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Document 62009CJ0437

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Concorrenza — Norme dell’Unione — Ambito di applicazione ratione materiae — Contratti collettivi intesi a conseguire obiettivi di politica sociale — Clausola aggiuntiva ad un accordo collettivo che istituisce un regime di rimborso complementare di spese per cure mediche — Decisione delle pubbliche autorità che rende obbligatoria l’iscrizione a tale regime — Esclusione

(Art. 4, n. 3, TUE; art. 101, n. 1, TFUE)

2. Concorrenza — Norme dell’Unione — Impresa — Nozione — Organismo incaricato della gestione di un regime di rimborso complementare di spese per cure mediche — Inclusione — Presupposti

(Artt. 101 TFUE e 102 TFUE)

3. Concorrenza — Imprese pubbliche e imprese cui gli Stati membri riconoscono diritti speciali o esclusivi — Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale — Organismo incaricato della gestione di un regime di rimborso complementare di spese per cure mediche — Obbligo d’iscrizione per le imprese del settore di attività interessato senza possibilità di esenzione — Ammissibilità

(Artt. 102 TFUE e 106 TFUE)

Massima

1. Non rientra nell’art. 101, n. 1, TFUE, in ragione della sua natura e del suo oggetto, un accordo concluso sotto forma di clausola aggiuntiva ad un contratto collettivo e riconducibile pertanto ad una trattativa collettiva tra l’organizzazione rappresentativa dei datori di lavoro e quelle rappresentative dei lavoratori dipendenti di un determinato settore di attività, che istituisce, nel settore in parola, un regime di rimborso complementare di spese per cure mediche che contribuisce al miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori dipendenti non solo garantendo loro i mezzi necessari per far fronte alle spese legate ad una malattia, ad un infortunio sul lavoro, ad una malattia professionale ovvero a una maternità, ma anche riducendo le spese che, in difetto di un contratto collettivo, sarebbero state a carico dei dipendenti. Tale constatazione non è rimessa in discussione dalla circostanza che l’iscrizione ad un tale accordo è obbligatoria per tutte le imprese del settore di attività interessato di uno Stato membro, senza possibilità di esenzione dall’iscrizione.

Dato che un siffatto accordo non ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 101, n. 1, TFUE, le autorità pubbliche sono libere di renderlo obbligatorio nei confronti di persone ad esso non formalmente vincolate.

Di conseguenza, l’art. 101 TFUE, in combinato disposto con l’art. 4, n. 3, TUE, non osta alla decisione delle pubbliche autorità di rendere obbligatorio, su domanda delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti di un determinato settore di attività, un accordo risultante da contrattazioni collettive che preveda l’iscrizione obbligatoria ad un regime di rimborso complementare di spese per cure mediche per tutte le imprese del settore interessato, senza alcuna possibilità di esenzione.

(v. punti 31-33, 36, 38-39, dispositivo 1)

2. Nell’ambito del diritto dell’Unione in materia di concorrenza, la nozione di impresa comprende qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. Configura un’attività economica qualunque attività consistente nell’offrire beni o servizi in un determinato mercato.

In quanto prevede una tutela sociale complementare obbligatoria per tutti i lavoratori dipendenti di un settore economico, un regime di rimborso complementare di spese per cure mediche persegue un obiettivo sociale. Nondimeno, lo scopo sociale di un regime assicurativo non è, di per sé, sufficiente ad escludere che l’attività considerata sia qualificata come attività economica. È altresì necessario che, da un lato, il regime in questione possa essere considerato attuativo del principio di solidarietà e, dall’altro, che esso sia soggetto al controllo dello Stato che lo ha instaurato.

In funzione delle circostanze in cui un organismo è designato affinché provveda alla gestione di un regime di rimborso complementare di spese per cure mediche e del margine di negoziazione di cui esso dispone circa le modalità del suo incarico, tale organismo, pur non avendo scopo di lucro e agendo in base al principio di solidarietà, potrebbe essere qualificato come impresa esercitante un’attività economica che, sulla scorta di considerazioni finanziarie ed economiche, è stata prescelta dalle parti sociali tra altre imprese con cui essa è in concorrenza sul mercato dei servizi previdenziali dalla stessa offerti.

(v. punti 41-42, 44-46, 64-65)

3. Qualora l’attività consistente nella gestione di un regime di rimborso complementare di spese per cure mediche debba essere qualificata come economica, gli artt. 102 TFUE e 106 TFUE non ostano a che le autorità pubbliche conferiscano ad un organismo previdenziale il diritto esclusivo di amministrare tale regime, senza alcuna possibilità per le imprese del settore di attività interessato di essere esonerate dall’iscrizione a tale regime.

Infatti, la soppressione di un simile obbligo d’iscrizione senza possibilità di esenzione potrebbe condurre all’impossibilità, per l’organismo interessato, di adempiere in condizioni economicamente accettabili le funzioni di interesse economico generale ad esso conferite.

(v. punti 80-81, dispositivo 2)

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