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Document 62008CJ0083
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Causa C-83/08
Glückauf Brauerei GmbH
contro
Hauptzollamt Erfurt
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Thüringer Finanzgericht)
«Armonizzazione delle strutture delle accise — Direttiva 92/83/CEE — Art. 4, n. 2 — Piccola birreria giuridicamente ed economicamente indipendente da qualsiasi altra birreria — Criteri dell’indipendenza giuridica e dell’indipendenza economica — Possibilità di subire un’influenza indiretta»
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 2 aprile 2009 I ‐ 2860
Massime della sentenza
Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Accise – Direttiva 92/83 – Alcoli e bevande alcoliche – Applicazione di aliquote di accisa ridotte per taluni prodotti
(Direttiva del Consiglio 92/83, art. 4, n. 2)
L’art. 4, n. 2, della direttiva 92/83, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche, dev’essere interpretato nel senso che una situazione caratterizzata dall’esistenza di legami strutturali relativi a partecipazioni e diritti di voto e tale per cui la medesima persona, la quale svolge funzioni di dirigente in diverse delle birrerie coinvolte, è in grado, a prescindere dal suo effettivo comportamento, di esercitare un’influenza sull’adozione delle loro decisioni commerciali, esclude che queste birrerie possano essere considerate reciprocamente indipendenti dal punto di vista economico.
Infatti, la direttiva 92/83 è intesa ad evitare che il beneficio di una riduzione dell’accisa sulla birra sia concesso a birrerie le cui dimensioni e la cui capacità di produzione potrebbero trovarsi all’origine di distorsioni del mercato interno. Pertanto, i criteri dell’indipendenza giuridica e dell’indipendenza economica previsti all’art. 4, n. 2, di tale direttiva mirano a garantire che qualsiasi forma di dipendenza economica o giuridica tra birrerie comporti l’esclusione dal vantaggio fiscale costituito dall’aliquota ridotta di accisa sulla birra.
In tale contesto, la nozione di «birreria legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi [altra] birreria», ai sensi dell’art. 4, n. 2, di tale direttiva implica la verifica dell’esistenza, tra le birrerie in oggetto, di una relazione di dipendenza giuridica a livello, tra l’altro, della direzione di queste ultime, o sul piano della detenzione delle loro quote societarie o dei loro diritti di voto, o ancora l’accertamento dell’esistenza di una relazione di dipendenza economica tale da incidere sulla capacità delle dette birrerie di assumere autonomamente decisioni commerciali.
Inoltre, l’obiettivo del criterio dell’indipendenza consiste nel garantire che queste aliquote ridotte di accisa vadano effettivamente a vantaggio delle birrerie per le quali la dimensione rappresenta un handicap, e non di quelle appartenenti ad un gruppo. Pertanto, affinché, ai fini dell’applicazione dell’art. 4, n. 2, della direttiva 92/83, siano considerate unicamente le birrerie che siano davvero giuridicamente ed economicamente indipendenti, è necessario assicurarsi che la condizione dell’indipendenza non sia elusa per ragioni puramente formali e, in particolare, mediante costruzioni giuridiche tra diverse piccole birrerie asseritamente indipendenti che formino in realtà un gruppo economico la cui produzione supera i limiti fissati dall’art. 4 della direttiva 92/83.
Per quanto riguarda l’eventuale incidenza del comportamento delle dette birrerie sul mercato ai fini della determinazione della loro indipendenza economica, l’art. 4, n. 2, della direttiva 92/83 si riferisce alla struttura giuridica ed economica delle birrerie, senza rinviare espressamente al loro comportamento sul mercato. D’altra parte, la presenza delle birrerie su mercati distinti e con gamme di prodotti differenti non consente di concludere che sussista un’indipendenza economica tra le dette birrerie, dato che siffatta circostanza può al contrario rivelare l’esistenza di una strategia deliberata, decisa a livello di gruppo per evitare o attenuare una concorrenza interna al gruppo stesso.
(v. punti 26, 28-29, 33, 35-36 e dispositivo)