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Document 62011CJ0068

Massime della sentenza

Causa C-68/11

Commissione europea

contro

Repubblica italiana

«Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 1999/30/CE — Controllo dell’inquinamento — Valori limite per le concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente»

Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2012

  1. Ricorso per inadempimento – Atto introduttivo del giudizio – Esposizione delle censure e dei motivi – Requisiti di forma – Formulazione non equivoca – Condizione di ricevibilità di ordine pubblico

    [Art. 258 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 38, § 1, c)]

  2. Ambiente – Inquinamento atmosferico – Direttiva 1999/30 – Obbligo di adottare le misure necessarie per garantire l’assenza di superamento dei valori limite di concentrazione di PM10 – Superamento dei valori limite giornalieri – Inadempimento

    (Direttiva 1999/30, art. 5, § 1)

  3. Ricorso per inadempimento – Natura obiettiva – Origine dell’inadempimento – Irrilevanza

    (Art. 258 TFUE)

  4. Stati membri – Obblighi – Inadempimento – Giustificazione – Forza maggiore – Presupposti

    (Art. 258 TFUE)

  1.  La Corte può esaminare d’ufficio se ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 258 TFUE per la proposizione di un ricorso per inadempimento.

    A questo proposito, come risulta in particolare dall’articolo 38, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura della Corte, l’atto introduttivo del giudizio deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’esposizione sommaria dei motivi dedotti, e tali indicazioni devono essere sufficientemente chiare e precise per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e alla Corte di esercitare il suo controllo. Ne discende che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali si fonda un ricorso devono emergere in modo coerente e comprensibile dal testo dell’atto introduttivo stesso e che le conclusioni di quest’ultimo devono essere formulate in modo inequivoco, al fine di evitare che la Corte statuisca ultra petita ovvero ometta di pronunciarsi su una censura.

    Nel caso di un ricorso per inadempimento, la mancata indicazione di un elemento indispensabile del contenuto dell’atto introduttivo del giudizio, quale, eventualmente, il periodo in cui lo Stato membro avrebbe violato, secondo le affermazioni della Commissione, il diritto dell’Unione, non risponde ai requisiti di coerenza, di chiarezza e di precisione. In questa ipotesi, la Commissione non può limitarsi ad affermare che si tratta di un inadempimento attuale e che la decisione della Corte deve riguardare il presente e non il passato, senza però precisare il periodo in questione.

    (v. punti 49-54)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 55, 67)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 62, 63)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 64)

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Causa C-68/11

Commissione europea

contro

Repubblica italiana

«Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 1999/30/CE — Controllo dell’inquinamento — Valori limite per le concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente»

Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2012

  1. Ricorso per inadempimento — Atto introduttivo del giudizio — Esposizione delle censure e dei motivi — Requisiti di forma — Formulazione non equivoca — Condizione di ricevibilità di ordine pubblico

    [Art. 258 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 38, § 1, c)]

  2. Ambiente — Inquinamento atmosferico — Direttiva 1999/30 — Obbligo di adottare le misure necessarie per garantire l’assenza di superamento dei valori limite di concentrazione di PM10 — Superamento dei valori limite giornalieri — Inadempimento

    (Direttiva 1999/30, art. 5, § 1)

  3. Ricorso per inadempimento — Natura obiettiva — Origine dell’inadempimento — Irrilevanza

    (Art. 258 TFUE)

  4. Stati membri — Obblighi — Inadempimento — Giustificazione — Forza maggiore — Presupposti

    (Art. 258 TFUE)

  1.  La Corte può esaminare d’ufficio se ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 258 TFUE per la proposizione di un ricorso per inadempimento.

    A questo proposito, come risulta in particolare dall’articolo 38, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura della Corte, l’atto introduttivo del giudizio deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’esposizione sommaria dei motivi dedotti, e tali indicazioni devono essere sufficientemente chiare e precise per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e alla Corte di esercitare il suo controllo. Ne discende che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali si fonda un ricorso devono emergere in modo coerente e comprensibile dal testo dell’atto introduttivo stesso e che le conclusioni di quest’ultimo devono essere formulate in modo inequivoco, al fine di evitare che la Corte statuisca ultra petita ovvero ometta di pronunciarsi su una censura.

    Nel caso di un ricorso per inadempimento, la mancata indicazione di un elemento indispensabile del contenuto dell’atto introduttivo del giudizio, quale, eventualmente, il periodo in cui lo Stato membro avrebbe violato, secondo le affermazioni della Commissione, il diritto dell’Unione, non risponde ai requisiti di coerenza, di chiarezza e di precisione. In questa ipotesi, la Commissione non può limitarsi ad affermare che si tratta di un inadempimento attuale e che la decisione della Corte deve riguardare il presente e non il passato, senza però precisare il periodo in questione.

    (v. punti 49-54)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 55, 67)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 62, 63)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 64)

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