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Document 62015CJ0127

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'8 dicembre 2016.
    Verein für Konsumenteninformation contro INKO, Inkasso GmbH.
    Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/48/CE – Tutela dei consumatori – Credito ai consumatori – Articolo 2, paragrafo 2, lettera j) – Accordi di rateizzazione – Dilazione di pagamento senza spese – Articolo 3, lettera f) – Intermediari del credito – Società di recupero che agiscono in nome dei creditori.
    Causa C-127/15.

    Court reports – general

    Causa C‑127/15

    Verein für Konsumenteninformation

    contro

    INKO, Inkasso GmbH

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof)

    «Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/48/CE – Tutela dei consumatori – Credito ai consumatori – Articolo 2, paragrafo 2, lettera j) – Accordi di rateizzazione – Dilazione di pagamento senza spese – Articolo 3, lettera f) – Intermediari del credito – Società di recupero che agiscono in nome dei creditori»

    Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’8 dicembre 2016

    1. Tutela dei consumatori–Contratti di credito ai consumatori–Direttiva 2008/48–Ambito di applicazione–Accordo di rateizzazione di un credito stipulato tra un consumatore e un creditore tramite un intermediario, in cui il consumatore s’impegna a pagare spese non previste dal contratto iniziale di credito–Inclusione

      [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/48, art. 2, § 2, j)]

    2. Tutela dei consumatori–Contratti di credito ai consumatori–Direttiva 2008/48–Obblighi precontrattuali–Non applicazione agli intermediari del credito che agiscono in via accessoria–Nozione di detti intermediari del credito–Agenzia di recupero crediti che ha stipulato, in nome di un creditore, un accordo di rateizzazione di un credito insoluto con un consumatore–Inclusione–Verifica incombente al giudice nazionale

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/48, artt. 3, f), e 5‑7)

    1.  L’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2008/48, relativa ai contratti di credito ai consumatori, deve essere interpretato nel senso che un accordo di rateizzazione di un credito, stipulato, in seguito all’insolvenza del consumatore, tra quest’ultimo e il creditore con l’intermediazione di un’agenzia di recupero crediti, non è «senza spese», ai sensi di tale disposizione, qualora, con tale accordo, il consumatore s’impegni a rimborsare l’importo totale di tale credito e a pagare interessi o spese che non sono stati previsti dal contratto iniziale ai termini del quale è stato concesso detto credito.

      Al riguardo, un accordo di rateizzazione, che prevede l’obbligo per un consumatore di pagare le spese di un’agenzia di recupero crediti che non sono previste nel contratto iniziale di credito, non può essere considerato relazionato a una dilazione di pagamento «senza spese», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2008/48.

      (v. punti 39, 41, dispositivo 1)

    2.  L’articolo 3, lettera f), e l’articolo 7 della direttiva 2008/48, relativa ai contratti di credito ai consumatori, devono essere interpretati nel senso che un’agenzia di recupero che stipula, in nome del creditore, un accordo di rateizzazione di un credito insoluto ma che agisce come intermediario del credito solo in via accessoria, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio, va considerata un intermediario del credito, ai sensi di tale articolo 3, lettera f), e non è soggetta all’obbligo d’informazione precontrattuale del consumatore, a norma degli articoli 5 e 6 di tale direttiva.

      Infatti, in primo luogo, a norma di detto articolo 3, lettera f), è intermediario del credito una persona fisica o giuridica che non agisce come creditore e che, nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale, dietro versamento di un compenso, che può essere costituito da una somma di denaro o da qualsiasi altro vantaggio economico pattuito, presenta o propone contratti di credito ai consumatori, assiste i consumatori svolgendo attività preparatorie alla conclusione di contratti di credito, oppure conclude contratti di credito con i consumatori in nome e per conto del creditore. Di conseguenza, un’agenzia di recupero che agisce in nome di un creditore per stipulare un accordo di rateizzazione di un credito insoluto, ai termini del quale il consumatore s’impegna a rimborsare l’importo totale del credito e a pagare interessi e spese, deve essere qualificato come intermediario del credito ai sensi di tale disposizione.

      In secondo luogo, un simile intermediario del credito, in linea di principio, è soggetto all’obbligo di informazione precontrattuale del consumatore di cui agli articoli 5 e 6 di detta direttiva. Tuttavia, secondo quanto prescritto dall’articolo 7, prima frase, della direttiva 2008/48, i fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono sottoposti a tale obbligo. A tale riguardo, il considerando 24 di tale direttiva espone che l’intermediazione creditizia svolta da tali fornitori o tali prestatori può essere ritenuta accessoria se tale attività non costituisce lo scopo principale della loro attività commerciale o professionale. Spetta al giudice nazionale verificare se, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, in particolare dell’oggetto principale dell’attività dell’intermediario del credito in parola, si possa considerare che quest’ultimo agisca come intermediario del credito a titolo accessorio, ai sensi dell’articolo 7, prima frase, di tale direttiva.

      (v. punti 43, 44, 46‑48, 53, dispositivo 2)

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