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Document 62014CJ0131

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 aprile 2016.
Malvino Cervati e Società Malvi Sas di Cervati Malvino contro Agenzia delle Dogane e Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno.
Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Regolamento (CE) n. 565/2002 – Articolo 3, paragrafo 3 – Contingente tariffario – Aglio di origine argentina – Titoli d’importazione – Intrasferibilità dei diritti derivanti dai titoli d’importazione – Elusione – Abuso di diritto – Presupposti – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Articolo 4, paragrafo 3.
Causa C-131/14.

Court reports – general

Causa C‑131/14

Malvino Cervati

e

Società Malvi Sas di Cervati Malvino

contro

Agenzia delle Dogane

e

Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione)

«Rinvio pregiudiziale — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Regolamento (CE) n. 565/2002 — Articolo 3, paragrafo 3 — Contingente tariffario — Aglio di origine argentina — Titoli d’importazione — Intrasferibilità dei diritti derivanti dai titoli d’importazione — Elusione — Abuso di diritto — Presupposti — Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Articolo 4, paragrafo 3»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 aprile 2016

  1. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Identificazione degli elementi di diritto dell’Unione pertinenti – Riformulazione delle questioni

    (Art. 267 TFUE)

  2. Diritto dell’Unione europea – Esercizio abusivo di un diritto derivante da una disposizione dell’Unione – Operazioni costitutive di una pratica abusiva – Elementi da prendere in considerazione – Verifica incombente al giudice nazionale

  3. Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata – Regime delle importazioni – Contingente tariffario – Importazione a dazio agevolato di merci acquistate al di fuori dell’Unione da un nuovo operatore presso una persona non intestataria di titoli d’importazione – Rivendita dopo l’immissione in libera pratica a un operatore tradizionale collegato a detta persona e poi a un secondo operatore tradizionale, nessuno dei quali dispone dei titoli necessari – Ammissibilità – Limiti – Abuso di diritto – Verifica incombente al giudice nazionale

    (Regolamento del Consiglio n. 2988/95, art. 4, § 3; regolamento della Commissione n. 565/2002, artt. 3, § 3, e 5, § 3)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 26)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 32‑35, 46, 47)

  3.  L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 565/2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d’origine per l’aglio importato dai paesi terzi, e l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, devono essere interpretati nel senso che, in via di principio, essi non ostano ad un meccanismo mediante il quale, su ordine di un operatore, importatore tradizionale ai sensi del primo regolamento, che abbia esaurito i titoli che consentono l’importazione a dazio agevolato, a un secondo operatore, anch’esso importatore tradizionale che non dispone di siffatti titoli,

    anzitutto, una società collegata a questo secondo operatore venda merce, al di fuori dell’Unione europea, a un terzo operatore, nuovo importatore ai sensi del medesimo regolamento, intestatario di siffatti titoli,

    il terzo operatore immetta, quindi, tale merce in libera pratica nell’Unione europea beneficiando del dazio doganale agevolato e la rivenda, poi, al secondo operatore, e

    il secondo operatore ceda, infine, tale merce al primo operatore, il quale acquista così merce importata nell’ambito del contingente tariffario previsto dal medesimo primo regolamento senza tuttavia disporre dei necessari titoli.

    È tuttavia necessario, affinché un siffatto meccanismo di vendita e rivendita di merce tra operatori non comporti né un’influenza indebita di un operatore sul mercato – e, in particolare, un’elusione, da parte degli importatori tradizionali, dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 565/2002 – né una violazione dell’obiettivo secondo cui le domande di titoli devono essere connesse ad un’attività commerciale effettiva, che ogni fase del meccanismo si svolga a fronte di un prezzo corrispondente al prezzo di mercato e che l’importazione a dazio agevolato venga effettuata mediante titoli legalmente ottenuti dal loro intestatario. In particolare, il giudice nazionale deve verificare se ogni operatore coinvolto percepisca una remunerazione adeguata per l’importazione, la vendita o la rivendita della merce di cui trattasi, che gli consenta di mantenere la posizione assegnatagli nell’ambito della gestione del contingente.

    Inoltre, riguardo alla questione se un tale meccanismo sia stato attuato essenzialmente allo scopo di creare artificiosamente le condizioni richieste per ottenere il dazio agevolato, fra gli elementi che potrebbero consentire di dimostrare il carattere artificioso di un meccanismo siffatto figura segnatamente la circostanza che l’importatore intestatario dei titoli non abbia assunto alcun rischio commerciale, o anche la circostanza che il margine di profitto dell’importatore sia insignificante o che il prezzo della vendita della merce da parte dell’importatore al primo acquirente nell’Unione, poi da quest’ultimo al secondo acquirente nell’Unione, sia inferiore al prezzo di mercato.

    (v. punti 43, 51, 53 e dispositivo)

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