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Documento 62013CJ0196

Massime della sentenza

Causa C‑196/13

Commissione europea

contro

Repubblica italiana

«Inadempimento di uno Stato — Direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE e 1999/31/CE — Gestione dei rifiuti — Sentenza della Corte che constata un inadempimento — Omessa esecuzione — Articolo 260, paragrafo 2, TFUE — Sanzioni pecuniarie — Penalità — Somma forfettaria»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 dicembre 2014

  1. Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza – Procedimento giudiziario speciale di esecuzione delle sentenze della Corte – Trattamento degli inadempimenti considerati fondati dalla Corte sulla base dell’articolo 258 TFUE

    (Artt. 258 TFUE e 260, § 2, TFUE)

  2. Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso – Parere motivato che constata l’esecuzione non conforme di una sentenza della Corte – Successivo ampliamento – Inammissibilità

    (Art. 260, § 2, TFUE)

  3. Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – Termine per l’esecuzione – Data di riferimento per valutare la sussistenza dell’inadempimento

    (Art. 228, § 2, CE; art. 260, § 2, TFUE)

  4. Ambiente – Rifiuti – Direttiva 75/442 – Obbligo degli Stati membri di assicurare il recupero o lo smaltimento dei rifiuti – Portata – Margine discrezionale degli Stati membri in merito ai provvedimenti da adottare – Limiti – Prolungato persistere di una situazione non conforme comportante un significativo degrado ambientale – Inadempimento

    (Direttiva del Consiglio 75/442, art. 4, comma 1)

  5. Ambiente – Rifiuti – Direttiva 75/442 – Obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i detentori di rifiuti – Inosservanza nel caso di una discarica abusiva – Inadempimento

    (Direttiva del Consiglio 75/442, art. 8)

  6. Ambiente – Rifiuti – Direttiva 75/442 – Attuazione da parte degli Stati membri – Obbligo di risultato – Obbligo per gli operatori di ottenere un’autorizzazione prima di qualsiasi operazione di smaltimento dei rifiuti – Obbligo di controllo degli Stati membri

    (Direttiva del Consiglio 75/442, art. 9)

  7. Ambiente – Rifiuti – Direttiva 91/689 – Rifiuti pericolosi – Obbligo di catalogare e di identificare i rifiuti pericolosi depositati nel territorio – Inadempimento

    (Direttiva del Consiglio 91/689, art. 2, § 1)

  8. Ambiente – Rifiuti – Discariche di rifiuti – Direttiva 1999/31 – Misura che autorizza l’utilizzo di una discarica senza un piano di riassetto approvato – Inadempimento

    [Direttiva del Consiglio 1999/31, art. 14, da a) a c)]

  9. Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza – Sanzioni pecuniarie – Penalità – Condanna al pagamento – Presupposto – Persistenza dell’inadempimento sino alla pronuncia della sentenza

    (Art. 260, § 2, TFUE)

  10. Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza – Sanzioni pecuniarie – Penalità – Determinazione della forma e dell’importo – Potere discrezionale della Corte – Criteri

    (Artt. 258 TFUE e 260, § 2, TFUE)

  11. Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza – Sanzioni pecuniarie – Penalità – Determinazione dell’importo – Penalità decrescente

    (Art. 260, § 2, TFUE)

  12. Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza – Sanzioni pecuniarie – Penalità – Somma forfettaria – Cumulo delle due sanzioni – Ammissibilità

    (Art. 260, § 2, TFUE)

  13. Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza – Sanzioni pecuniarie – Imposizione di una somma forfettaria – Potere discrezionale della Corte – Criteri di valutazione

    (Art. 260, § 2, TFUE)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 32)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 34)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 45, 46)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 51‑56)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 57‑60)

  6.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 61‑64)

  7.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 65‑67)

  8.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 68, 69)

  9.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 87, 94)

  10.  Per quanto riguarda l’importo e la forma della penalità inflitta a uno Stato membro, spetta alla Corte, nell’esercizio del suo potere discrezionale, fissare la penalità in modo tale che essa sia, da un lato, adeguata alle circostanze e, dall’altro, commisurata all’inadempimento accertato nonché alla capacità di pagamento dello Stato membro interessato.

    Le proposte della Commissione relative alla penalità non possono vincolare la Corte e costituiscono soltanto un utile punto di riferimento. Analogamente, orientamenti come quelli contenuti nelle comunicazioni della Commissione non vincolano la Corte, ma contribuiscono a garantire la trasparenza, la prevedibilità e la certezza del diritto nell’azione condotta dalla stessa Commissione quando formula proposte alla Corte. Infatti, nell’ambito di un procedimento fondato sull’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, relativo a un inadempimento di uno Stato membro che persista nonostante sia già stato constatato in una prima sentenza emessa ai sensi dell’articolo 226 CE o dell’articolo 258 TFUE, la Corte deve restare libera di fissare la penalità nell’importo e nella forma da essa ritenuti adeguati ad incitare lo Stato membro a porre fine all’inadempimento degli obblighi derivanti da tale prima sentenza della Corte. Una simile sanzione deve essere decisa in funzione del grado di persuasione necessario affinché lo Stato membro inadempiente dia esecuzione ad una sentenza di condanna per inadempimento e modifichi il suo comportamento in modo da porre fine all’inadempimento addebitatogli.

    Pertanto, nell’ambito dell’esame della Corte, i criteri da prendere in considerazione per garantire la natura coercitiva della penalità ai fini dell’applicazione uniforme ed efficace del diritto dell’Unione sono costituiti, in linea di principio, dalla durata dell’inadempimento, valutata tenendo conto del momento in cui la Corte esamina i fatti, e non di quello in cui quest’ultima è adita dalla Commissione, dal suo grado di gravità e dalla capacità di pagamento dello Stato membro di cui trattasi, alla luce della recente evoluzione del suo prodotto interno lordo quale risulta alla data di esame dei fatti da parte della Corte. Per l’applicazione di tali criteri la Corte deve tener conto, in particolare, delle conseguenze dell’omessa esecuzione sugli interessi pubblici e privati nonché dell’urgenza di indurre lo Stato membro interessato a conformarsi ai suoi obblighi.

    (v. punti 95‑97, 102, 104)

  11.  Per garantire la piena esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia, la penalità deve essere pretesa nella sua interezza fino al momento in cui lo Stato membro non abbia adottato tutte le misure necessarie per porre fine all’inadempimento accertato. In casi specifici, tuttavia, può essere prevista una sanzione che tenga conto dei progressi eventualmente realizzati dallo Stato membro nell’esecuzione dei suoi obblighi.

    Quanto alla determinazione del metodo di calcolo di tale penalità nonché alla periodicità della stessa, la penalità decrescente su base semestrale consente di valutare lo stato di avanzamento delle misure di esecuzione della sentenza della Corte, in considerazione della situazione che emerge al termine del periodo in questione.

    (v. punti 106‑108)

  12.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 113)

  13.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 114‑119)

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Causa C‑196/13

Commissione europea

contro

Repubblica italiana

«Inadempimento di uno Stato — Direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE e 1999/31/CE — Gestione dei rifiuti — Sentenza della Corte che constata un inadempimento — Omessa esecuzione — Articolo 260, paragrafo 2, TFUE — Sanzioni pecuniarie — Penalità — Somma forfettaria»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 dicembre 2014

  1. Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza — Procedimento giudiziario speciale di esecuzione delle sentenze della Corte — Trattamento degli inadempimenti considerati fondati dalla Corte sulla base dell’articolo 258 TFUE

    (Artt. 258 TFUE e 260, § 2, TFUE)

  2. Ricorso per inadempimento — Oggetto della lite — Determinazione durante il procedimento precontenzioso — Parere motivato che constata l’esecuzione non conforme di una sentenza della Corte — Successivo ampliamento — Inammissibilità

    (Art. 260, § 2, TFUE)

  3. Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Termine per l’esecuzione — Data di riferimento per valutare la sussistenza dell’inadempimento

    (Art. 228, § 2, CE; art. 260, § 2, TFUE)

  4. Ambiente — Rifiuti — Direttiva 75/442 — Obbligo degli Stati membri di assicurare il recupero o lo smaltimento dei rifiuti — Portata — Margine discrezionale degli Stati membri in merito ai provvedimenti da adottare — Limiti — Prolungato persistere di una situazione non conforme comportante un significativo degrado ambientale — Inadempimento

    (Direttiva del Consiglio 75/442, art. 4, comma 1)

  5. Ambiente — Rifiuti — Direttiva 75/442 — Obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i detentori di rifiuti — Inosservanza nel caso di una discarica abusiva — Inadempimento

    (Direttiva del Consiglio 75/442, art. 8)

  6. Ambiente — Rifiuti — Direttiva 75/442 — Attuazione da parte degli Stati membri — Obbligo di risultato — Obbligo per gli operatori di ottenere un’autorizzazione prima di qualsiasi operazione di smaltimento dei rifiuti — Obbligo di controllo degli Stati membri

    (Direttiva del Consiglio 75/442, art. 9)

  7. Ambiente — Rifiuti — Direttiva 91/689 — Rifiuti pericolosi — Obbligo di catalogare e di identificare i rifiuti pericolosi depositati nel territorio — Inadempimento

    (Direttiva del Consiglio 91/689, art. 2, § 1)

  8. Ambiente — Rifiuti — Discariche di rifiuti — Direttiva 1999/31 — Misura che autorizza l’utilizzo di una discarica senza un piano di riassetto approvato — Inadempimento

    [Direttiva del Consiglio 1999/31, art. 14, da a) a c)]

  9. Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza — Sanzioni pecuniarie — Penalità — Condanna al pagamento — Presupposto — Persistenza dell’inadempimento sino alla pronuncia della sentenza

    (Art. 260, § 2, TFUE)

  10. Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza — Sanzioni pecuniarie — Penalità — Determinazione della forma e dell’importo — Potere discrezionale della Corte — Criteri

    (Artt. 258 TFUE e 260, § 2, TFUE)

  11. Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza — Sanzioni pecuniarie — Penalità — Determinazione dell’importo — Penalità decrescente

    (Art. 260, § 2, TFUE)

  12. Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza — Sanzioni pecuniarie — Penalità — Somma forfettaria — Cumulo delle due sanzioni — Ammissibilità

    (Art. 260, § 2, TFUE)

  13. Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza — Sanzioni pecuniarie — Imposizione di una somma forfettaria — Potere discrezionale della Corte — Criteri di valutazione

    (Art. 260, § 2, TFUE)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 32)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 34)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 45, 46)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 51‑56)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 57‑60)

  6.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 61‑64)

  7.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 65‑67)

  8.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 68, 69)

  9.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 87, 94)

  10.  Per quanto riguarda l’importo e la forma della penalità inflitta a uno Stato membro, spetta alla Corte, nell’esercizio del suo potere discrezionale, fissare la penalità in modo tale che essa sia, da un lato, adeguata alle circostanze e, dall’altro, commisurata all’inadempimento accertato nonché alla capacità di pagamento dello Stato membro interessato.

    Le proposte della Commissione relative alla penalità non possono vincolare la Corte e costituiscono soltanto un utile punto di riferimento. Analogamente, orientamenti come quelli contenuti nelle comunicazioni della Commissione non vincolano la Corte, ma contribuiscono a garantire la trasparenza, la prevedibilità e la certezza del diritto nell’azione condotta dalla stessa Commissione quando formula proposte alla Corte. Infatti, nell’ambito di un procedimento fondato sull’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, relativo a un inadempimento di uno Stato membro che persista nonostante sia già stato constatato in una prima sentenza emessa ai sensi dell’articolo 226 CE o dell’articolo 258 TFUE, la Corte deve restare libera di fissare la penalità nell’importo e nella forma da essa ritenuti adeguati ad incitare lo Stato membro a porre fine all’inadempimento degli obblighi derivanti da tale prima sentenza della Corte. Una simile sanzione deve essere decisa in funzione del grado di persuasione necessario affinché lo Stato membro inadempiente dia esecuzione ad una sentenza di condanna per inadempimento e modifichi il suo comportamento in modo da porre fine all’inadempimento addebitatogli.

    Pertanto, nell’ambito dell’esame della Corte, i criteri da prendere in considerazione per garantire la natura coercitiva della penalità ai fini dell’applicazione uniforme ed efficace del diritto dell’Unione sono costituiti, in linea di principio, dalla durata dell’inadempimento, valutata tenendo conto del momento in cui la Corte esamina i fatti, e non di quello in cui quest’ultima è adita dalla Commissione, dal suo grado di gravità e dalla capacità di pagamento dello Stato membro di cui trattasi, alla luce della recente evoluzione del suo prodotto interno lordo quale risulta alla data di esame dei fatti da parte della Corte. Per l’applicazione di tali criteri la Corte deve tener conto, in particolare, delle conseguenze dell’omessa esecuzione sugli interessi pubblici e privati nonché dell’urgenza di indurre lo Stato membro interessato a conformarsi ai suoi obblighi.

    (v. punti 95‑97, 102, 104)

  11.  Per garantire la piena esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia, la penalità deve essere pretesa nella sua interezza fino al momento in cui lo Stato membro non abbia adottato tutte le misure necessarie per porre fine all’inadempimento accertato. In casi specifici, tuttavia, può essere prevista una sanzione che tenga conto dei progressi eventualmente realizzati dallo Stato membro nell’esecuzione dei suoi obblighi.

    Quanto alla determinazione del metodo di calcolo di tale penalità nonché alla periodicità della stessa, la penalità decrescente su base semestrale consente di valutare lo stato di avanzamento delle misure di esecuzione della sentenza della Corte, in considerazione della situazione che emerge al termine del periodo in questione.

    (v. punti 106‑108)

  12.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 113)

  13.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 114‑119)

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