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Document 62010CJ0191
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedure di insolvenza — Regolamento n. 1346/2000 — Competenza internazionale ad aprire una procedura di insolvenza — Giudici dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore
(Regolamento del Consiglio n. 1346/2000)
2. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedure di insolvenza — Regolamento n. 1346/2000 — Competenza internazionale ad aprire una procedura di insolvenza — Giudici dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore — Criteri di determinazione
(Regolamento del Consiglio n. 1346/2000)
1. Il regolamento n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato membro che ha avviato una procedura principale di insolvenza nei confronti di una società, considerando che il centro degli interessi principali della stessa sia situato sul territorio di tale Stato, può estendere, in applicazione di una norma del suo diritto nazionale, tale procedura ad una seconda società, la cui sede statutaria sia situata in un altro Stato membro, soltanto a condizione che sia dimostrato che il centro degli interessi principali di quest’ultima si trova nel primo Stato membro.
Infatti, nel sistema di determinazione della competenza dei giudici degli Stati membri posto in essere dal regolamento, basato sul centro degli interessi principali del debitore, esiste una specifica competenza giurisdizionale per ciascun debitore costituente un’entità giuridicamente distinta.
La possibilità che un giudice, designato in conformità dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1346/2000 come competente nei confronti di un debitore, sottoponga, in applicazione della sua legge nazionale, un’altra entità giuridica ad una procedura di insolvenza per il solo motivo di una confusione tra i patrimoni, senza accertare dove si trovi il centro degli interessi principali di tale entità, costituirebbe un aggiramento del sistema istituito dal regolamento. Ne deriverebbe, in particolare, il rischio di conflitti positivi di competenza tra giudici di Stati membri diversi, conflitti che il regolamento ha appunto voluto evitare per garantire l’unità del trattamento delle procedure di insolvenza nell’ambito dell’Unione.
(v. punti 25, 28-29, dispositivo 1)
2. Il regolamento n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui contro una società, la cui sede statutaria si trovi sul territorio di uno Stato membro, sia diretta un’azione intesa ad estenderle gli effetti di una procedura di insolvenza avviata in un altro Stato membro nei confronti di un’altra società avente sede sul territorio di quest’ultimo Stato, la mera constatazione della confusione dei patrimoni di tali società non è sufficiente a dimostrare che il centro degli interessi principali della società contro cui la detta azione è diretta si trovi del pari in quest’ultimo Stato. Per confutare la presunzione secondo cui detto centro coincide con il luogo della sede statutaria, è necessario che una valutazione globale dell’insieme degli elementi pertinenti permetta di accertare che, in un modo riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società contro cui è diretta l’azione finalizzata all’estensione si trova nello Stato membro nel quale è stata avviata la procedura di insolvenza iniziale.
(v. punto 39, dispositivo 2)