamento del personale della BEI, adottato il 20 aprile 1960 dal consiglio di amministrazione della BEI, nella sua versione applicabile fino al 31 dicembre 2019, prevedeva, al suo articolo 41, quanto segue:
«(…) Indipendentemente dall’azione intentata davanti alla Corte di giustizia, le controversie che non abbiano per oggetto misure previste dall’articolo 38 sono sottoposte, ai fini di amichevole composizione, a una commissione di conciliazione della Banca (…)».
( 2 ) Sentenza del 21 dicembre 2021, MG/BEI (T‑573/20, EU:T:2021:915).