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Document 62011CJ0248

    Massime della sentenza

    Causa C-248/11

    Procedimento penale

    a carico di

    Rareş Doralin Nilaş e altri

    (domanda di pronuncia pregiudiziale

    proposta dalla Curtea de Apel Cluj)

    «Direttiva 2004/39/CE — Mercati degli strumenti finanziari — Articolo 4, paragrafo 1, punto 14 — Nozione di “mercato regolamentato” — Autorizzazione — Requisiti di funzionamento — Mercato la cui natura giuridica non è precisata, ma che è gestito, a seguito di una fusione, da una persona giuridica che amministra altresì un mercato regolamentato — Articolo 47 — Mancanza di iscrizione nell’elenco dei mercati regolamentati — Direttiva 2003/6/CE — Ambito di applicazione — Manipolazioni del mercato»

    Massime della sentenza

    1. Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Mercati degli strumenti finanziari — Direttiva 2004/39 — Mercato regolamentato — Nozione

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/39, come modificata dalla direttiva 2007/44, art. 4, § 1, punto 14)

    2. Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Mercati degli strumenti finanziari — Direttiva 2004/39 — Mercato regolamentato — Presupposto per la qualificazione

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/39, come modificata dalla direttiva 2007/44, art. 47)

    1.  L’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611, 93/6 e 2000/12 e che abroga la direttiva 93/22, come modificata dalla direttiva 2007/44, dev’essere interpretato nel senso che un mercato degli strumenti finanziari che non soddisfa i requisiti di cui al titolo III di tale direttiva non rientra nella nozione di «mercato regolamentato», come definita nella suddetta disposizione, nonostante il fatto che il suo gestore si sia fuso con il gestore di un siffatto mercato regolamentato. Infatti, la possibilità di qualificare un mercato come mercato regolamentato a motivo di una siffatta fusione non è prevista né nel titolo III né negli altri titoli di tale direttiva.

      (v. punti 44, 49, dispositivo 1)

    2.  L’articolo 47 della direttiva 2004/39, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611, 93/6 e 2000/12 e che abroga la direttiva 93/22, come modificata dalla direttiva 2007/44, dev’essere interpretato nel senso che l’iscrizione di un mercato nell’elenco dei mercati regolamentati previsto a detto articolo non costituisce una condizione necessaria per qualificare tale mercato come mercato regolamentato ai sensi della citata direttiva.

      Infatti, il fatto di comparire su tale elenco non è un elemento costitutivo della qualificazione di un mercato degli strumenti finanziari come mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39. Pertanto, il solo fatto di non figurare nel suddetto elenco non è sufficiente ad escludere che il mercato di cui trattasi sia un mercato regolamentato.

      (v. punti 54-55, dispositivo 2)

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    Causa C-248/11

    Procedimento penale

    a carico di

    Rareş Doralin Nilaş e altri

    (domanda di pronuncia pregiudiziale

    proposta dalla Curtea de Apel Cluj)

    «Direttiva 2004/39/CE — Mercati degli strumenti finanziari — Articolo 4, paragrafo 1, punto 14 — Nozione di “mercato regolamentato” — Autorizzazione — Requisiti di funzionamento — Mercato la cui natura giuridica non è precisata, ma che è gestito, a seguito di una fusione, da una persona giuridica che amministra altresì un mercato regolamentato — Articolo 47 — Mancanza di iscrizione nell’elenco dei mercati regolamentati — Direttiva 2003/6/CE — Ambito di applicazione — Manipolazioni del mercato»

    Massime della sentenza

    1. Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Mercati degli strumenti finanziari – Direttiva 2004/39 – Mercato regolamentato – Nozione

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/39, come modificata dalla direttiva 2007/44, art. 4, § 1, punto 14)

    2. Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Mercati degli strumenti finanziari – Direttiva 2004/39 – Mercato regolamentato – Presupposto per la qualificazione

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/39, come modificata dalla direttiva 2007/44, art. 47)

    1.  L’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611, 93/6 e 2000/12 e che abroga la direttiva 93/22, come modificata dalla direttiva 2007/44, dev’essere interpretato nel senso che un mercato degli strumenti finanziari che non soddisfa i requisiti di cui al titolo III di tale direttiva non rientra nella nozione di «mercato regolamentato», come definita nella suddetta disposizione, nonostante il fatto che il suo gestore si sia fuso con il gestore di un siffatto mercato regolamentato. Infatti, la possibilità di qualificare un mercato come mercato regolamentato a motivo di una siffatta fusione non è prevista né nel titolo III né negli altri titoli di tale direttiva.

      (v. punti 44, 49, dispositivo 1)

    2.  L’articolo 47 della direttiva 2004/39, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611, 93/6 e 2000/12 e che abroga la direttiva 93/22, come modificata dalla direttiva 2007/44, dev’essere interpretato nel senso che l’iscrizione di un mercato nell’elenco dei mercati regolamentati previsto a detto articolo non costituisce una condizione necessaria per qualificare tale mercato come mercato regolamentato ai sensi della citata direttiva.

      Infatti, il fatto di comparire su tale elenco non è un elemento costitutivo della qualificazione di un mercato degli strumenti finanziari come mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39. Pertanto, il solo fatto di non figurare nel suddetto elenco non è sufficiente ad escludere che il mercato di cui trattasi sia un mercato regolamentato.

      (v. punti 54-55, dispositivo 2)

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