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Document 62018CJ0144
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 28 marzo 2019.
River Kwai International Food Industry Co. Ltd contro Consiglio dell'Unione europea.
Impugnazione – Dumping – Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia – Riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009.
Causa C-144/18 P.
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 28 marzo 2019.
River Kwai International Food Industry Co. Ltd contro Consiglio dell'Unione europea.
Impugnazione – Dumping – Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia – Riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009.
Causa C-144/18 P.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 28 marzo 2019 – River Kwai International Food Industry / AETMD
(causa C‑144/18 P) ( 1 )
«Impugnazione – Dumping – Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia – Riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009»
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1. |
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1) (v. punto 20) |
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2. |
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Punti della motivazione di una sentenza viziati da una violazione del diritto dell’Unione – Dispositivo fondato per altri motivi di diritto – Rigetto (v. punto 22) |
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3. |
Procedimento giurisdizionale – Intervento – Eccezione di irricevibilità non sollevata dalla parte convenuta – Irricevibilità (Statuto della Corte di giustizia, art. 40, comma 4) (v. punti 23, 27) |
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4. |
Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione (Artt. 264 e 266 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 60) (v. punti 45‑47) |
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
La River Kwai International Food Industry Co. Ltd è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Associazione europea dei trasformatori di mais dolce (AETMD) e dal Consiglio dell’Unione europea. |
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3) |
La Commissione europea sopporta le proprie spese. |
( 1 ) GU C 142 del 23.4.2018.