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Document 62019CJ0868

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 15 aprile 2021.
M-GmbH contro Finanzamt für Körperschaften.
Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 9 – Soggetti passivi – Articolo 11 – Facoltà degli Stati membri di considerare come un unico soggetto passivo persone che siano giuridicamente indipendenti ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi (“gruppo IVA”) – Nozione di “stretti vincoli finanziari” – Normativa nazionale che esclude dalla possibilità di appartenere a un gruppo IVA le società di persone i cui soci, oltre alla società madre, non siano soltanto persone integrate sul piano finanziario nell’impresa della società madre – Certezza del diritto – Misure di prevenzione dell’evasione e dell’elusione fiscali – Proporzionalità – Neutralità dell’IVA.
Causa C-868/19.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:285

 Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 15 aprile 2021 –
Finanzamt für Körperschaften Berlin

(causa C‑868/19) ( 1 )

«Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 9 – Soggetti passivi – Articolo 11 – Facoltà degli Stati membri di considerare come un unico soggetto passivo persone che siano giuridicamente indipendenti ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi (“gruppo IVA”) – Nozione di “stretti vincoli finanziari” – Normativa nazionale che esclude dalla possibilità di appartenere a un gruppo IVA le società di persone i cui soci, oltre alla società madre, non siano soltanto persone integrate sul piano finanziario nell’impresa della società madre – Certezza del diritto – Misure di prevenzione dell’evasione e dell’elusione fiscali – Proporzionalità – Neutralità dell’IVA»

1. 

Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Nozione – Articolo 11, primo comma, della direttiva 2006/112 – Effetto diretto – Insussistenza)

(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 11, comma 1)

(v. punto 43)

2. 

Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Nozione – Facoltà per gli Stati membri di considerare soggetti strettamente vincolati come un unico soggetto passivo – Normativa nazionale che subordina la possibilità, per una società di persone, di formare, con l’impresa della società madre, un gruppo di persone che possono essere considerate come un unico soggetto passivo all’integrazione finanziaria dei suoi soci in detta impresa – Inammissibilità alla luce dei principi di certezza del diritto, di proporzionalità e di neutralità fiscale

(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 11)

(v. punti 45-55, 57, 58, 61, 63-65, 68 e dispositivo)

Dispositivo

L’articolo 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letto alla luce dei principi di certezza del diritto, di proporzionalità e di neutralità fiscale, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che subordina la possibilità per una società di persone di formare, con l’impresa della società madre, un gruppo di persone che possono essere considerate come un unico soggetto passivo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla condizione che i soci della società di persone, oltre alla società madre, siano soltanto persone integrate sul piano finanziario in tale impresa.


( 1 ) GU C 77 del 9.3.2020.

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