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Document 62011CJ0175
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Causa C-175/11
H. I. D. e B. A.
contro
Refugee Applications Commissioner e altri
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla High Court (Irlanda)]
«Rinvio pregiudiziale — Regime europeo comune in materia di asilo — Domanda di un cittadino di un paese terzo volta ad ottenere lo status di rifugiato — Direttiva 2005/85/CE — Articolo 23 — Possibilità di applicare una procedura prioritaria per l’esame delle domande d’asilo — Procedimento nazionale che prevede una procedura prioritaria per l’esame delle domande presentate da persone appartenenti a una determinata categoria definita in base al criterio della cittadinanza o del paese d’origine — Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo — Articolo 39 di detta direttiva — Nozione di “giudice” ai sensi di tale articolo»
Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 31 gennaio 2013
Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Procedura applicata negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato – Direttiva 2005/85 – Normativa nazionale che consente l’esame di una domanda di asilo seguendo una procedura accelerata o prioritaria – Ammissibilità – Violazione del principio di non discriminazione – Insussistenza
(Direttiva del Consiglio 2005/85, artt. 8, § 2, e 23, §§ 3 e 4)
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; direttiva del Consiglio 2005/85, art. 39)
Questioni pregiudiziali – Rinvio alla Corte – Organo giurisdizionale nazionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE – Nozione – «Refugee Appeals Tribunal» (organo d’appello delle decisioni dell’autorità irlandese responsabile dell’esame delle domande di asilo) – Inclusione
(Art. 267 TFUE)
Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Procedura applicata negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato – Direttiva 2005/85 – Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo – Normativa nazionale che consente al richiedente asilo di presentare ricorso avverso la decisione dell’autorità accertante dinanzi a un organo d’appello quale il Refugee Appeals Tribunal – Istanza soggetta in via residuale, in caso di decisione negativa, al potere discrezionale del Ministro – Possibilità per il richiedente asilo di presentare ricorso avverso la decisione dell’organo d’appello dinanzi a un giudice nazionale di grado superiore, nonché di contestare la validità della decisione dell’autorità accertante direttamente dinanzi a detto giudice – Possibilità di impugnare le decisione del giudice di grado superiore – Ammissibilità della normativa nazionale, poiché l’effettività del rimedio dipende dal sistema amministrativo e giudiziario di ciascuno Stato membro considerato nel suo insieme
(Direttiva del Consiglio 2005/85, art. 39)
L’articolo 23, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2005/85, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro applichi una procedura prioritaria o accelerata, nel rispetto dei principi fondamentali e delle garanzie di cui al capo II della medesima direttiva, per l’esame di determinate categorie di domande d’asilo, definite in funzione del criterio della cittadinanza o del paese d’origine del richiedente.
Infatti, gli Stati membri godono di una certa discrezionalità per l’attuazione delle disposizioni della direttiva 2005/85 tenendo conto delle specificità del loro diritto nazionale, anche per l’attuazione del procedimento di riconoscimento e di revoca dello status di rifugiato. Da un lato, in forza dell’articolo 23, paragrafo 3, della direttiva, gli Stati membri possono esaminare in via prioritaria una domanda o accelerarne l’esame, anche qualora tale domanda sia verosimilmente fondata o il richiedente abbia particolari bisogni. Dall’altro, in forza dell’articolo 23, paragrafo 4, gli Stati membri possono applicare la procedura prioritaria o accelerata sulla base di quindici motivi specifici che giustificano il ricorso a tale procedura. Dalle suddette disposizioni risulta che l’elenco delle domande che possono essere esaminate in via prioritaria o accelerata è indicativo, e non esaustivo, e che gli Stati membri possono pertanto decidere di esaminare prioritariamente o con una procedura accelerata domande che non rientrano in alcuna delle categorie elencate in tale paragrafo 4, purché rispettino i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II di tale direttiva.
Quanto al principio di non discriminazione, nel sistema istituito dalla direttiva, il paese d’origine e la cittadinanza del richiedente rivestono un ruolo decisivo. Risulta, infatti, dall’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), di quest’ultima che il paese d’origine del richiedente influisce sulla decisione dell’autorità accertante, dato che quest’ultima deve informarsi circa la situazione generale esistente in tale paese per determinare l’esistenza o meno di un pericolo per il richiedente asilo e, eventualmente, della necessità di protezione internazionale per quest’ultimo.
Tuttavia, per evitare una discriminazione tra i richiedenti asilo di uno specifico paese terzo le cui domande sarebbero esaminate in via prioritaria e i cittadini di altri paesi terzi le cui domande sarebbero esaminate secondo la procedura ordinaria, tale procedura prioritaria non deve privare i richiedenti della prima categoria delle garanzie richieste dall’articolo 23 della direttiva 2005/85, che si applicano a qualunque forma procedurale.
(v. punti 63, 64, 67, 69-71, 73, 74, 77, dispositivo 1)
V. il testo della decisione.
(v. punto 80)
V. il testo della decisione.
(v. punti 83, 88, 95-97, 105)
L’articolo 39 della direttiva 2005/85, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale in forza della quale un richiedente asilo può o proporre ricorso avverso la decisione dell’autorità accertante dinanzi a un organo giurisdizionale quale il Refugee Appeals Tribunal ed impugnare la decisione di quest’ultimo dinanzi ad un giudice di grado superiore, oppure contestare la validità della decisione di questa stessa autorità dinanzi a tale giudice superiore, le cui sentenze possono essere impugnate dinanzi al giudice supremo dello Stato membro interessato.
(v. punti 98, 105, dispositivo 2)
Causa C-175/11
H. I. D. e B. A.
contro
Refugee Applications Commissioner e altri
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla High Court (Irlanda)]
«Rinvio pregiudiziale — Regime europeo comune in materia di asilo — Domanda di un cittadino di un paese terzo volta ad ottenere lo status di rifugiato — Direttiva 2005/85/CE — Articolo 23 — Possibilità di applicare una procedura prioritaria per l’esame delle domande d’asilo — Procedimento nazionale che prevede una procedura prioritaria per l’esame delle domande presentate da persone appartenenti a una determinata categoria definita in base al criterio della cittadinanza o del paese d’origine — Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo — Articolo 39 di detta direttiva — Nozione di “giudice” ai sensi di tale articolo»
Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 31 gennaio 2013
Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione — Politica d’asilo — Procedura applicata negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato — Direttiva 2005/85 — Normativa nazionale che consente l’esame di una domanda di asilo seguendo una procedura accelerata o prioritaria — Ammissibilità — Violazione del principio di non discriminazione — Insussistenza
(Direttiva del Consiglio 2005/85, artt. 8, § 2, e 23, §§ 3 e 4)
Diritto dell’Unione europea — Principi — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Diritto sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; direttiva del Consiglio 2005/85, art. 39)
Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Organo giurisdizionale nazionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE — Nozione — «Refugee Appeals Tribunal» (organo d’appello delle decisioni dell’autorità irlandese responsabile dell’esame delle domande di asilo) — Inclusione
(Art. 267 TFUE)
Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione — Politica d’asilo — Procedura applicata negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato — Direttiva 2005/85 — Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo — Normativa nazionale che consente al richiedente asilo di presentare ricorso avverso la decisione dell’autorità accertante dinanzi a un organo d’appello quale il Refugee Appeals Tribunal — Istanza soggetta in via residuale, in caso di decisione negativa, al potere discrezionale del Ministro — Possibilità per il richiedente asilo di presentare ricorso avverso la decisione dell’organo d’appello dinanzi a un giudice nazionale di grado superiore, nonché di contestare la validità della decisione dell’autorità accertante direttamente dinanzi a detto giudice — Possibilità di impugnare le decisione del giudice di grado superiore — Ammissibilità della normativa nazionale, poiché l’effettività del rimedio dipende dal sistema amministrativo e giudiziario di ciascuno Stato membro considerato nel suo insieme
(Direttiva del Consiglio 2005/85, art. 39)
L’articolo 23, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2005/85, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro applichi una procedura prioritaria o accelerata, nel rispetto dei principi fondamentali e delle garanzie di cui al capo II della medesima direttiva, per l’esame di determinate categorie di domande d’asilo, definite in funzione del criterio della cittadinanza o del paese d’origine del richiedente.
Infatti, gli Stati membri godono di una certa discrezionalità per l’attuazione delle disposizioni della direttiva 2005/85 tenendo conto delle specificità del loro diritto nazionale, anche per l’attuazione del procedimento di riconoscimento e di revoca dello status di rifugiato. Da un lato, in forza dell’articolo 23, paragrafo 3, della direttiva, gli Stati membri possono esaminare in via prioritaria una domanda o accelerarne l’esame, anche qualora tale domanda sia verosimilmente fondata o il richiedente abbia particolari bisogni. Dall’altro, in forza dell’articolo 23, paragrafo 4, gli Stati membri possono applicare la procedura prioritaria o accelerata sulla base di quindici motivi specifici che giustificano il ricorso a tale procedura. Dalle suddette disposizioni risulta che l’elenco delle domande che possono essere esaminate in via prioritaria o accelerata è indicativo, e non esaustivo, e che gli Stati membri possono pertanto decidere di esaminare prioritariamente o con una procedura accelerata domande che non rientrano in alcuna delle categorie elencate in tale paragrafo 4, purché rispettino i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II di tale direttiva.
Quanto al principio di non discriminazione, nel sistema istituito dalla direttiva, il paese d’origine e la cittadinanza del richiedente rivestono un ruolo decisivo. Risulta, infatti, dall’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), di quest’ultima che il paese d’origine del richiedente influisce sulla decisione dell’autorità accertante, dato che quest’ultima deve informarsi circa la situazione generale esistente in tale paese per determinare l’esistenza o meno di un pericolo per il richiedente asilo e, eventualmente, della necessità di protezione internazionale per quest’ultimo.
Tuttavia, per evitare una discriminazione tra i richiedenti asilo di uno specifico paese terzo le cui domande sarebbero esaminate in via prioritaria e i cittadini di altri paesi terzi le cui domande sarebbero esaminate secondo la procedura ordinaria, tale procedura prioritaria non deve privare i richiedenti della prima categoria delle garanzie richieste dall’articolo 23 della direttiva 2005/85, che si applicano a qualunque forma procedurale.
(v. punti 63, 64, 67, 69-71, 73, 74, 77, dispositivo 1)
V. il testo della decisione.
(v. punto 80)
V. il testo della decisione.
(v. punti 83, 88, 95-97, 105)
L’articolo 39 della direttiva 2005/85, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale in forza della quale un richiedente asilo può o proporre ricorso avverso la decisione dell’autorità accertante dinanzi a un organo giurisdizionale quale il Refugee Appeals Tribunal ed impugnare la decisione di quest’ultimo dinanzi ad un giudice di grado superiore, oppure contestare la validità della decisione di questa stessa autorità dinanzi a tale giudice superiore, le cui sentenze possono essere impugnate dinanzi al giudice supremo dello Stato membro interessato.
(v. punti 98, 105, dispositivo 2)