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Document 62018CJ0144

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 28 marzo 2019.
River Kwai International Food Industry Co. Ltd contro Consiglio dell'Unione europea.
Impugnazione – Dumping – Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia – Riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009.
Causa C-144/18 P.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 28 marzo 2019 – River Kwai International Food Industry / AETMD

(causa C‑144/18 P) ( 1 )

«Impugnazione – Dumping – Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia – Riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009»

1. 

Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti

(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1)

(v. punto 20)

2. 

Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Punti della motivazione di una sentenza viziati da una violazione del diritto dell’Unione – Dispositivo fondato per altri motivi di diritto – Rigetto

(v. punto 22)

3. 

Procedimento giurisdizionale – Intervento – Eccezione di irricevibilità non sollevata dalla parte convenuta – Irricevibilità

(Statuto della Corte di giustizia, art. 40, comma 4)

(v. punti 23, 27)

4. 

Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione

(Artt. 264 e 266 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 60)

(v. punti 45‑47)

Dispositivo

1) 

L’impugnazione è respinta.

2) 

La River Kwai International Food Industry Co. Ltd è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Associazione europea dei trasformatori di mais dolce (AETMD) e dal Consiglio dell’Unione europea.

3) 

La Commissione europea sopporta le proprie spese.


( 1 ) GU C 142 del 23.4.2018.

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