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Document 62016CJ0150

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 maggio 2017.
Fondul Proprietatea SA contro Complexul Energetic Oltenia SA.
Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Credito vantato da una società il cui capitale è detenuto a maggioranza dallo Stato rumeno nei confronti di una società della quale tale Stato è l’unico azionista – Dazione in pagamento – Nozione di “aiuto di Stato” – Obbligo di notifica alla Commissione europea.
Causa C-150/16.

Court reports – general

Causa C‑150/16

Fondul Proprietatea SA

contro

Complexul Energetic Oltenia SA

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Craiova)

«Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Credito vantato da una società il cui capitale è detenuto a maggioranza dallo Stato rumeno nei confronti di una società della quale tale Stato è l’unico azionista – Dazione in pagamento – Nozione di “aiuto di Stato” – Obbligo di notifica alla Commissione europea»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 maggio 2017

  1. Aiuti concessi dagli Stati–Nozione–Aiuti provenienti da risorse statali–Aiuti concessi da un’impresa pubblica–Risorse dell’impresa costantemente soggette a controllo pubblico–Inclusione

    (Art. 107, § 1, TFUE)

  2. Aiuti concessi dagli Stati–Nozione–Aiuti concessi da un’impresa pubblica–Impresa controllata dallo Stato–Imputabilità allo Stato della misura di aiuto–Complesso degli indizi da prendere in considerazione

    (Art. 107, § 1, TFUE)

  3. Aiuti concessi dagli Stati–Nozione–Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato–Concessione, da parte di un’impresa controllata dallo Stato, di agevolazioni di pagamento a un’altra impresa–Valutazione alla luce di tutti gli elementi pertinenti dell’operazione controversa e del suo contesto

    (Art. 107, § 1, TFUE)

  4. Aiuti concessi dagli Stati–Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri–Lesione della concorrenza–Criteri di valutazione–80765 / Settore che è stato oggetto di una liberalizzazione

    (Art. 107, § 1, TFUE)

  5. Aiuti concessi dagli Stati–Nozione–Aiuti concessi da un’impresa pubblica–Concessione, da parte di un’impresa controllata dallo Stato, di agevolazioni di pagamento a un’altra impresa–Misura che può costituire un aiuto di Stato–Presupposti

    (Art. 107, § 1, TFUE)

  6. Aiuti concessi dagli Stati–Progetti di aiuti–Obbligo di previa notifica e di sospensione provvisoria dell’esecuzione dell’aiuto–Portata–Misura qualificata come aiuto di Stato da un giudice nazionale–Inclusione

    (Art. 108, § 3, TFUE)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 14‑17)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 18‑20)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 22‑27)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 28‑36)

  5.  In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, la decisione di una società detenuta in maggioranza da uno Stato membro di accettare, al fine di estinguere un credito, una dazione in pagamento di un attivo consistente nella proprietà di un’altra società della quale tale Stato membro è l’unico azionista e di pagare un importo corrispondente alla differenza tra il valore stimato di tale attivo e l’importo di tale credito, può costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE, qualora

    tale decisione costituisca un vantaggio concesso direttamente o indirettamente mediante risorse statali e sia imputabile allo Stato,

    l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto analoghe agevolazioni da un creditore privato e

    detta decisione sia idonea a incidere sugli scambi tra gli Stati membri e a falsare la concorrenza.

    Spetta ai giudici nazionali verificare se tali condizioni sono soddisfatte.

    (v. dispositivo 1)

  6.  Se un giudice nazionale qualifica come aiuto di Stato la decisione di una società detenuta a maggioranza da uno Stato membro di accettare, al fine di estinguere un credito, una dazione in pagamento di un attivo consistente nella proprietà di un’altra società della quale lo Stato membro è l’unico azionista e di pagare un importo corrispondente alla differenza tra il valore stimato di tale attivo e l’importo di tale credito, le autorità di detto Stato membro sono tenute a notificare tale aiuto alla Commissione europea prima della sua esecuzione, in applicazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

    (v. dispositivo 2)

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