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Documento 62015CJ0162
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 marzo 2017.
Evonik Degussa GmbH contro Commissione europea.
Impugnazione – Concorrenza – Articoli 101 e 102 TFUE – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 30 – Decisione della Commissione che accerta l’esistenza di un’intesa illecita nel mercato europeo del perossido di idrogeno e del perborato – Pubblicazione di una versione estesa e non riservata di tale decisione – Rigetto di una domanda di trattamento riservato di alcune informazioni – Mandato del consigliere-auditore – Decisione 2011/695/UE – Articolo 8 – Riservatezza – Tutela del segreto professionale – Articolo 339 TFUE – Nozione di “segreti aziendali o altre informazioni riservate” – Informazioni provenienti da una richiesta di trattamento favorevole – Rigetto della richiesta di trattamento riservato – Legittimo affidamento.
Causa C-162/15 P.
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 marzo 2017.
Evonik Degussa GmbH contro Commissione europea.
Impugnazione – Concorrenza – Articoli 101 e 102 TFUE – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 30 – Decisione della Commissione che accerta l’esistenza di un’intesa illecita nel mercato europeo del perossido di idrogeno e del perborato – Pubblicazione di una versione estesa e non riservata di tale decisione – Rigetto di una domanda di trattamento riservato di alcune informazioni – Mandato del consigliere-auditore – Decisione 2011/695/UE – Articolo 8 – Riservatezza – Tutela del segreto professionale – Articolo 339 TFUE – Nozione di “segreti aziendali o altre informazioni riservate” – Informazioni provenienti da una richiesta di trattamento favorevole – Rigetto della richiesta di trattamento riservato – Legittimo affidamento.
Causa C-162/15 P.
Recopilación de la Jurisprudencia. Recopilación general
Causa C‑162/15 P
Evonik Degussa GmbH
contro
Commissione europea
«Impugnazione – Concorrenza – Articoli 101 e 102 TFUE – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 30 – Decisione della Commissione che accerta l’esistenza di un’intesa illecita nel mercato europeo del perossido di idrogeno e del perborato – Pubblicazione di una versione estesa e non riservata di tale decisione – Rigetto di una domanda di trattamento riservato di alcune informazioni – Mandato del consigliere-auditore – Decisione 2011/695/UE – Articolo 8 – Riservatezza – Tutela del segreto professionale – Articolo 339 TFUE – Nozione di “segreti aziendali o altre informazioni riservate” – Informazioni provenienti da una richiesta di trattamento favorevole – Rigetto della richiesta di trattamento riservato – Legittimo affidamento»
Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 marzo 2017
Concorrenza–Procedimento amministrativo–Segreto professionale–Decisione del consigliere-auditore riguardante la divulgazione di una decisione della Commissione che sanziona un’infrazione alle regole di concorrenza–Obblighi del consigliere-auditore–Portata e limiti
(Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 45/2001 e n. 1049/2001; decisione della Commissione 2011/695, art. 8)
Concorrenza–Procedimento amministrativo–Segreto professionale–Determinazione delle informazioni protette dal segreto professionale–Informazioni storiche–Esclusione–Informazioni che non possono essere considerate segrete o riservate
(Artt. 101 TFUE e 339 TFUE)
Istituzioni dell’Unione europea–Diritto di accesso del pubblico ai documenti–Regolamento n. 1049/2001–Eccezioni al diritto di accesso ai documenti–Portata–Applicazione ai fascicoli amministrativi afferenti ai procedimenti di controllo del rispetto delle regole di concorrenza–Presunzione generale di pregiudizio arrecato alla tutela degli interessi coinvolti in un procedimento del genere dalla divulgazione di taluni documenti contenuti in tali fascicoli–Trasposizione della presunzione alla pubblicazione delle decisioni che constatano un’infrazione alle regole di concorrenza–Esclusione
(Artt. 101 TFUE e 102 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 30)
Concorrenza–Procedimento amministrativo–Decisione della Commissione che constata un’infrazione–Pubblicazione di informazioni presentate spontaneamente alla Commissione da un’impresa, che ha partecipato all’infrazione, al fine di beneficiare del programma di trattamento favorevole–Ammissibilità–Pubblicazione di citazioni letterali di una dichiarazione effettuata al fine di ottenere il trattamento favorevole–Inammissibilità
(Artt. 101 TFUE e 339 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23 e 30)
Concorrenza–Procedimento amministrativo–Decisione della Commissione che constata un’infrazione–Pubblicazione di informazioni presentate spontaneamente alla Commissione da un’impresa, che ha partecipato all’infrazione, al fine di beneficiare del programma di trattamento favorevole–Violazione dei diritti dell’impresa interessata in forza della comunicazione sul trattamento favorevole–Insussistenza
(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 30; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03)
L’articolo 8 della decisione 2011/695, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza, ha lo scopo di attuare, sul piano procedurale, la protezione offerta dal diritto dell’Unione per le informazioni di cui la Commissione è venuta a conoscenza nell’ambito dei procedimenti di applicazione delle regole di concorrenza. Detta protezione deve intendersi come riferita a qualsiasi motivo che possa giustificare la tutela della riservatezza delle informazioni di cui trattasi.
Ne consegue che i motivi che possono limitare la divulgazione di informazioni, come quelle che sono state comunicate da un’impresa alla Commissione al fine di ottenere il trattamento favorevole da parte di quest’ultima, non si limitano a quelli derivanti esclusivamente dalle regole volte a proteggere specificamente tali informazioni dalla divulgazione al pubblico e che il consigliere-auditore deve quindi esaminare ogni obiezione fondata su un motivo, basato su regole o principi del diritto dell’Unione, invocato dall’interessato per rivendicare la tutela della riservatezza delle informazioni di cui trattasi. Infatti, la portata dell’articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2011/695 sarebbe significativamente ridotta se tale disposizione dovesse essere interpretata nel senso di consentire la presa in considerazione da parte del consigliere-auditore esclusivamente delle regole volte a proteggere specificamente talune informazioni dalla divulgazione al pubblico, come quelle contenute nel regolamento n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, o nel regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
(v. punti 51, 54, 55)
Informazioni che sono state segrete o riservate, ma che risalgono a cinque anni addietro o più, devono, a causa del decorso del tempo, essere considerate in linea di principio storiche e ormai prive, per tale motivo, del loro carattere segreto o riservato, salvo che in via eccezionale la parte che si avvale di tale carattere non dimostri che, malgrado siano datate, tali informazioni costituiscono ancora elementi essenziali della sua posizione commerciale o di quelle di terzi interessati. Tali considerazioni, che conducono a una presunzione relativa, sono valide sia nel contesto di richieste di trattamento riservato nei confronti di parti intervenienti nell’ambito di ricorsi dinanzi ai giudici dell’Unione sia nel contesto di richieste di riservatezza in vista della pubblicazione da parte della Commissione di una decisione che accerta un’infrazione al diritto della concorrenza.
(v. punto 64)
Tenuto conto di tali differenze tra il regime relativo all’accesso dei terzi al fascicolo della Commissione nei procedimenti rientranti negli articoli 101 TFUE e 102 TFUE e quello relativo alla pubblicazione delle decisioni in materia di infrazioni, le regole giurisprudenziali che limitano le condizioni alle quali la Commissione, ai sensi del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, può divulgare a terzi documenti contenuti in tale fascicolo non possono essere trasposte nell’ambito della pubblicazione delle decisioni in materia di infrazioni.
Infatti, la pubblicazione di una versione non riservata di una decisione che accerta un’infrazione all’articolo 101 TFUE è prevista all’articolo 30 del regolamento n. 1/2003. Tale disposizione risponde a considerazioni di efficacia dell’applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione nei limiti in cui, in particolare, una siffatta pubblicazione consente di fornire alle vittime di infrazioni all’articolo 101 TFUE un sostegno nelle loro azioni risarcitorie nei confronti degli autori di tali infrazioni. Detti diversi interessi devono tuttavia essere bilanciati con la tutela di diritti conferiti dal diritto dell’Unione, segnatamente, alle imprese interessate, come il diritto alla tutela del segreto professionale o del segreto aziendale, o ai singoli interessati, come il diritto alla protezione dei dati personali.
(v. punti 77‑79)
La pubblicazione, sotto forma di citazioni letterali, di informazioni tratte dai documenti forniti alla Commissione da un’impresa a sostegno di una dichiarazione effettuata al fine di ottenere il trattamento favorevole si distingue dalla pubblicazione di citazioni letterali di tale stessa dichiarazione. Mentre la prima deve essere autorizzata nel rispetto della tutela dovuta, in particolare, ai segreti aziendali, al segreto professionale o alle altre informazioni riservate, la seconda non è in nessun caso consentita.
(v. punto 87)
La sola tutela alla quale ha diritto un’impresa che ha cooperato con la Commissione nell’ambito di un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE è quella riguardante, da un lato, l’immunità o la riduzione dell’ammenda in cambio della fornitura alla Commissione di prove della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della stessa e, dall’altro, la non divulgazione, da parte della Commissione, dei documenti e delle dichiarazioni scritte da essa ricevuti conformemente alla comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese.
Così, una pubblicazione effettuata in applicazione dell’articolo 30 del regolamento n. 1/2003 nel rispetto del segreto professionale non pregiudica la tutela alla quale può aver diritto un’impresa in forza della comunicazione del 2002, poiché tale tutela può riguardare solo la determinazione dell’ammenda e il trattamento dei documenti e delle dichiarazioni a cui si riferisce specificamente detta comunicazione.
(v. punti 97, 98)