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Document 62012CJ0413

    Massime della sentenza

    Court reports – general

    Causa C‑413/12

    Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León

    contro

    Anuntis Segundamano España SL

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Salamanca)

    «Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Azione inibitoria promossa da un’associazione regionale di tutela dei consumatori — Giudice competente per territorio — Assenza di possibilità di impugnare una decisione declinatoria di competenza emessa in primo grado — Autonomia processuale degli Stati membri — Principi di equivalenza e di effettività»

    Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 dicembre 2013

    Ravvicinamento delle legislazioni – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Mezzi destinati a far cessare l’utilizzazione delle clausole abusive – Azione inibitoria promossa da un’associazione di tutela dei consumatori – Normativa nazionale che attribuisce la competenza a conoscere di una simile azione al giudice del luogo di stabilimento o di domicilio del convenuto – Insussistenza di mezzi d’impugnazione contro una decisione declinatoria di competenza emessa in primo grado – Ammissibilità – Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività

    (Direttiva del Consiglio 93/13)

    La direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nonché i principi di effettività e di equivalenza devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro secondo cui, in materia di azioni inibitorie esercitate dalle associazioni di tutela dei consumatori, da un lato, una simile azione dev’essere esperita dinanzi ai giudici del luogo di stabilimento o di domicilio del convenuto e, dall’altro, la decisione di incompetenza territoriale emessa da un giudice di primo grado non è impugnabile.

    Infatti, in mancanza di armonizzazione degli strumenti processuali di ricorso a disposizione delle associazioni di tutela dei consumatori per far cessare l’inserzione delle clausole abusive nell’interesse tanto dei consumatori quanto dei concorrenti professionisti, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in forza del principio di autonomia processuale, stabilire regole siffatte, a condizione, tuttavia, che dette regole non siano meno favorevoli rispetto a quelle che disciplinano situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti alle associazioni di tutela dei consumatori dal diritto dell’Unione (principio di effettività).

    (v. punti 30, 53 e dispositivo)

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    Causa C‑413/12

    Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León

    contro

    Anuntis Segundamano España SL

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Salamanca)

    «Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Azione inibitoria promossa da un’associazione regionale di tutela dei consumatori — Giudice competente per territorio — Assenza di possibilità di impugnare una decisione declinatoria di competenza emessa in primo grado — Autonomia processuale degli Stati membri — Principi di equivalenza e di effettività»

    Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 dicembre 2013

    Ravvicinamento delle legislazioni — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 93/13 — Mezzi destinati a far cessare l’utilizzazione delle clausole abusive — Azione inibitoria promossa da un’associazione di tutela dei consumatori — Normativa nazionale che attribuisce la competenza a conoscere di una simile azione al giudice del luogo di stabilimento o di domicilio del convenuto — Insussistenza di mezzi d’impugnazione contro una decisione declinatoria di competenza emessa in primo grado — Ammissibilità — Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività

    (Direttiva del Consiglio 93/13)

    La direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nonché i principi di effettività e di equivalenza devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro secondo cui, in materia di azioni inibitorie esercitate dalle associazioni di tutela dei consumatori, da un lato, una simile azione dev’essere esperita dinanzi ai giudici del luogo di stabilimento o di domicilio del convenuto e, dall’altro, la decisione di incompetenza territoriale emessa da un giudice di primo grado non è impugnabile.

    Infatti, in mancanza di armonizzazione degli strumenti processuali di ricorso a disposizione delle associazioni di tutela dei consumatori per far cessare l’inserzione delle clausole abusive nell’interesse tanto dei consumatori quanto dei concorrenti professionisti, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in forza del principio di autonomia processuale, stabilire regole siffatte, a condizione, tuttavia, che dette regole non siano meno favorevoli rispetto a quelle che disciplinano situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti alle associazioni di tutela dei consumatori dal diritto dell’Unione (principio di effettività).

    (v. punti 30, 53 e dispositivo)

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