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Documento 62005CJ0020

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Questioni pregiudiziali — Ricevibilità — Necessità di fornire alla Corte sufficienti precisazioni sul contesto di fatto e di diritto

(Art. 234 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 20)

2. Ravvicinamento delle legislazioni — Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione — Direttiva 98/34

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/34, artt. 1, punti 3, 11, e 8, n. 1)

Massima

1. Le informazioni fornite nelle decisioni di rinvio pregiudiziale devono non solo consentire alla Corte di fornire risposte utili, ma altresì dare ai governi degli Stati membri nonché alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia. Compete alla Corte provvedere affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma della disposizione citata, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio. Quindi, è indispensabile che il giudice nazionale che solleva la questione fornisca un minimo di spiegazioni sulle ragioni della scelta delle norme comunitarie di cui chiede l’interpretazione e sul rapporto che egli ritiene esista fra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia.

(v. punto 21)

2. La direttiva 98/34, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 98/48, dev’essere interpretata nel senso che disposizioni nazionali che abbiano stabilito, successivamente all’entrata in vigore della direttiva 83/189, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, l’obbligo di apporre sui compact disc contenenti opere d’arte figurativa un determinato contrassegno in vista della loro commercializzazione nello Stato membro interessato costituiscono una regola tecnica che, qualora non sia stata notificata alla Commissione, non può essere fatta valere nei confronti di un privato.

Infatti, considerato che l’apposizione di siffatto contrassegno, diretta ad informare i consumatori e le autorità nazionali che le copie sono legali, si effettua sul supporto stesso che contiene l’opera dell’ingegno, quindi sul prodotto stesso, e rientra pertanto nelle prescrizioni applicabili ai prodotti considerati in materia di marcatura e di etichettatura, un contrassegno del genere costituisce una specificazione tecnica ai sensi dell’art. 1, punto 3, della direttiva 98/34, che presuppone che la misura nazionale si riferisca necessariamente al prodotto o al suo imballaggio in quanto tali. Pertanto, dal momento che detta specificazione è obbligatoria de iure per la commercializzazione dei compact disc, la specificazione in parola costituisce una regola tecnica ai sensi dell’art. 1, punto 11, primo comma, della direttiva.

L’inclusione di nuovi supporti, quali i compact disc, nell’ambito dell’obbligo di apposizione di un contrassegno determinato dev’essere considerata come una modifica apportata al progetto di una regola tecnica di cui all’art. 8, n. 1, terzo comma, della detta direttiva e, pertanto, avrebbe dovuto essere notificata alla Commissione, nei limiti in cui l’obbligo di apposizione del detto contrassegno sia stato esteso ai prodotti in questione successivamente all’entrata in vigore della direttiva 83/189, circostanza la cui verifica spetta al giudice nazionale. In tal caso, i privati possono avvalersi dell’inapplicabilità di una regola tecnica di tal genere dinanzi al giudice nazionale, che è tenuto a rifiutarne l’applicazione.

(v. punti 35-37, 40-42, 44-45 e dispositivo)

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