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Document 62013CO0177

    Marszałkowski / UAMI

    Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 13 febbraio 2014 – Marszałkowski / UAMI

    (causa C‑177/13 P)

    «Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Domanda di marchio comunitario figurativo contenente gli elementi denominativi “Walichnowy” e “Marko” — Opposizione del titolare del marchio comunitario denominativo MAR-KO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione»

    1. 

    Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Irricevibilità — Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punto 40)

    2. 

    Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Somiglianza tra i marchi di cui trattasi — Criteri di valutazione — Marchio complesso [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, § 1, b)] (v. punti 54, 55)

    3. 

    Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Necessità di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale [Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d), e 169, § 2] (v. punto 64)

    Oggetto

    Impugnazione della sentenza del Tribunale (Prima Sezione), del 4 febbraio 2013, Marszałkowski/UAMI – Mar-Ko Fleischwaren (WALICHNOWY MARKO) (T‑159/11), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso presentato contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, dell’11 gennaio 2011 (caso R 760/2010-4), la quale aveva annullato la decisione della divisione di opposizione recante rigetto dell’opposizione proposta dal titolare del marchio denominativo comunitario «Mar-Ko», per prodotti rientranti nella classe 29 dell’Accordo di Nizza – Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1) e dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione.

    Dispositivo

    1) 

    L’impugnazione è respinta.

    2) 

    Marek Marszałkowski è condannato alle spese.

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    Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 13 febbraio 2014 – Marszałkowski / UAMI

    (causa C‑177/13 P)

    «Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Domanda di marchio comunitario figurativo contenente gli elementi denominativi “Walichnowy” e “Marko” — Opposizione del titolare del marchio comunitario denominativo MAR-KO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione»

    1. 

    Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Irricevibilità — Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punto 40)

    2. 

    Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Somiglianza tra i marchi di cui trattasi — Criteri di valutazione — Marchio complesso [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, § 1, b)] (v. punti 54, 55)

    3. 

    Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Necessità di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale [Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d), e 169, § 2] (v. punto 64)

    Oggetto

    Impugnazione della sentenza del Tribunale (Prima Sezione), del 4 febbraio 2013, Marszałkowski/UAMI – Mar-Ko Fleischwaren (WALICHNOWY MARKO) (T‑159/11), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso presentato contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, dell’11 gennaio 2011 (caso R 760/2010-4), la quale aveva annullato la decisione della divisione di opposizione recante rigetto dell’opposizione proposta dal titolare del marchio denominativo comunitario «Mar-Ko», per prodotti rientranti nella classe 29 dell’Accordo di Nizza – Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1) e dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione.

    Dispositivo

    1) 

    L’impugnazione è respinta.

    2) 

    Marek Marszałkowski è condannato alle spese.

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