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Document 62008CJ0582
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Rimborso dell’imposta ai soggetti passivi non stabiliti nel territorio dell’Unione
[Direttive del Consiglio 86/560, art. 2, n. 1, e 2006/112, artt. 169, lett. c), 170 e 171]
Non viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 169‑171 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e dell’art. 2, n. 1, della tredicesima direttiva 86/560, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, lo Stato membro che escluda il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte per operazioni assicurative e per operazioni finanziarie di cui all’art. 169, lett. c), della direttiva 2006/112 realizzate da soggetti passivi non stabiliti nel territorio dell’Unione.
Infatti, le disposizioni della tredicesima direttiva e, in particolare, il suo art. 2, n. 1, che non fa riferimento alle operazioni menzionate all’art. 169, lett. c), della direttiva 2006/112, devono essere considerate come una lex specialis, rispetto agli artt. 170 e 171 della direttiva 2006/112, la quale osta a che il diritto al rimborso, enunciato in termini generali al detto art. 170, possa prevalere sulla formulazione chiara e precisa dell’art. 2, n. 1, della tredicesima direttiva.
Anche supponendo che il mancato rinvio all’art. 169, lett. c), della direttiva 2006/112 costituisca un errore del legislatore dell’Unione, non spetta alla Corte procedere ad un’interpretazione diretta a correggere il citato art. 2, n. 1. Non si può, inoltre, contestare ad uno Stato membro, la cui disciplina nazionale è conforme alla formulazione chiara e precisa dell’art. 2, n. 1, di essere venuto meno agli obblighi ad esso incombenti precisamente in forza di detta disposizione, per il fatto che esso avrebbe omesso di procedere ad un’interpretazione diretta a correggere tale disposizione, allo scopo di conformarsi alla logica generale del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto e di rimediare ad un errore del legislatore comunitario. A tal riguardo, il principio di certezza del diritto esige che una normativa dell’Unione consenta agli interessati di conoscere esattamente la portata degli obblighi che essa impone loro. I soggetti dell’ordinamento devono infatti poter conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza. Tale principio è pertinente anche nel contesto della trasposizione di una direttiva relativa al settore fiscale. Non si può infatti procedere, ignorando la formulazione chiara e precisa del citato art. 2, n. 1, ad un’interpretazione diretta a correggere detta disposizione ampliando in tal modo gli obblighi degli Stati membri ad essa relativi.
(v. punti 35, 46, 48-51)