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Document 62012CJ0386

Massime della sentenza

Court reports – general

Causa C‑386/12

Siegfried János Schneider

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad)

«Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Ambito di applicazione — Capacità delle persone fisiche — Competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari — Portata — Procedimento di volontaria giurisdizione relativo al diritto di una persona sottoposta a regime di curatela, domiciliata in uno Stato membro, di disporre dei suoi beni immobili situati in un altro Stato membro»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 ottobre 2013

  1. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Ambito di applicazione – Materia civile e commerciale – Stato e capacità delle persone fisiche – Interpretazione autonoma

    [Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 1, § 2, a)]

  2. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Disposizioni di tale regolamento considerate equivalenti a quelle della convenzione di Bruxelles – Interpretazione di tali disposizioni in conformità della giurisprudenza della Corte relativa alla convenzione

    (Convenzione del 27 settembre 1968; regolamento del Consiglio n. 44/2001)

  3. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenze esclusive – Controversie in materia di diritti reali immobiliari – Portata

    (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 22, punto 1)

  4. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Ambito di applicazione – Materie escluse – Stato e capacità delle persone fisiche – Procedimento di volontaria giurisdizione diretto a ottenere l’autorizzazione a vendere un bene immobile, promosso da una persona sottoposta a curatela in un altro Stato membro – Non applicabilità del regime della competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari

    [Regolamento del Consiglio n. 44/2001, artt. 1, § 2, a), e 22, punto 1]

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 18, 19)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 21)

  3.  L’articolo 22, punto 1, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che la competenza esclusiva dei giudici dello Stato contraente ove si trova l’immobile ingloba non il complesso delle azioni che si riferiscono ai diritti reali immobiliari, ma solo quelle che, al tempo stesso, rientrano nell’ambito di applicazione di tale convenzione e tendono, da un lato, a determinare l’estensione, la consistenza, la proprietà, il possesso di beni immobili o l’esistenza di altri diritti reali su tali beni e, dall’altro, ad assicurare ai titolari di questi diritti la protezione delle prerogative derivanti dal loro titolo.

    (v. punto 21)

  4.  Il regolamento (CE) n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e in particolare il suo articolo 22, punto 1, deve essere interpretato nel senso che non si applica ad un procedimento di volontaria giurisdizione – promosso da un cittadino di uno Stato membro, dichiarato parzialmente incapace dopo essere stato sottoposto a regime di curatela in conformità della normativa di tale Stato, dinanzi ad un giudice di un altro Stato membro per ottenere l’autorizzazione alla vendita della sua quota di proprietà di un immobile, situato nel territorio di quest’ultimo Stato membro – poiché tale procedimento riguarda la capacità delle persone fisiche, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento, esclusa dall’ambito di applicazione ratione materiae di quest’ultimo.

    A tale proposito, la domanda di una persona sottoposta a regime di curatela per ottenere l’autorizzazione a disporre del suo bene immobile riguarda direttamente la capacità della persona fisica di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001. Infatti, la necessità di ottenere un’autorizzazione giudiziaria per effettuare atti dispositivi di beni immobili appartenenti a persone in curatela è una conseguenza diretta dell’incapacità giuridica che colpisce tali soggetti a causa delle misure di protezione che li tutelano nel compimento di tali atti.

    Inoltre, la circostanza particolare che l’autorizzazione giudiziaria alla vendita, richiesta dalla persona sottoposta a regime di curatela, riguardi un immobile di cui quest’ultima è proprietaria, non può essere considerata determinante per qualificare il procedimento come riguardante i «diritti reali immobiliari» ai sensi dell’articolo 22, punto 1, del regolamento n. 44/2001. Infatti, tale procedimento non è volto a stabilire l’estensione, la consistenza, la proprietà o il possesso di un immobile e neppure peraltro ad assicurare al soggetto sottoposto a curatela, in quanto proprietario di tale bene, la tutela delle prerogative relative al suo diritto di proprietà. Al contrario, il procedimento principale ha esclusivamente lo scopo di stabilire se vendere l’immobile sia nell’interesse della persona dichiarata parzialmente incapace, senza mettere in discussione il diritto reale in quanto tale che essa detiene su tale bene.

    (v. punti 26, 28, 30 e 31 e dispositivo)

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Causa C‑386/12

Siegfried János Schneider

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad)

«Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Ambito di applicazione — Capacità delle persone fisiche — Competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari — Portata — Procedimento di volontaria giurisdizione relativo al diritto di una persona sottoposta a regime di curatela, domiciliata in uno Stato membro, di disporre dei suoi beni immobili situati in un altro Stato membro»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 ottobre 2013

  1. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Ambito di applicazione — Materia civile e commerciale — Stato e capacità delle persone fisiche — Interpretazione autonoma

    [Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 1, § 2, a)]

  2. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Disposizioni di tale regolamento considerate equivalenti a quelle della convenzione di Bruxelles — Interpretazione di tali disposizioni in conformità della giurisprudenza della Corte relativa alla convenzione

    (Convenzione del 27 settembre 1968; regolamento del Consiglio n. 44/2001)

  3. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenze esclusive — Controversie in materia di diritti reali immobiliari — Portata

    (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 22, punto 1)

  4. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Ambito di applicazione — Materie escluse — Stato e capacità delle persone fisiche — Procedimento di volontaria giurisdizione diretto a ottenere l’autorizzazione a vendere un bene immobile, promosso da una persona sottoposta a curatela in un altro Stato membro — Non applicabilità del regime della competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari

    [Regolamento del Consiglio n. 44/2001, artt. 1, § 2, a), e 22, punto 1]

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 18, 19)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 21)

  3.  L’articolo 22, punto 1, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che la competenza esclusiva dei giudici dello Stato contraente ove si trova l’immobile ingloba non il complesso delle azioni che si riferiscono ai diritti reali immobiliari, ma solo quelle che, al tempo stesso, rientrano nell’ambito di applicazione di tale convenzione e tendono, da un lato, a determinare l’estensione, la consistenza, la proprietà, il possesso di beni immobili o l’esistenza di altri diritti reali su tali beni e, dall’altro, ad assicurare ai titolari di questi diritti la protezione delle prerogative derivanti dal loro titolo.

    (v. punto 21)

  4.  Il regolamento (CE) n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e in particolare il suo articolo 22, punto 1, deve essere interpretato nel senso che non si applica ad un procedimento di volontaria giurisdizione – promosso da un cittadino di uno Stato membro, dichiarato parzialmente incapace dopo essere stato sottoposto a regime di curatela in conformità della normativa di tale Stato, dinanzi ad un giudice di un altro Stato membro per ottenere l’autorizzazione alla vendita della sua quota di proprietà di un immobile, situato nel territorio di quest’ultimo Stato membro – poiché tale procedimento riguarda la capacità delle persone fisiche, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento, esclusa dall’ambito di applicazione ratione materiae di quest’ultimo.

    A tale proposito, la domanda di una persona sottoposta a regime di curatela per ottenere l’autorizzazione a disporre del suo bene immobile riguarda direttamente la capacità della persona fisica di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001. Infatti, la necessità di ottenere un’autorizzazione giudiziaria per effettuare atti dispositivi di beni immobili appartenenti a persone in curatela è una conseguenza diretta dell’incapacità giuridica che colpisce tali soggetti a causa delle misure di protezione che li tutelano nel compimento di tali atti.

    Inoltre, la circostanza particolare che l’autorizzazione giudiziaria alla vendita, richiesta dalla persona sottoposta a regime di curatela, riguardi un immobile di cui quest’ultima è proprietaria, non può essere considerata determinante per qualificare il procedimento come riguardante i «diritti reali immobiliari» ai sensi dell’articolo 22, punto 1, del regolamento n. 44/2001. Infatti, tale procedimento non è volto a stabilire l’estensione, la consistenza, la proprietà o il possesso di un immobile e neppure peraltro ad assicurare al soggetto sottoposto a curatela, in quanto proprietario di tale bene, la tutela delle prerogative relative al suo diritto di proprietà. Al contrario, il procedimento principale ha esclusivamente lo scopo di stabilire se vendere l’immobile sia nell’interesse della persona dichiarata parzialmente incapace, senza mettere in discussione il diritto reale in quanto tale che essa detiene su tale bene.

    (v. punti 26, 28, 30 e 31 e dispositivo)

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