Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex
Dokument 62013CJ0256
Belgacom
Belgacom
Cause riunite C‑256/13 e C‑264/13
Provincie Antwerpen
contro
Belgacom NV van publiek recht
e
Mobistar NV
(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo hof van beroep te Antwerpen)
«Rinvio pregiudiziale — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/20/CE — Articolo 6 — Condizioni apposte all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso delle frequenze radio e dei numeri e obblighi specifici — Articolo 13 — Contributi per la concessione di diritti d’uso e di diritti di installare strutture — Normativa regionale che impone alle imprese il pagamento di un’imposta sugli stabilimenti»
Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 settembre 2014
Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Autorizzazione – Direttiva 2002/20 – Contributi per la concessione di diritti d’uso e di diritti di installare strutture – Nozione – Imposta sugli impianti di torri, piloni o antenne di radiotelefonia mobile – Esclusione
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/20, artt. 6 e 13)
Gli articoli 6 e 13 della direttiva 2002/20, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni») devono essere interpretati nel senso che non ostano a che gli operatori che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica siano assoggettati, in ragione della presenza sul suolo pubblico o privato di torri, piloni o antenne di radiotelefonia mobile necessari alla loro attività, ad un’imposta generale sugli stabilimenti.
Infatti, atteso che il fatto generatore dell’imposta non è legato alla concessione dei diritti d’uso delle frequenze radio o dei diritti di installare strutture, ai sensi dell’articolo 13 della direttiva autorizzazioni, una siffatta imposta non costituisce un contributo ai sensi di tale articolo e, di conseguenza, non rientra nel campo di applicazione di tale direttiva. A tal proposito, i termini «strutture» e «installazione», impiegati in detto articolo 13, rinviano, rispettivamente, alle infrastrutture materiali che consentono la fornitura di servizi e reti di comunicazione elettronica e alla loro installazione materiale sulla proprietà pubblica o privata interessata.
(v. punti 33, 37, 38 e dispositivo)