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Document 62010CJ0523
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Causa C-523/10
Wintersteiger AG
contro
Products 4U Sondermaschinenbau GmbH
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof)
«Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Competenza “in materia di illeciti civili dolosi o colposi” — Determinazione del luogo in cui è avvenuto o può avvenire l’evento dannoso — Sito Internet di un prestatore di servizi di posizionamento operante con un nome di dominio nazionale di primo livello di uno Stato membro — Utilizzo, da parte di un inserzionista, di una parola chiave identica a un marchio registrato in un altro Stato membro»
Massime della sentenza
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenze speciali – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui si è prodotto il danno e luogo del fatto generatore del danno
(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 3)
L’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che di una controversia relativa alla violazione di un marchio registrato in uno Stato membro a causa dell’uso, da parte di un inserzionista, di una parola chiave identica a detto marchio sul sito Internet di un motore di ricerca operante con un dominio nazionale di primo livello di un altro Stato membro possono essere investiti sia i giudici dello Stato membro in cui tale marchio è registrato, sia i giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento dell’inserzionista.
Infatti, da un lato, la protezione derivante dalla registrazione di un marchio nazionale è, in linea di principio, limitata al territorio dello Stato membro di registrazione, cosicché, di norma, il corrispondente titolare non può avvalersi di detta protezione al di fuori di tale territorio. Sia l’obiettivo della prevedibilità sia quello della corretta amministrazione della giustizia depongono quindi a favore dell’attribuzione della competenza a conoscere di una violazione di un marchio nazionale, sulla base della concretizzazione del danno, ai giudici dello Stato membro in cui il diritto in causa è tutelato.
D’altro lato, si deve ravvisare quale fatto generatore non la visualizzazione della pubblicità stessa, quanto piuttosto l’avvio, da parte dell’inserzionista, del processo tecnico finalizzato alla visualizzazione, in base a parametri predefiniti, dell’annuncio che detto inserzionista ha creato per la propria comunicazione commerciale. Sotto tale profilo, in quanto si tratta di un luogo certo e identificabile, sia per il ricorrente che per il convenuto, e in quanto esso, per tale motivo, è idoneo ad agevolare la gestione delle prove e l’organizzazione del processo, il luogo di stabilimento dell’inserzionista è quello in cui è deciso l’avvio del processo finalizzato alla visualizzazione degli annunci.
(v. punti 25, 27, 34, 37, 39 e dispositivo)
Causa C-523/10
Wintersteiger AG
contro
Products 4U Sondermaschinenbau GmbH
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof)
«Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Competenza “in materia di illeciti civili dolosi o colposi” — Determinazione del luogo in cui è avvenuto o può avvenire l’evento dannoso — Sito Internet di un prestatore di servizi di posizionamento operante con un nome di dominio nazionale di primo livello di uno Stato membro — Utilizzo, da parte di un inserzionista, di una parola chiave identica a un marchio registrato in un altro Stato membro»
Massime della sentenza
Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenze speciali — Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi — Luogo in cui si è prodotto il danno e luogo del fatto generatore del danno
(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 3)
L’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che di una controversia relativa alla violazione di un marchio registrato in uno Stato membro a causa dell’uso, da parte di un inserzionista, di una parola chiave identica a detto marchio sul sito Internet di un motore di ricerca operante con un dominio nazionale di primo livello di un altro Stato membro possono essere investiti sia i giudici dello Stato membro in cui tale marchio è registrato, sia i giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento dell’inserzionista.
Infatti, da un lato, la protezione derivante dalla registrazione di un marchio nazionale è, in linea di principio, limitata al territorio dello Stato membro di registrazione, cosicché, di norma, il corrispondente titolare non può avvalersi di detta protezione al di fuori di tale territorio. Sia l’obiettivo della prevedibilità sia quello della corretta amministrazione della giustizia depongono quindi a favore dell’attribuzione della competenza a conoscere di una violazione di un marchio nazionale, sulla base della concretizzazione del danno, ai giudici dello Stato membro in cui il diritto in causa è tutelato.
D’altro lato, si deve ravvisare quale fatto generatore non la visualizzazione della pubblicità stessa, quanto piuttosto l’avvio, da parte dell’inserzionista, del processo tecnico finalizzato alla visualizzazione, in base a parametri predefiniti, dell’annuncio che detto inserzionista ha creato per la propria comunicazione commerciale. Sotto tale profilo, in quanto si tratta di un luogo certo e identificabile, sia per il ricorrente che per il convenuto, e in quanto esso, per tale motivo, è idoneo ad agevolare la gestione delle prove e l’organizzazione del processo, il luogo di stabilimento dell’inserzionista è quello in cui è deciso l’avvio del processo finalizzato alla visualizzazione degli annunci.
(v. punti 25, 27, 34, 37, 39 e dispositivo)