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Document 62016CJ0534
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 ottobre 2017.
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky contro BB construct s.r.o.
Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Iscrizione nel registro dei soggetti passivi IVA – Normativa nazionale che impone la costituzione di una garanzia – Lotta contro l’evasione fiscale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Libertà d’impresa – Principio di non discriminazione – Principio del ne bis in idem – Principio di irretroattività.
Causa C-534/16.
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 ottobre 2017.
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky contro BB construct s.r.o.
Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Iscrizione nel registro dei soggetti passivi IVA – Normativa nazionale che impone la costituzione di una garanzia – Lotta contro l’evasione fiscale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Libertà d’impresa – Principio di non discriminazione – Principio del ne bis in idem – Principio di irretroattività.
Causa C-534/16.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
Causa C‑534/16
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
contro
BB construct s. r. o.
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky)
«Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Iscrizione nel registro dei soggetti passivi IVA – Normativa nazionale che impone la costituzione di una garanzia – Lotta contro l’evasione fiscale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Libertà d’impresa – Principio di non discriminazione – Principio del ne bis in idem – Principio di irretroattività»
Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 ottobre 2017
Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Obblighi dei debitori–Iscrizione nel registro dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto–Soggetto passivo avente un amministratore che, in precedenza, era legato a un’altra persona giuridica, resasi fiscalmente inadempiente–Normativa nazionale che impone a detto soggetto passivo la costituzione di una garanzia–Misura volta ad assicurare l’esatta riscossione dell’imposta sul valore aggiunto e ad evitare le evasioni–Ammissibilità–Presupposto–Rispetto del principio di proporzionalità
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 16; direttiva del Consiglio 2006/112, art. 273)
Diritto dell’Unione–Principi–Parità di trattamento–Obblighi dei debitori–Iscrizione nel registro dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto–Normativa nazionale che impone a un soggetto passivo la costituzione di una garanzia a motivo dei suoi legami con un’altra persona giuridica, avente arretrati d’imposta–Misura volta ad assicurare l’esatta riscossione dell’imposta sul valore aggiunto e ad evitare le evasioni–Violazione di detto principio della parità di trattamento–Insussistenza
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 21; direttiva del Consiglio 2006/112, art. 273)
L’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e l’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che, all’atto della registrazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di un soggetto passivo il cui amministratore era, anteriormente, amministratore o socio di un’altra persona giuridica, resasi fiscalmente inadempiente, l’Amministrazione fiscale imponga a tale soggetto passivo la costituzione di una garanzia di importo fino a EUR 500000, sempre che la garanzia richiesta a detto soggetto passivo non ecceda quanto necessario per raggiungere gli obiettivi previsti all’articolo 273 succitato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
(v. punto 47, dispositivo 1)
Il principio della parità di trattamento deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che l’Amministrazione fiscale esiga da un nuovo soggetto passivo, all’atto della sua registrazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, che costituisca, a motivo dei suoi [legami] con un’altra persona giuridica, avente arretrati d’imposta, una tale garanzia.
(v. punto 47, dispositivo 2)