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Document 62014CJ0299
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 febbraio 2016.
Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen contro Jovanna García-Nieto e a.
Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Cittadinanza dell’Unione – Parità di trattamento – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 24, paragrafo 2 – Prestazioni di assistenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articoli 4 e 70 – Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo – Esclusione dei cittadini di uno Stato membro durante i primi tre mesi di soggiorno nello Stato membro ospitante.
Causa C-299/14.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 febbraio 2016.
Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen contro Jovanna García-Nieto e a.
Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Cittadinanza dell’Unione – Parità di trattamento – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 24, paragrafo 2 – Prestazioni di assistenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articoli 4 e 70 – Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo – Esclusione dei cittadini di uno Stato membro durante i primi tre mesi di soggiorno nello Stato membro ospitante.
Causa C-299/14.
Court reports – general
Causa C‑299/14
Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen
contro
Jovanna García-Nieto e altri
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen)
«Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione delle persone — Cittadinanza dell’Unione — Parità di trattamento — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 24, paragrafo 2 — Prestazioni di assistenza sociale — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Articoli 4 e 70 — Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo — Esclusione dei cittadini di uno Stato membro durante i primi tre mesi di soggiorno nello Stato membro ospitante»
Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 febbraio 2016
Cittadinanza dell’Unione — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Direttiva 2004/38 — Principio della parità di trattamento — Obbligo dello Stato membro ospitante di concedere il diritto alle prestazioni sociali ai cittadini degli altri Stati membri che non esercitano un’attività economica — Presupposti — Soggiorno nel territorio dello Stato membro ospitante nel rispetto dei requisiti di cui alla direttiva
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, decimo considerando e art. 24, § 1)
Cittadinanza dell’Unione — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Direttiva 2004/38 — Principio della parità di trattamento — Normativa nazionale che esclude dal beneficio di talune prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo i cittadini di altri Stati membri durante i primi tre mesi di soggiorno nello Stato membro ospitante — Ammissibilità
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, artt. 4 e 70, § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, artt. 6, § 1, 14, § 1, e 24, § 2)
V. il testo della decisione.
(v. punti 38, 39)
L’articolo 24 della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e l’articolo 4 del regolamento n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, vanno interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro che esclude dal beneficio di talune «prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo» ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, che sono parimenti costitutive di una «prestazione d’assistenza sociale», ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, i cittadini di altri Stati membri che si trovano in una situazione come quella prevista dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva medesima.
L’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, infatti, prevede che i cittadini dell’Unione hanno il diritto di soggiornare sul territorio di un altro Stato membro per un periodo fino a tre mesi, senza condizioni o formalità oltre al requisito del possesso di una carta d’identità o di un passaporto in corso di validità, e l’articolo 14, paragrafo 1, di detta direttiva conserva tale diritto finché il cittadino dell’Unione e i suoi familiari non divengano un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante. Così stando le cose, lo Stato membro ospitante può avvalersi della deroga di cui all’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 per negare a tale cittadino la concessione della prestazione d’assistenza sociale richiesta. Infatti, emerge espressamente dal tenore letterale di tale disposizione che lo Stato membro ospitante può negare a persone che non siano lavoratori subordinati o autonomi o che mantengano tale status la concessione di qualsivoglia prestazione d’assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno. Detta disposizione è conforme all’obiettivo di preservare l’equilibrio finanziario del sistema di previdenza sociale degli Stati membri, perseguito dalla direttiva 2004/38, come risulta, segnatamente, dal suo considerando 10. Atteso che gli Stati membri non possono esigere che i cittadini dell’Unione possiedano mezzi di sussistenza sufficienti e un’assicurazione malattia personale per un soggiorno della durata massima di tre mesi sui loro rispettivi territori, è legittimo non imporre a detti Stati membri la presa in carico di tali cittadini durante detto periodo.
La medesima conclusione s’impone quanto all’interpretazione dell’articolo 4 del regolamento n. 883/2004. Infatti, le prestazioni oggetto del procedimento principale, che costituiscono «prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo» ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 2, di detto regolamento sono concesse, ai sensi del paragrafo 4 di questo stesso articolo, esclusivamente nello Stato membro di residenza dell’interessato e conformemente alla normativa dello stesso. Ne consegue che nulla osta a che tali prestazioni siano negate a cittadini di altri Stati membri che non abbiano lo status di lavoratore subordinato o autonomo o a persone che mantengano tale status durante i primi tre mesi del loro soggiorno nello Stato ospitante.
(v. punti 42‑45, 52 e dispositivo)