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Document 62014CJ0521

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 gennaio 2016.
    SOVAG - Schwarzmeer und Ostsee Versicherungs-Aktiengesellschaft contro If Vahinkovakuutusyhtiö Oy.
    Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) nº 44/2001 – Articolo 6, punto 2 – Competenza giurisdizionale – Chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo promossa da un terzo avverso una parte di un procedimento dinanzi al giudice adito in merito alla domanda principale.
    Causa C-521/14.

    Court reports – general

    Causa C‑521/14

    SOVAG – Schwarzmeer und Ostsee Versicherungs-Aktiengesellschaft

    contro

    If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus)

    «Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) no 44/2001 — Articolo 6, punto 2 — Competenza giurisdizionale — Chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo promossa da un terzo avverso una parte di un procedimento dinanzi al giudice adito in merito alla domanda principale»

    Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 gennaio 2016

    1. Diritto dell’Unione europea — Interpretazione — Testi plurilingui — Interpretazione uniforme — Divergenze fra le varie versioni linguistiche — Considerazione dell’impianto sistematico e della finalità della normativa in oggetto

      (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 6, punto 2)

    2. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenze speciali — Chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo promossa da un terzo avverso una parte di un procedimento dinanzi al giudice adito in merito alla domanda principale e strettamente collegata tale domanda — Competenza di tale giudice — Presupposto

      (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 6, punto 2)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 35)

    2.  L’articolo 6, punto 2, del regolamento (CE) n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che il suo ambito di applicazione si estende ad un’azione proposta da un terzo, in conformità alle disposizioni nazionali, nei confronti del convenuto contro cui è esercitata l’azione principale e avente ad oggetto una domanda strettamente collegata a detta azione principale, volta ad ottenere il rimborso di indennizzi versati da tale terzo all’attore nella citata azione principale, a condizione che l’azione proposta dal terzo non abbia il solo scopo di distogliere detto convenuto dal suo giudice naturale.

      Infatti, il considerando 15 del citato regolamento sottolinea che il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili, mentre il considerando 12 dello stesso regolamento ricorda la necessità di completare il criterio del foro del domicilio del convenuto attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, o al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. Orbene, il trattamento, nell’ambito del medesimo procedimento, della domanda principale e di una domanda proposta da un terzo contro una delle parti di tale procedimento e strettamente collegata alla prima domanda favorisce gli obiettivi sopra richiamati in una situazione in cui un’azione sia stata promossa dalla persona danneggiata contro l’assicuratore del responsabile dei danni e in cui un altro assicuratore, che abbia già parzialmente indennizzato tale persona rispetto a detti danni, cerchi di ottenere dal primo assicuratore il rimborso di tale indennizzo. Infatti, se non vi fosse tale possibilità, si correrebbe il rischio che due giudici pervengano, nello stesso caso, a soluzioni divergenti, il cui riconoscimento e la cui esecuzione sarebbero allora incerti.

      (v. punti 38-40, 47 e dispositivo)

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