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Έγγραφο 62016CJ0258

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 aprile 2018.
Finnair Oyj contro Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia.
Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Convenzione di Montréal – Articolo 31 – Responsabilità dei vettori aerei per i bagagli consegnati – Requisiti formali e sostanziali del reclamo scritto rivolto al vettore aereo – Reclamo presentato elettronicamente e registrato nel sistema informatico del vettore aereo – Reclamo presentato da un responsabile del vettore aereo a nome della persona avente diritto alla consegna del bagaglio.
Causa C-258/16.

Causa C‑258/16

Finnair Oyj

contro

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus)

«Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Convenzione di Montréal – Articolo 31 – Responsabilità dei vettori aerei per i bagagli consegnati – Requisiti formali e sostanziali del reclamo scritto rivolto al vettore aereo – Reclamo presentato elettronicamente e registrato nel sistema informatico del vettore aereo – Reclamo presentato da un responsabile del vettore aereo a nome della persona avente diritto alla consegna del bagaglio»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 aprile 2018

  1. Accordi internazionali–Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale–Competenza della Corte per interpretare le disposizioni di quest’ultima

    (Convenzione di Montreal del 1999)

  2. Trasporti–Trasporti aerei–Regolamento n. 2027/97–Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale–Responsabilità dei vettori in materia di bagagli consegnati–Requisiti inerenti la forma scritta e i termini del reclamo rivolto al vettore aereo–Portata

    (Convenzione di Montreal del 1999, art. 31, § 2, 3 e 4)

  3. Trasporti–Trasporti aerei–Regolamento n. 2027/97–Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale–Responsabilità dei vettori in materia di bagagli consegnati–Requisiti inerenti la forma scritta del reclamo rivolto al vettore aereo–Reclamo presentato elettronicamente e registrato nel sistema informatico del vettore aereo–Ammissibilità

    (Convenzione di Montreal del 1999, art. 31, § 3)

  4. Trasporti–Trasporti aerei–Regolamento n. 2027/97–Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale–Responsabilità dei vettori in materia di bagagli consegnati–Requisiti inerenti la forma scritta del reclamo rivolto al vettore aereo–Reclamo presentato elettronicamente e registrato nel sistema informatico del vettore aereo–Reclamo presentato in tale sistema da un responsabile del vettore aereo a nome del passeggero–Ammissibilità–Presupposto–Possibilità per il passeggero di verificare l’esattezza del testo di detto reclamo, potendo eventualmente modificarlo ovvero integrarlo, o anche sostituirlo, anteriormente alla scadenza del termine previsto

    (Convenzione di Montreal del 1999, art. 31, § 2 e 3)

  5. Trasporti–Trasporti aerei–Regolamento n. 2027/97–Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale–Responsabilità dei vettori in materia di bagagli consegnati–Requisiti sostanziali relativi al reclamo rivolto al vettore aereo–Necessità di portare a conoscenza del suddetto vettore il danno causato–Mancanza di altri requisiti

    (Convenzione di Montreal del 1999, artt. 17, § 2, e 31, § 1‑4)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 20, 21)

  2.  L’articolo 31, paragrafo 4, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montréal il 28 maggio 1999 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, dev’essere interpretato nel senso che, entro i termini prescritti al paragrafo 2 del medesimo articolo, il reclamo dev’essere effettuato per iscritto, ai sensi del successivo paragrafo 3, a pena di decadenza da qualsiasi azione nei confronti del vettore.

    A tal riguardo, dall’articolo 31, paragrafo 2, della Convenzione di Montréal emerge, segnatamente, che, in caso di danni, la persona avente diritto alla consegna deve presentare reclamo al vettore aereo immediatamente a seguito della constatazione del danno e non oltre i termini previsti dalla disposizione medesima, rispettivamente, per i bagagli e per le merci. A termini del paragrafo 3 dello stesso articolo, il reclamo deve avere sempre effettuato mediante riserva scritta ed essere consegnato o inviato entro i termini previsti con riguardo al reclamo.

    Orbene, le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 31 della Convenzione di Montréal sono di natura complementare. Mentre l’articolo 31, paragrafo 2, della Convenzione si limita a fissare i termini entro i quali i differenti tipi di reclami devono essere presentati al vettore aereo, il successivo paragrafo 3 precisa, dal canto suo, da un lato, le modalità con cui detti reclami devono essere inoltrati al vettore e, dall’altro, quale forma essi devono presentare, restando inteso che tale precisazione non può incidere sull’obbligo del rispetto dei termini previsti al medesimo paragrafo 2 dell’articolo 31.

    Ne consegue che i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 31 della Convenzione di Montréal, nel loro combinato disposto, devono essere interpretati nel senso che esigono che il reclamo debba essere presentato per iscritto ed inoltrato al vettore aereo entro i termini previsti al medesimo articolo 31, paragrafo 2. Inoltre, alla luce della particolare articolazione dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 31 della Convenzione di Montréal, illustrata supra al punto 26, il reclamo non può considerarsi validamente inoltrato al vettore aereo entro i termini previsti, ai sensi del paragrafo 4 del medesimo articolo, qualora non sia stato presentato in forma scritta, come imposto al precedente paragrafo 3.

    (v. punti 24‑27, 30, 31, dispositivo 1)

  3.  Un reclamo registrato nel sistema informatico del vettore aereo, come quello oggetto del procedimento principale, risponde al requisito della forma scritta, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montréal il 28 maggio 1999.

    Conseguentemente, l’aggettivo «scritto» dev’essere inteso, nel contesto dell’articolo 31 di detta Convenzione, nel senso di ricomprendere qualsiasi complesso di segni grafici muniti di significato, a prescindere dal fatto che la sua redazione sia avvenuta a mano, sia stata stampata su carta ovvero registrata in forma elettronica.

    (v. punti 35‑37, dispositivo 2)

  4.  L’articolo 31, paragrafi 2 e 3, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montréal il 28 maggio 1999, dev’essere interpretato nel senso che non osta a che il requisito della forma scritta sia considerato osservato laddove un agente del vettore aereo trasponga la denuncia di danno, a scienza del passeggero, in forma scritta, su supporto vuoi cartaceo vuoi elettronico, inserendola nel sistema elettronico del vettore medesimo, sempreché il passeggero stesso possa verificare l’esattezza del testo del reclamo, quale trasposto in forma scritta e inserito in tale sistema, potendo eventualmente modificarlo ovvero integrarlo, o anche sostituirlo, anteriormente alla scadenza del termine previsto dall’articolo 31, paragrafo 2, della Convenzione stessa.

    Se è pur vero che la responsabilità dell’effettuazione del reclamo incombe esclusivamente al passeggero, dal tenore dell’articolo 31 della Convenzione di Montréal non risulta minimamente che questi sia peraltro privo della libertà di farsi assistere da terzi ai fini della presentazione del reclamo stesso. La facoltà del passeggero di ricorrere all’assistenza di terzi gli consente parimenti, come avvenuto nel procedimento principale, di avvalersi dell’assistenza di un agente del vettore aereo ai fini della trascrizione della propria dichiarazione orale in forma scritta e del suo inserimento nel sistema informatico del vettore stesso a tal fine previsto.

    Orbene, non può negarsi che gli interessi, rispettivamente, del passeggero e del vettore siano differenti, anzi opposti. Infatti, il primo afferma l’esistenza di un danno al proprio bagaglio, di cui il secondo è chiamato ad assumersi la responsabilità. Tuttavia, l’obiettivo di tutela degli interessi del consumatore nel trasporto aereo internazionale nonché la necessità di assicurare che l’agente trascriva fedelmente e lealmente la dichiarazione orale del passeggero possono essere sufficientemente garantiti assicurando che il passeggero interessato possa verificare l’esattezza del testo del reclamo, quale recepito in forma scritta ed inserito nel sistema informatico dall’agente del vettore aereo, potendo eventualmente modificarlo ovvero integrarlo, o anche sostituirlo, prima della scadenza del termine previsto dall’articolo 31, paragrafo 2, della Convenzione di Montréal.

    (v. punti 42, 44‑47, dispositivo 3)

  5.  L’articolo 31 della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montréal il 28 maggio 1999, dev’essere interpretato nel senso che non subordina il reclamo ad altro requisito sostanziale se non a quello che il vettore aereo sia posto a conoscenza del danno causato.

    Dal tenore di tale disposizione emerge che lo scopo di un reclamo trasmesso al vettore aereo, come quello oggetto del procedimento principale, consiste nel rendere nota al medesimo la circostanza che i bagagli registrati non sono stati consegnati in buono stato e conformemente al titolo di trasporto o alle registrazioni effettuate con altri mezzi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della Convenzione stessa.

    Per quanto attiene, inoltre, al contesto in cui si colloca l’articolo 31, paragrafo 1, della Convenzione di Montréal, si deve rilevare che, alla luce della prima parte del primo periodo dell’articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione stessa, il vettore è responsabile del danno verificatosi in caso di distruzione, perdita o deterioramento del bagaglio consegnato.

    Ne consegue che l’articolo 31, paragrafo 1, della Convenzione di Montréal, letto nel combinato disposto con la prima parte del primo periodo dell’articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione medesima, dev’essere interpretato nel senso che un reclamo effettuato dal passeggero interessato, come quello oggetto del procedimento principale, è diretto ad informare il vettore aereo dell’esistenza del danno verificatosi. Orbene, considerato che, come risulta dalla risposta alle questioni prima e seconda, l’articolo 31, paragrafi da 2 a 4, della Convenzione di Montréal si limita a precisare, anzitutto, i termini entro i quali i vari tipi di reclamo devono essere inoltrati al vettore, quindi le modalità e la forma con cui detti reclami devono essere presentati al vettore e, infine, le conseguenze derivanti dal mancato rispetto di tutti questi requisiti, l’articolo medesimo non subordina il reclamo ad alcun requisito sostanziale.

    (v. punti 50‑54, dispositivo 4)

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