EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CJ0140

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Esame della compatibilità di un aiuto con il mercato comune — Esclusione

(Artt. 88 CE e 234 CE)

2. Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Sovvenzioni versate ad un’impresa incaricata dell’esecuzione di obblighi di servizio pubblico in virtù di una normativa nazionale che prevede il versamento di acconti prima dell’approvazione di una convenzione

(Art. 87 CE)

Massima

1. La Corte non è competente a statuire sulla compatibilità di una misura nazionale con il diritto dell’Unione. Essa non può neppure pronunciarsi sulla compatibilità di un aiuto di Stato o di un regime di aiuti con il mercato comune, in quanto tale valutazione rientra nella competenza esclusiva della Commissione europea, che opera sotto il controllo del giudice dell’Unione. La Corte non è nemmeno competente a valutare i fatti della causa principale o ad applicare a provvedimenti o a situazioni nazionali le norme dell’Unione di cui essa ha fornito l’interpretazione, dato che tali questioni rientrano nella competenza esclusiva del giudice nazionale.

Tuttavia, la Corte è competente a fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi di interpretazione attinenti al diritto dell’Unione che possano consentire al detto giudice di pronunciarsi sulla compatibilità di una misura nazionale con tale diritto, ai fini della soluzione della controversia portata alla sua cognizione. In materia di aiuti statali, essa può in particolare fornire al giudice del rinvio gli elementi di interpretazione che gli consentano di stabilire se una misura nazionale possa essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi del diritto dell’Unione.

(v. punti 22, 24)

2. Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che sovvenzioni versate ad un’impresa incaricata dell’esecuzione di obblighi di servizio pubblico, in virtù di una normativa nazionale che prevede il versamento di acconti prima dell’approvazione di una convenzione, senza la previa enunciazione di criteri precisi e stringenti, costituiscono aiuti di Stato qualora esse siano idonee ad incidere sugli scambi tra Stati membri e falsino o minaccino di falsare la concorrenza, ciò che spetta al giudice nazionale verificare.

Indubbiamente, qualora un intervento statale debba essere considerato come una compensazione costituente la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, di modo che tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l’effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto alle imprese concorrenti, un simile intervento non costituisce un aiuto di Stato ai sensi del diritto dell’Unione. Tuttavia, affinché, in un caso concreto, una siffatta compensazione possa sottrarsi alla qualifica di aiuto di Stato, devono ricorrere taluni presupposti.

In primo luogo, l’impresa beneficiaria di una siffatta compensazione deve essere effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e tali obblighi devono essere definiti in modo chiaro. In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico atto a favorire l’impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti. In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per tale adempimento. In quarto luogo, la compensazione deve essere determinata sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi necessari per poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico stabilite, avrebbe dovuto sopportare per adempiere gli obblighi in questione, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per tale adempimento.

Eventuali sovvenzioni che non rispondano interamente a tali requisiti non possono sfuggire alla qualifica di aiuto di Stato ai sensi del diritto dell’Unione. Il fatto che le citate sovvenzioni siano state versate a titolo di acconti, in attesa dell’approvazione di convenzioni peraltro concluse ed entrate in vigore soltanto molti anni più tardi, non ha alcuna importanza al riguardo. Infatti, tale circostanza non fa venir meno il vantaggio concesso all’impresa beneficiaria, né gli effetti che questo può produrre sulla concorrenza qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni sopra menzionate.

Spetta al giudice nazionale verificare se tali sovvenzioni siano idonee ad incidere sugli scambi tra Stati membri e falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(v. punti 35-40, 44-45, 52 e dispositivo)

Top