This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62015CJ0233
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 28 aprile 2016.
SIA «Oniors Bio» contro Valsts ieņēmumu dienests.
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Sottovoci 1517 90 91 e 1518 00 31 – Miscela vegetale fluida, non trasformata, non volatile, composta da olio di colza (88%) e olio di girasole (12%).
Causa C-233/15.
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 28 aprile 2016.
SIA «Oniors Bio» contro Valsts ieņēmumu dienests.
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Sottovoci 1517 90 91 e 1518 00 31 – Miscela vegetale fluida, non trasformata, non volatile, composta da olio di colza (88%) e olio di girasole (12%).
Causa C-233/15.
Court reports – general
Causa C‑233/15
SIA «Oniors Bio»
contro
Valsts ieņēmumu dienests
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā apgabaltiesa)
«Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CEE) n. 2658/87 — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Sottovoci 1517 90 91 e 1518 00 31 — Miscela vegetale fluida, non trasformata, non volatile, composta da olio di colza (88%) e olio di girasole (12%)»
Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 28 aprile 2016
Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Classificazione di merci nelle voci doganali della tariffa doganale comune
(Art. 267 TFUE)
Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Identificazione degli elementi di diritto dell’Unione pertinenti – Riformulazione delle questioni
(Art. 267 TFUE)
Unione doganale – Tariffa doganale comune – Voci doganali – Miscela vegetale fluida, non trasformata, non volatile, composta da olio di colza e olio di girasole – Classificazione nelle sottovoci 1517 90 91 o 1518 00 31 della nomenclatura combinata a seconda della qualificazione del prodotto come alimentare o non alimentare – Criteri
(Regolamenti del Consiglio n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1006/2011, allegato I, sottovoci 1517 90 91 e 1518 00 31, e n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, artt. 62, 68 e 71)
V. il testo della decisione.
(v. punto 28)
V. il testo della decisione.
(v. punto 30)
La nomenclatura combinata che compare nell’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella sua versione derivante dal regolamento n. 1006/2011, deve essere interpretata nel senso che, per accertare se una miscela di oli vegetali fissi greggi fluidi, composta da olio di colza (88%) e olio di girasole (12%), debba essere classificata quale miscela di oli vegetali alimentare, nella sottovoce 1517 90 91 di detta nomenclatura, oppure quale miscela di oli vegetali non alimentare, nella sottovoce 1518 00 31 della stessa, si deve tenere conto di tutti gli elementi pertinenti, nella misura in cui siano relativi alle caratteristiche e alle proprietà oggettive inerenti a tale prodotto.
Tra gli elementi pertinenti idonei a giustificare la qualificazione di una siffatta miscela come «non alimentare», occorre valutare le informazioni fornite dal fabbricante di tale miscela nell’ambito della dichiarazione doganale, secondo le quali, a causa delle caratteristiche del processo della sua lavorazione, non può essere esclusa la presenza di sostanze nocive nella citata miscela. A tale proposito, il fatto che un’analisi dei campioni prelevati su una siffatta miscela di oli vegetali non abbia rivelato la presenza, in quest’ultima, di sostanze nocive, non è sufficiente, di per sé, a rimettere in discussione la qualificazione della miscela di cui trattasi come «non alimentare». Una conseguenza di tal genere presuppone l’esistenza di altri elementi probatori pertinenti, idonei a rimettere in discussione l’esattezza delle informazioni relative al processo di lavorazione della miscela di cui trattasi, fornite dal suo fabbricante e contenute in tale dichiarazione, conformemente alle disposizioni degli articoli 62, 68 e 71 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 648/2005.
(v. punto 57 e dispositivo)