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Document 62013CJ0584

    Mapfre asistencia e Mapfre warranty

    Causa C‑584/13

    Directeur général des finances publiques

    contro

    Mapfre asistencia compañia internacional de seguros y reaseguros SA

    e

    Mapfre warranty SpA

    contro

    Directeur général des finances publiques

    [domanda di pronuncia pregiudiziale

    proposta dalla Cour de cassation (Francia)]

    «Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sulla cifra d’affari — Ambito di applicazione — Esenzione — Nozione di “operazioni di assicurazione” — Nozione di “prestazioni di servizi” — Somma forfettaria destinata alla prestazione di una garanzia per il caso di guasto di un veicolo usato»

    Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 luglio 2015

    1. Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto

      (Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 94)

    2. Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione per le operazioni di assicurazione e di riassicurazione – Nozione – Prestazione di servizi consistente nel prestare garanzia, dietro versamento di una somma forfettaria, per l’eventuale guasto meccanico di talune parti di un veicolo usato – Prestazione fornita da un operatore economico indipendente dal rivenditore di tale veicolo usato – Inclusione – Prestazione e vendita del veicolo usato che devono essere considerate un’unica prestazione o prestazioni distinte – Valutazione da parte del giudice nazionale

      [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, a), come modificata dalla direttiva 91/680]

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 31‑33)

    2.  L’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 91/680, deve essere interpretato nel senso che costituisce un’operazione di assicurazione esente, ai sensi di tale disposizione, la prestazione di servizi consistente, per un operatore economico indipendente dal rivenditore di un veicolo usato, nel prestare garanzia, dietro versamento di una somma forfettaria, per l’eventuale guasto meccanico di talune parti di tale veicolo.

      Invero, indipendentemente dal fatto che l’acquirente di un veicolo usato stipuli o meno un contratto con un operatore economico indipendente dal rivenditore di detto veicolo, mentre tale rivenditore ha semplicemente un ruolo di intermediario, o che invece tale rivenditore concluda il contratto in nome proprio ma per conto dell’acquirente o, ancora, che il rivenditore trasferisca all’acquirente i diritti derivanti dal contratto stipulato in nome proprio e per proprio conto con l’operatore economico indipendente, la nozione di «operazione di assicurazione», ai sensi dell’articolo 13, parte B), lettera a), della sesta direttiva è sufficientemente ampia da includere ciascuna di tali situazioni.

      Inoltre, la qualificazione di una prestazione come «operazione di assicurazione», ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva, non può dipendere dal modo in cui l’assicuratore gestisce l’entità del rischio assicurato e calcola l’importo esatto dei premi. Al riguardo, l’essenza stessa dell’«operazione di assicurazione», ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva, consiste nel fatto che l’assicurato si tutela contro il rischio di perdite finanziarie, incerte ma potenzialmente ingenti, tramite un premio il cui pagamento è, invece, certo ma limitato.

      Infine, la fornitura di una prestazione come quella succitata e la vendita del veicolo usato devono, in linea di principio, essere considerate prestazioni distinte e indipendenti, da trattare separatamente sotto il profilo dell’imposta sul valore aggiunto. Spetta al giudice del rinvio determinare se la vendita di un veicolo usato e la garanzia prestata da un operatore economico indipendente dal rivenditore di tale veicolo per l’eventuale guasto meccanico di talune parti di quest’ultimo siano connesse tra loro a tal punto da dover essere considerate costitutive di un’unica operazione o, se, invece, esse costituiscano operazioni indipendenti.

      (v. punti 38, 41, 42, 58 e dispositivo)

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    Causa C‑584/13

    Directeur général des finances publiques

    contro

    Mapfre asistencia compañia internacional de seguros y reaseguros SA

    e

    Mapfre warranty SpA

    contro

    Directeur général des finances publiques

    [domanda di pronuncia pregiudiziale

    proposta dalla Cour de cassation (Francia)]

    «Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sulla cifra d’affari — Ambito di applicazione — Esenzione — Nozione di “operazioni di assicurazione” — Nozione di “prestazioni di servizi” — Somma forfettaria destinata alla prestazione di una garanzia per il caso di guasto di un veicolo usato»

    Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 luglio 2015

    1. Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto

      (Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 94)

    2. Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione per le operazioni di assicurazione e di riassicurazione – Nozione – Prestazione di servizi consistente nel prestare garanzia, dietro versamento di una somma forfettaria, per l’eventuale guasto meccanico di talune parti di un veicolo usato – Prestazione fornita da un operatore economico indipendente dal rivenditore di tale veicolo usato – Inclusione – Prestazione e vendita del veicolo usato che devono essere considerate un’unica prestazione o prestazioni distinte – Valutazione da parte del giudice nazionale

      [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, a), come modificata dalla direttiva 91/680]

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 31‑33)

    2.  L’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 91/680, deve essere interpretato nel senso che costituisce un’operazione di assicurazione esente, ai sensi di tale disposizione, la prestazione di servizi consistente, per un operatore economico indipendente dal rivenditore di un veicolo usato, nel prestare garanzia, dietro versamento di una somma forfettaria, per l’eventuale guasto meccanico di talune parti di tale veicolo.

      Invero, indipendentemente dal fatto che l’acquirente di un veicolo usato stipuli o meno un contratto con un operatore economico indipendente dal rivenditore di detto veicolo, mentre tale rivenditore ha semplicemente un ruolo di intermediario, o che invece tale rivenditore concluda il contratto in nome proprio ma per conto dell’acquirente o, ancora, che il rivenditore trasferisca all’acquirente i diritti derivanti dal contratto stipulato in nome proprio e per proprio conto con l’operatore economico indipendente, la nozione di «operazione di assicurazione», ai sensi dell’articolo 13, parte B), lettera a), della sesta direttiva è sufficientemente ampia da includere ciascuna di tali situazioni.

      Inoltre, la qualificazione di una prestazione come «operazione di assicurazione», ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva, non può dipendere dal modo in cui l’assicuratore gestisce l’entità del rischio assicurato e calcola l’importo esatto dei premi. Al riguardo, l’essenza stessa dell’«operazione di assicurazione», ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva, consiste nel fatto che l’assicurato si tutela contro il rischio di perdite finanziarie, incerte ma potenzialmente ingenti, tramite un premio il cui pagamento è, invece, certo ma limitato.

      Infine, la fornitura di una prestazione come quella succitata e la vendita del veicolo usato devono, in linea di principio, essere considerate prestazioni distinte e indipendenti, da trattare separatamente sotto il profilo dell’imposta sul valore aggiunto. Spetta al giudice del rinvio determinare se la vendita di un veicolo usato e la garanzia prestata da un operatore economico indipendente dal rivenditore di tale veicolo per l’eventuale guasto meccanico di talune parti di quest’ultimo siano connesse tra loro a tal punto da dover essere considerate costitutive di un’unica operazione o, se, invece, esse costituiscano operazioni indipendenti.

      (v. punti 38, 41, 42, 58 e dispositivo)

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