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Document 62008CJ0116

Massime della sentenza

Causa C-116/08

Christel Meerts

contro

Proost NV

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie)

«Direttiva 96/34/CE — Accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES — Interpretazione della clausola 2, nn. 6 e 7 — Congedo parentale a tempo parziale — Licenziamento del lavoratore precedente alla scadenza del periodo di congedo parentale in violazione del termine legale di preavviso — Calcolo dell’indennità»

Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 14 maggio 2009   I ‐ 10066

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 ottobre 2009   I ‐ 10079

Massime della sentenza

  1. Politica sociale – Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Accesso al lavoro e condizioni di lavoro – Parità di trattamento – Direttiva che attua l’accordo quadro sul congedo parentale

    (Direttiva del Consiglio 96/34, come modificata dalla direttiva 97/75, allegato, clausola 2, punto 6)

  2. Politica sociale – Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Accesso al lavoro e condizioni di lavoro – Parità di trattamento – Direttiva che attua l’accordo quadro sul congedo parentale

    (Direttiva del Consiglio 96/34, come modificata dalla direttiva 97/75, allegato, clausola 2, punti 6 e 7)

  1.  Risulta dagli obiettivi dell’accordo quadro sul congedo parentale allegato alla direttiva 96/34, concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 97/75, che la nozione di «diritti acquisiti o in via di acquisizione», ai sensi della clausola 2, n. 6, di detto accordo quadro, comprende l’insieme dei diritti e dei vantaggi, in contanti o in natura, derivanti, direttamente o indirettamente, dal rapporto di lavoro, che il lavoratore può far valere nei confronti del datore di lavoro alla data di inizio del congedo parentale.

    Tra tali diritti e vantaggi sono ricompresi tutti quelli relativi alle condizioni di lavoro, come il diritto di un lavoratore in regime di tempo pieno che fruisce di un congedo parentale a tempo parziale ad un termine di preavviso in caso di risoluzione unilaterale, da parte del datore di lavoro, di un contratto a tempo indeterminato, termine di preavviso la cui durata dipende dall’anzianità del lavoratore nell’impresa ed il cui scopo consiste nel facilitare la ricerca di un nuovo impiego.

    (v. punti 43-44)

  2.  La clausola 2, nn. 6 e 7, dell’accordo quadro sul congedo parentale, allegato alla direttiva 96/34, concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 97/75, va interpretata nel senso che essa osta a che — in caso di risoluzione unilaterale, da parte del datore di lavoro, senza un motivo grave o in violazione del termine legale di preavviso, del contratto di lavoro di un lavoratore assunto a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno durante un periodo in cui quest’ultimo fruisce di un congedo parentale a tempo parziale — l’indennità dovuta al lavoratore sia calcolata sulla base della retribuzione ridotta che questi percepisce quando si verifica il licenziamento.

    Al riguardo, se è pur vero che la clausola 2, n. 7, di detto accordo quadro rinvia agli Stati membri e/o alle parti sociali la definizione delle modalità del contratto o del rapporto di lavoro durante il periodo del congedo parentale, ivi compresi i termini in cui il lavoratore, durante detto periodo, può continuare a maturare diritti nei confronti del datore di lavoro, un’interpretazione teleologica e sistematica induce a ritenere che tale rinvio faccia salvo il n. 6 della stessa clausola, ai sensi del quale «i diritti acquisiti o in via di acquisizione da parte del lavoratore alla data di inizio del congedo parentale restano immutati fino alla fine del congedo parentale». Infatti, tale insieme di diritti e vantaggi sarebbe vanificato se, nell’ipotesi di mancato rispetto del termine di preavviso previsto dalla legge in caso di licenziamento intervenuto durante un congedo parentale a tempo parziale, un lavoratore assunto in regime di tempo pieno perdesse il diritto a vedere che l’indennità di licenziamento che gli spetta sia determinata in base alla retribuzione relativa al suo contratto di lavoro.

    (v. punti 45-46, 56 e dispositivo)

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