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Document 62012CJ0238
FLSmidth / Commissione
FLSmidth / Commissione
Causa C‑238/12 P
FLSmidth & Co. A/S
contro
Commissione europea
«Impugnazione — Concorrenza — Intese — Settore dei sacchi industriali di plastica — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Competenza del Tribunale estesa al merito — Obbligo di motivazione — Imputazione alla società controllante dell’infrazione commessa dalla società controllata — Responsabilità della controllante per il pagamento dell’ammenda inflitta alla controllata — Proporzionalità — Procedimento dinanzi al Tribunale — Durata ragionevole del procedimento»
Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 aprile 2014
Concorrenza – Norme dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% – Confutabilità – Presa in considerazione nel rispetto del principio della presunzione d’innocenza – Onere della prova
(Art. 81 CE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2)
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità
(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58; regolamento di procedura della Corte, art. 170, § 1)
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata
(Art. 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità e durata dell’infrazione – Obbligo di infliggere un’ammenda strettamente proporzionale alla durata dell’infrazione – Insussistenza
(Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)
Impugnazione – Competenza della Corte – Riesame, per motivi di equità, della valutazione effettuata dal Tribunale in ordine all’importo di ammende inflitte a imprese che hanno violato le norme sulla concorrenza del Trattato – Esclusione – Riesame di detta valutazione per motivi tratti dalla violazione del principio di proporzionalità – Ammissibilità
(Artt. 258 TFUE e 261 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)
Concorrenza – Norme dell’Unione – Infrazione commessa da una controllata – Imputazione alla società controllante – Responsabilità solidale per il pagamento dell’ammenda – Portata – Società controllante e controllata che costituivano, all’epoca della commissione dell’infrazione, un’unica impresa – Considerazione di eventuali circostanze attenuanti riguardo all’intera impresa e non a singole sue parti
(Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 96/C 207/04)
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Non imposizione o riduzione dell’ammenda come corrispettivo della cooperazione dell’impresa incriminata – Presupposti – Società controllante e sue controllate – Necessità dell’unità economica al momento della cooperazione
(Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 96/C 207/04)
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Riduzione dell’importo dell’ammenda come corrispettivo di una cooperazione dell’impresa incriminata – Presupposti – Necessità di un comportamento che abbia agevolato l’accertamento dell’infrazione – Potere discrezionale della Commissione
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 96/C 207/04)
Procedimento giurisdizionale – Durata del procedimento dinanzi al Tribunale – Termine ragionevole – Lite vertente sulla sussistenza di un’infrazione alle norme sulla concorrenza – Inosservanza del termine ragionevole – Conseguenze
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2)
Responsabilità extracontrattuale – Domanda fondata sull’eccessiva durata del procedimento dinanzi al Tribunale – Presupposti – Illegalità – Danno – Nesso causale – Criteri di valutazione – Composizione del collegio giudicante
(Artt. 256 TFUE, 268 TFUE e 340 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2)
V. il testo della decisione.
(v. punti 25‑28, 31)
V. il testo della decisione.
(v. punti 31, 100‑102)
V. il testo della decisione.
(v. punto 42)
V. il testo della decisione.
(v. punti 56‑60)
Anche se il Tribunale è tenuto a garantire che il calcolo dell’importo di un’ammenda inflitta ad un’impresa per il suo coinvolgimento in un’infrazione alle norme sulla concorrenza dell’Unione tenga debitamente conto della durata di tale infrazione e della partecipazione alla stessa, nondimeno la durata dell’infrazione non è né l’unico elemento né necessariamente l’elemento più importante che la Commissione e/o il Tribunale devono prendere in considerazione ai fini del calcolo di detta ammenda.
Pertanto, non occorre che l’importo dell’ammenda inflitta sia strettamente proporzionale, o anche solo, in linea di principio, ragionevolmente proporzionale, alla durata della partecipazione dell’impresa all’infrazione di cui trattasi, ma che rifletta adeguatamente la gravità dell’infrazione commessa.
(v. punti 63, 64)
V. il testo della decisione.
(v. punto 67)
V. il testo della decisione.
(v. punto 71)
Solo ad un’impresa che abbia cooperato con detta istituzione sulla base della comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese può essere concessa, a titolo di detta comunicazione, una riduzione dell’ammenda che, senza tale cooperazione, sarebbe stata inflitta. Tale riduzione non può essere estesa ad una società che, per un periodo dell’infrazione di cui trattasi, aveva sì partecipato all’unità economica costituita da un’impresa, ma non ne faceva più parte al momento in cui quest’ultima ha cooperato con la Commissione.
Un’interpretazione contraria comporterebbe generalmente che, nei casi di successione di imprese, una società che ha inizialmente partecipato ad un’infrazione come controllante di una società direttamente coinvolta nell’infrazione e che ha trasferito tale controllata ad un’altra impresa beneficerebbe eventualmente della riduzione d’ammenda concessa a quest’ultima impresa a titolo della sua cooperazione con la Commissione, sebbene detta prima società non abbia né contribuito essa stessa all’individuazione dell’infrazione di cui trattasi né esercitato un’influenza determinante, al momento di tale cooperazione, sulla sua ex controllata.
(v. punti 83 e 84)
V. il testo della decisione.
(v. punto 103)
Tenuto conto della necessità di far rispettare le norme sulla concorrenza del diritto dell’Unione, la Corte non può, per il solo motivo del mancato rispetto di una durata ragionevole del procedimento, consentire alla parte ricorrente di rimettere in discussione l’importo di un’ammenda inflittale quando tutti i motivi rivolti contro le constatazioni del Tribunale in merito all’importo di tale ammenda e ai comportamenti che essa sanziona sono stati respinti.
La violazione da parte di un giudice dell’Unione dell’obbligo, derivante dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, di decidere le controversie di cui è investito entro un termine ragionevole deve essere sanzionata in un ricorso per risarcimento danni presentato dinanzi al Tribunale, ricorso che costituisce un rimedio effettivo. Ne consegue che la domanda intesa a ottenere il risarcimento dei danni causati dall’inosservanza, da parte del Tribunale, del termine ragionevole del procedimento non può essere presentata direttamente alla Corte nel contesto di un’impugnazione, ma deve essere proposta dinanzi al Tribunale stesso.
(v. punti 115 e 116)
Nell’esaminare una domanda di risarcimento dei danni causati dalla sua inosservanza del termine ragionevole del procedimento, spetta al Tribunale, statuendo in una composizione diversa da quella che si è trovata a decidere la controversia sfociata nel procedimento la cui durata è contestata, valutare tanto la materialità del danno allegato quanto il suo nesso causale con l’eccessiva durata del procedimento giurisdizionale controverso, procedendo all’esame degli elementi di prova forniti a tal fine.
Al riguardo, una durata del procedimento dinanzi al Tribunale pari a più di sei anni, che non possa trovare giustificazione in nessuna delle circostanze della fattispecie per cui è causa, che si tratti della complessità della controversia, del comportamento delle parti oppure del sopravvenire di incidenti procedurali, costituisce una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli e legittima, pertanto, una domanda di risarcimento distinta dal ricorso di impugnazione.
(v. punti 116‑119, 123)
Causa C‑238/12 P
FLSmidth & Co. A/S
contro
Commissione europea
«Impugnazione — Concorrenza — Intese — Settore dei sacchi industriali di plastica — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Competenza del Tribunale estesa al merito — Obbligo di motivazione — Imputazione alla società controllante dell’infrazione commessa dalla società controllata — Responsabilità della controllante per il pagamento dell’ammenda inflitta alla controllata — Proporzionalità — Procedimento dinanzi al Tribunale — Durata ragionevole del procedimento»
Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 aprile 2014
Concorrenza — Norme dell’Unione — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri di valutazione — Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% — Confutabilità — Presa in considerazione nel rispetto del principio della presunzione d’innocenza — Onere della prova
(Art. 81 CE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2)
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Erronea valutazione dei fatti — Irricevibilità — Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione — Irricevibilità
(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58; regolamento di procedura della Corte, art. 170, § 1)
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Potere discrezionale della Commissione — Sindacato giurisdizionale — Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito — Portata
(Art. 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità e durata dell’infrazione — Obbligo di infliggere un’ammenda strettamente proporzionale alla durata dell’infrazione — Insussistenza
(Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)
Impugnazione — Competenza della Corte — Riesame, per motivi di equità, della valutazione effettuata dal Tribunale in ordine all’importo di ammende inflitte a imprese che hanno violato le norme sulla concorrenza del Trattato — Esclusione — Riesame di detta valutazione per motivi tratti dalla violazione del principio di proporzionalità — Ammissibilità
(Artt. 258 TFUE e 261 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)
Concorrenza — Norme dell’Unione — Infrazione commessa da una controllata — Imputazione alla società controllante — Responsabilità solidale per il pagamento dell’ammenda — Portata — Società controllante e controllata che costituivano, all’epoca della commissione dell’infrazione, un’unica impresa — Considerazione di eventuali circostanze attenuanti riguardo all’intera impresa e non a singole sue parti
(Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 96/C 207/04)
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Non imposizione o riduzione dell’ammenda come corrispettivo della cooperazione dell’impresa incriminata — Presupposti — Società controllante e sue controllate — Necessità dell’unità economica al momento della cooperazione
(Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 96/C 207/04)
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Riduzione dell’importo dell’ammenda come corrispettivo di una cooperazione dell’impresa incriminata — Presupposti — Necessità di un comportamento che abbia agevolato l’accertamento dell’infrazione — Potere discrezionale della Commissione
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 96/C 207/04)
Procedimento giurisdizionale — Durata del procedimento dinanzi al Tribunale — Termine ragionevole — Lite vertente sulla sussistenza di un’infrazione alle norme sulla concorrenza — Inosservanza del termine ragionevole — Conseguenze
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2)
Responsabilità extracontrattuale — Domanda fondata sull’eccessiva durata del procedimento dinanzi al Tribunale — Presupposti — Illegalità — Danno — Nesso causale — Criteri di valutazione — Composizione del collegio giudicante
(Artt. 256 TFUE, 268 TFUE e 340 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2)
V. il testo della decisione.
(v. punti 25‑28, 31)
V. il testo della decisione.
(v. punti 31, 100‑102)
V. il testo della decisione.
(v. punto 42)
V. il testo della decisione.
(v. punti 56‑60)
Anche se il Tribunale è tenuto a garantire che il calcolo dell’importo di un’ammenda inflitta ad un’impresa per il suo coinvolgimento in un’infrazione alle norme sulla concorrenza dell’Unione tenga debitamente conto della durata di tale infrazione e della partecipazione alla stessa, nondimeno la durata dell’infrazione non è né l’unico elemento né necessariamente l’elemento più importante che la Commissione e/o il Tribunale devono prendere in considerazione ai fini del calcolo di detta ammenda.
Pertanto, non occorre che l’importo dell’ammenda inflitta sia strettamente proporzionale, o anche solo, in linea di principio, ragionevolmente proporzionale, alla durata della partecipazione dell’impresa all’infrazione di cui trattasi, ma che rifletta adeguatamente la gravità dell’infrazione commessa.
(v. punti 63, 64)
V. il testo della decisione.
(v. punto 67)
V. il testo della decisione.
(v. punto 71)
Solo ad un’impresa che abbia cooperato con detta istituzione sulla base della comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese può essere concessa, a titolo di detta comunicazione, una riduzione dell’ammenda che, senza tale cooperazione, sarebbe stata inflitta. Tale riduzione non può essere estesa ad una società che, per un periodo dell’infrazione di cui trattasi, aveva sì partecipato all’unità economica costituita da un’impresa, ma non ne faceva più parte al momento in cui quest’ultima ha cooperato con la Commissione.
Un’interpretazione contraria comporterebbe generalmente che, nei casi di successione di imprese, una società che ha inizialmente partecipato ad un’infrazione come controllante di una società direttamente coinvolta nell’infrazione e che ha trasferito tale controllata ad un’altra impresa beneficerebbe eventualmente della riduzione d’ammenda concessa a quest’ultima impresa a titolo della sua cooperazione con la Commissione, sebbene detta prima società non abbia né contribuito essa stessa all’individuazione dell’infrazione di cui trattasi né esercitato un’influenza determinante, al momento di tale cooperazione, sulla sua ex controllata.
(v. punti 83 e 84)
V. il testo della decisione.
(v. punto 103)
Tenuto conto della necessità di far rispettare le norme sulla concorrenza del diritto dell’Unione, la Corte non può, per il solo motivo del mancato rispetto di una durata ragionevole del procedimento, consentire alla parte ricorrente di rimettere in discussione l’importo di un’ammenda inflittale quando tutti i motivi rivolti contro le constatazioni del Tribunale in merito all’importo di tale ammenda e ai comportamenti che essa sanziona sono stati respinti.
La violazione da parte di un giudice dell’Unione dell’obbligo, derivante dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, di decidere le controversie di cui è investito entro un termine ragionevole deve essere sanzionata in un ricorso per risarcimento danni presentato dinanzi al Tribunale, ricorso che costituisce un rimedio effettivo. Ne consegue che la domanda intesa a ottenere il risarcimento dei danni causati dall’inosservanza, da parte del Tribunale, del termine ragionevole del procedimento non può essere presentata direttamente alla Corte nel contesto di un’impugnazione, ma deve essere proposta dinanzi al Tribunale stesso.
(v. punti 115 e 116)
Nell’esaminare una domanda di risarcimento dei danni causati dalla sua inosservanza del termine ragionevole del procedimento, spetta al Tribunale, statuendo in una composizione diversa da quella che si è trovata a decidere la controversia sfociata nel procedimento la cui durata è contestata, valutare tanto la materialità del danno allegato quanto il suo nesso causale con l’eccessiva durata del procedimento giurisdizionale controverso, procedendo all’esame degli elementi di prova forniti a tal fine.
Al riguardo, una durata del procedimento dinanzi al Tribunale pari a più di sei anni, che non possa trovare giustificazione in nessuna delle circostanze della fattispecie per cui è causa, che si tratti della complessità della controversia, del comportamento delle parti oppure del sopravvenire di incidenti procedurali, costituisce una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli e legittima, pertanto, una domanda di risarcimento distinta dal ricorso di impugnazione.
(v. punti 116‑119, 123)