This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62016CJ0430
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 settembre 2018.
Bank Mellat contro Consiglio dell'Unione europea.
Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Lotta contro la proliferazione nucleare – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran – Misure settoriali – Restrizioni ai trasferimenti di fondi che coinvolgono enti finanziari iraniani – Rafforzamento delle restrizioni – Regime controverso derivante dalle disposizioni della decisione 2012/635/PESC e del regolamento (UE) n. 1263/2012 – Attuazione del piano d’azione congiunto globale sulla questione nucleare iraniana – Revoca di tutte le misure restrittive dell’Unione europea relative a tale questione – Abrogazione del regime controverso nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea – Incidenza sull’interesse ad agire dinanzi al Tribunale – Mancanza di persistenza dell’interesse ad agire.
Causa C-430/16 P.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 settembre 2018.
Bank Mellat contro Consiglio dell'Unione europea.
Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Lotta contro la proliferazione nucleare – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran – Misure settoriali – Restrizioni ai trasferimenti di fondi che coinvolgono enti finanziari iraniani – Rafforzamento delle restrizioni – Regime controverso derivante dalle disposizioni della decisione 2012/635/PESC e del regolamento (UE) n. 1263/2012 – Attuazione del piano d’azione congiunto globale sulla questione nucleare iraniana – Revoca di tutte le misure restrittive dell’Unione europea relative a tale questione – Abrogazione del regime controverso nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea – Incidenza sull’interesse ad agire dinanzi al Tribunale – Mancanza di persistenza dell’interesse ad agire.
Causa C-430/16 P.
Court reports – general
Causa C‑430/16 P
Bank Mellat
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Lotta contro la proliferazione nucleare – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran – Misure settoriali – Restrizioni ai trasferimenti di fondi che coinvolgono enti finanziari iraniani – Rafforzamento delle restrizioni – Regime controverso derivante dalle disposizioni della decisione 2012/635/PESC e del regolamento (UE) n. 1263/2012 – Attuazione del piano d’azione congiunto globale sulla questione nucleare iraniana – Revoca di tutte le misure restrittive dell’Unione europea relative a tale questione – Abrogazione del regime controverso nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea – Incidenza sull’interesse ad agire dinanzi al Tribunale – Mancanza di persistenza dell’interesse ad agire»
Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 settembre 2018
Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Mancanza di persistenza dell’interesse ad agire – Motivi di irricevibilità di ordine pubblico
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 149; regolamento di procedura del Tribunale, art. 131)
Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Interesse da valutarsi alla data di presentazione del ricorso – Ricorso avverso un atto che istituisce misure restrittive settoriali recanti restrizioni ai trasferimenti di fondi che coinvolgono enti finanziari – Abrogazione dell’atto impugnato in corso di causa – Dichiarazione di non luogo a statuire – Ammissibilità – Carenza di interesse del ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell’illegittimità dell’atto impugnato
(Art. 263, comma 4, TFUE; decisione del Consiglio 2012/635/PESC, art. 1, punto 6; regolamento del Consiglio n. 1263/2012, art. 1, punto 15)
Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Abrogazione dell’atto impugnato in corso di causa – Interesse ad agire del ricorrente che può persistere alla luce del rischio di ripetizione dell’asserita illegittimità – Onere della prova
(Art. 263, comma 4, TFUE)
La questione del non luogo a statuire per mancanza di persistenza dell’interesse ad agire può essere sollevata d’ufficio dai giudici dell’Unione.
(v. punto 49)
L’interesse ad agire di un ricorrente deve sussistere, relativamente all’oggetto del ricorso, nella fase della presentazione dello stesso, pena l’irricevibilità. Tale oggetto della controversia deve perdurare, così come l’interesse ad agire, fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire, il che presuppone che il ricorso possa procurare, con il suo esito, un beneficio alla parte che l’ha proposto.
Per quanto riguarda una domanda di annullamento di un regolamento che istituisce misure restrittive settoriali recanti restrizioni ai trasferimenti di fondi che coinvolgono enti finanziari iraniani, l’abrogazione di tali misure dopo la presentazione del ricorso fa venir meno l’interesse ad agire di una banca commerciale iraniana ai fini della proposizione di un ricorso volto all’annullamento di detto regolamento, dal momento che il predetto ricorso non può procurare, con il suo esito, un beneficio idoneo a giustificare il mantenimento di un interesse ad agire. Più in particolare, non si può sostenere che misure restrittive di portata generale, consistenti sostanzialmente nel vietare operazioni tra le banche e le istituzioni finanziarie dell’Unione e quelle della Repubblica islamica dell’Iran, possono provocare, in capo a uno specifico operatore, un danno morale certo, connesso al pregiudizio alla reputazione, comparabile a quello provocato dalla riprovazione e dalla diffidenza che accompagnano la pubblica designazione di persone indicate come legate, ad esempio, a un’organizzazione terroristica, o che l’eventuale annullamento di tali misure sarebbe tale da procurare un beneficio alla banca di cui trattasi, sotto forma di riabilitazione della stessa, e, quindi, da offrirle una qualche forma di riparazione di un tale danno morale. Tali misure restrittive settoriali, infatti, hanno una natura molto diversa da quella delle misure individuali di congelamento dei fondi e degli averi, in quanto non sono dirette a persone fisiche o giuridiche identificate, atteso che l’ambito di applicazione di tali misure è determinato con riferimento a criteri oggettivi. La circostanza che le attività di una banca o di un’istituzione finanziaria possano essere colpite dalle misure restrittive settoriali in questione non significa che tali misure costituiscano una sanzione di una specifica condotta imputabile a detta entità, poiché tali misure di portata generale risultano applicabili indipendentemente dalla partecipazione eventuale di quest’ultima alla proliferazione nucleare iraniana.
Inoltre, anche supponendo l’esistenza di un danno risarcibile, l’adozione di misure restrittive settoriali non produce un impatto distinto ed effettivo su una banca qualora quest’ultima sia soggetta, durante l’intero periodo di applicazione delle misure restrittive settoriali, a misure restrittive individuali che prevedono restrizioni più severe.
(v. punti 50, 55‑59, 61, 62, 68)
In determinate circostanze, un ricorrente può mantenere un interesse a chiedere l’annullamento di un atto abrogato in pendenza di giudizio, per indurre l’autore dell’atto impugnato ad apportare, in futuro, le modifiche appropriate ed evitare così il rischio di ripetizione dell’illegittimità che asseritamente inficia tale atto. Tuttavia, il principio così sancito dalla giurisprudenza deve essere circoscritto alle situazioni in cui il ricorrente dimostri in maniera precisa e concreta l’esistenza di un rischio di ripetizione dell’asserita illegittimità.
Pertanto, la mera ipotesi della ripetizione di un’asserita illegittimità tramite l’adozione, in futuro, di misure restrittive comparabili a quelle imposte dall’atto impugnato non è sufficiente per dimostrare, tenuto conto segnatamente dell’ampio margine di cui dispone il Consiglio nel definire l’oggetto delle misure restrittive, in maniera sufficientemente precisa e concreta il rischio di una simile ripetizione per consentire a un ricorrente di mantenere il suo interesse ad agire.
(v. punti 64, 65, 67)