Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CJ0438

    Weber

    Causa C‑438/12

    Irmengard Weber

    contro

    Mechthilde Weber

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht München)

    «Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 22, punto 1 — Competenza esclusiva — Controversie in materia di diritti reali immobiliari — Natura del diritto di prelazione — Articolo 27, paragrafo 1 — Litispendenza — Nozione di domande tra le stesse parti e aventi il medesimo oggetto — Rapporto tra gli articoli 22, punto 1, e 27, paragrafo 1 — Articolo 28, paragrafo 1 — Connessione — Criteri di valutazione della sospensione del procedimento»

    Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 aprile 2014

    1. Procedimento giurisdizionale – Fase orale del procedimento – Riapertura – Obbligo di riaprire la fase orale del procedimento per consentire alle parti di depositare osservazioni su punti di diritto sollevati nelle conclusioni dell’avvocato generale – Insussistenza

      (Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 83)

    2. Questioni pregiudiziali – Competenza del giudice nazionale – Valutazione della necessità e della pertinenza delle questioni sollevate

      (Art. 267 TFUE)

    3. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenze esclusive – Controversie in materia di diritti reali immobiliari – Nozione – Azione diretta a contestare la validità dell’esercizio di un diritto di prelazione – Inclusione

      (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 22, punto 1)

    4. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Litispendenza – Domande proposte tra autorità giurisdizionali di Stati membri diversi – Autorità giurisdizionali adita per seconda che dispone di una competenza esclusiva in forza dell’articolo 22, punto 1, del regolamento – Obbligo per il giudice adito per secondo di sospendere il procedimento fino all’accertamento della competenza del giudice adito per primo – Insussistenza

      (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 22, punto 1, 27, § 1, e 35, § 1)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 28‑30)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 33‑37)

    3.  L’articolo 22, punto 1, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che rientra nella categoria delle controversie «in materia di diritti reali immobiliari», considerata da tale disposizione, un’azione diretta a far dichiarare l’invalidità dell’esercizio di un diritto di prelazione che grava su tale immobile e produce effetti nei confronti di tutti.

      Infatti, un diritto di prelazione gravante su un bene immobiliare ed iscritto nel libro fondiario, produce i suoi effetti non soltanto nei confronti del debitore, ma garantisce il diritto del titolare di tale diritto alla trasmissione della proprietà anche nei confronti dei terzi, di modo che, se un contratto di vendita è concluso tra un terzo ed il proprietario di un bene gravato, l’esercizio valido del diritto di prelazione ha per conseguenza che la vendita è priva di effetto per il titolare del diritto in questione e la stessa si ritiene conclusa fra il titolare in parola ed il suddetto proprietario alle medesime condizioni di quelle convenute tra quest’ultimo ed il suddetto terzo. Ne consegue che, quando il terzo acquirente contesta la validità dell’esercizio del suddetto diritto di prelazione, tale ricorso è diretto a determinare, in sostanza, se l’esercizio del diritto di prelazione abbia permesso di garantire, a favore del titolare, il diritto al trasferimento della proprietà del bene immobiliare controverso. In un siffatto caso di specie, la controversia è relativa ad un diritto reale immobiliare e rientra nella competenza esclusiva del forum rei sitae.

      (v. punti 45‑47, dispositivo 1)

    4.  L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, prima di sospendere il procedimento in applicazione della suddetta disposizione, il giudice successivamente adito è tenuto ad esaminare se, a causa di una violazione della competenza esclusiva prevista all’articolo 22, punto 1, di tale regolamento, un’eventuale decisione nel merito del giudice adito in primo luogo non sarà riconosciuta negli altri Stati membri, conformemente all’articolo 35, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

      Infatti, se il giudice adito in primo luogo emette una pronuncia in violazione dell’articolo 22, punto 1, del medesimo regolamento, una decisione siffatta non può essere riconosciuta nello Stato membro del giudice adito in secondo luogo. Data tale situazione, il giudice adito in secondo luogo non ha quindi più il diritto di sospendere il procedimento, né di dichiarare la propria incompetenza, e deve statuire nel merito sulla domanda con la quale è adito, al fine di assicurare il rispetto di tale regola di competenza esclusiva.

      (v. punti 55, 56, 60, dispositivo 2)

    Top

    Causa C‑438/12

    Irmengard Weber

    contro

    Mechthilde Weber

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht München)

    «Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 22, punto 1 — Competenza esclusiva — Controversie in materia di diritti reali immobiliari — Natura del diritto di prelazione — Articolo 27, paragrafo 1 — Litispendenza — Nozione di domande tra le stesse parti e aventi il medesimo oggetto — Rapporto tra gli articoli 22, punto 1, e 27, paragrafo 1 — Articolo 28, paragrafo 1 — Connessione — Criteri di valutazione della sospensione del procedimento»

    Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 aprile 2014

    1. Procedimento giurisdizionale — Fase orale del procedimento — Riapertura — Obbligo di riaprire la fase orale del procedimento per consentire alle parti di depositare osservazioni su punti di diritto sollevati nelle conclusioni dell’avvocato generale — Insussistenza

      (Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 83)

    2. Questioni pregiudiziali — Competenza del giudice nazionale — Valutazione della necessità e della pertinenza delle questioni sollevate

      (Art. 267 TFUE)

    3. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenze esclusive — Controversie in materia di diritti reali immobiliari — Nozione — Azione diretta a contestare la validità dell’esercizio di un diritto di prelazione — Inclusione

      (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 22, punto 1)

    4. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Litispendenza — Domande proposte tra autorità giurisdizionali di Stati membri diversi — Autorità giurisdizionali adita per seconda che dispone di una competenza esclusiva in forza dell’articolo 22, punto 1, del regolamento — Obbligo per il giudice adito per secondo di sospendere il procedimento fino all’accertamento della competenza del giudice adito per primo — Insussistenza

      (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 22, punto 1, 27, § 1, e 35, § 1)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 28‑30)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 33‑37)

    3.  L’articolo 22, punto 1, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che rientra nella categoria delle controversie «in materia di diritti reali immobiliari», considerata da tale disposizione, un’azione diretta a far dichiarare l’invalidità dell’esercizio di un diritto di prelazione che grava su tale immobile e produce effetti nei confronti di tutti.

      Infatti, un diritto di prelazione gravante su un bene immobiliare ed iscritto nel libro fondiario, produce i suoi effetti non soltanto nei confronti del debitore, ma garantisce il diritto del titolare di tale diritto alla trasmissione della proprietà anche nei confronti dei terzi, di modo che, se un contratto di vendita è concluso tra un terzo ed il proprietario di un bene gravato, l’esercizio valido del diritto di prelazione ha per conseguenza che la vendita è priva di effetto per il titolare del diritto in questione e la stessa si ritiene conclusa fra il titolare in parola ed il suddetto proprietario alle medesime condizioni di quelle convenute tra quest’ultimo ed il suddetto terzo. Ne consegue che, quando il terzo acquirente contesta la validità dell’esercizio del suddetto diritto di prelazione, tale ricorso è diretto a determinare, in sostanza, se l’esercizio del diritto di prelazione abbia permesso di garantire, a favore del titolare, il diritto al trasferimento della proprietà del bene immobiliare controverso. In un siffatto caso di specie, la controversia è relativa ad un diritto reale immobiliare e rientra nella competenza esclusiva del forum rei sitae.

      (v. punti 45‑47, dispositivo 1)

    4.  L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, prima di sospendere il procedimento in applicazione della suddetta disposizione, il giudice successivamente adito è tenuto ad esaminare se, a causa di una violazione della competenza esclusiva prevista all’articolo 22, punto 1, di tale regolamento, un’eventuale decisione nel merito del giudice adito in primo luogo non sarà riconosciuta negli altri Stati membri, conformemente all’articolo 35, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

      Infatti, se il giudice adito in primo luogo emette una pronuncia in violazione dell’articolo 22, punto 1, del medesimo regolamento, una decisione siffatta non può essere riconosciuta nello Stato membro del giudice adito in secondo luogo. Data tale situazione, il giudice adito in secondo luogo non ha quindi più il diritto di sospendere il procedimento, né di dichiarare la propria incompetenza, e deve statuire nel merito sulla domanda con la quale è adito, al fine di assicurare il rispetto di tale regola di competenza esclusiva.

      (v. punti 55, 56, 60, dispositivo 2)

    Top