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Document 62005CJ0075
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Cause riunite C-75/05 P e C-80/05 P
Repubblica federale di Germania e altri
contro
Kronofrance SA
«Impugnazione — Aiuti di Stato — Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Parti interessate — Aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento — Disciplina multisettoriale del 1998»
Conclusioni dell’avvocato generale Y. Bot, presentate il 6 marzo 2008 I - 6622
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 11 settembre 2008 I - 6653
Massime della sentenza
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente
[Artt. 88, nn. 2 e 3, CE e 230, quarto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 1, lett. h)]
Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Art. 225, n. 1, secondo comma, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)
Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Potere discrezionale della Commissione – Possibilità di adottare orientamenti
(Art. 87, n. 3, CE; disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento)
Procedura – Provvedimenti istruttori – Sindacato della Corte sulla valutazione da parte del Tribunale della necessità di integrare gli elementi di informazione – Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 64)
Nell’ambito del procedimento di controllo degli aiuti di Stato previsto dall’art. 88 CE, qualora, senza avviare il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE, la Commissione rilevi, sulla base del n. 3 dello stesso articolo, la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, i beneficiari delle garanzie procedurali previste da tale n. 2 possono ottenerne il rispetto solamente ove abbiano la possibilità di contestare tale decisione dinanzi al giudice comunitario. Di conseguenza, quando, mediante un ricorso di annullamento di una decisione della Commissione adottata al termine di un esame preliminare, un ricorrente mira a conseguire il rispetto delle garanzie procedurali previste dall’art. 88, n. 2, CE, il semplice fatto che abbia la qualifica di interessato, ai sensi di tale disposizione, è sufficiente affinché sia considerato come direttamente e individualmente interessato ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.
Gli interessati sono qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese sui cui interessi può incidere la concessione di un aiuto, in particolare il beneficiario di quest’ultimo, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali.
In occasione dell’esame della ricevibilità di un ricorso dinanzi al Tribunale, il giudice di primo grado, dopo aver verificato che la parte ricorrente può essere considerata come interessata ai sensi degli artt. 88, n. 2, CE e 1, lett. h), del regolamento n. 659/1999, non è tenuto a esigere anche che sia dimostrato che la posizione di tale parte sul mercato risulta danneggiata in maniera sostanziale a seguito dell’adozione di una decisione controversa.
(v. punti 37-40, 43-44)
Nell’ambito di un’impugnazione, la valutazione dei fatti operata dal Tribunale non è soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento di tali fatti e degli elementi di prova presentati al giudice di primo grado.
(v. punti 47-49)
La Commissione, adottando norme di comportamento ed annunciando, con la loro pubblicazione, che esse verranno da quel momento in avanti applicate ai casi a cui si riferiscono, si autolimita nell’esercizio del potere discrezionale di cui è titolare ai sensi dell’art. 87, n. 3, CE, e non può discostarsi da tali norme, pena una sanzione, all’occorrenza, a titolo di violazione di principi giuridici generali, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento.
Nell’ambito specifico degli aiuti di Stato, la Commissione è vincolata dalle discipline e dalle comunicazioni da essa adottate, nei limiti in cui non derogano a norme del Trattato — dato che detti testi non possono essere interpretati in modo tale da restringere la portata degli artt. 87 CE e 88 CE o contravvenire agli obiettivi da questi previsti — e sono accettate dagli Stati membri. In questo contesto, spetta al Tribunale verificare se tali norme siano state rispettate dalla Commissione.
Nell’ambito della valutazione della compatibilità con il mercato comune di un aiuto afferente alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento, il Tribunale non viola l’ampio potere discrezionale di cui dispone la Commissione controllando che, nell’adottare la decisione controversa, la Commissione si sia conformata alla suddetta disciplina, e verificando se essa abbia considerato, nella determinazione del coefficiente di correzione applicabile, l’eventuale destinazione dell’aiuto a un mercato in declino. Il Tribunale è altresì legittimato a dichiarare che occorre interpretare la suddetta disciplina alla luce dell’art. 87 CE e del principio di incompatibilità degli aiuti pubblici ivi contenuto per conseguire l’obiettivo contemplato da tale disposizione, e cioè quello di una concorrenza non falsata nel mercato comune.
(v. punti 59-74)
Per quanto riguarda la valutazione, da parte del giudice di primo grado, di domande di misure di organizzazione del procedimento o di istruzione presentate da una parte in una controversia, il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito. Il valore probante o meno degli atti del processo rientra nella valutazione insindacabile dei fatti che esula dal controllo della Corte nell’ambito del ricorso di impugnazione, salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova presentati al Tribunale o quando l’inesattezza materiale degli accertamenti effettuati da quest’ultimo risulti dai documenti inseriti nel fascicolo.
(v. punto 78)