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Document 62003CJ0470

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Ravvicinamento delle legislazioni — Macchine — Direttiva 98/37 — Ostacoli all’immissione in commercio di macchine che si presumono conformi alla direttiva

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/37, artt. 4, n. 1, e 7, n. 1)

    2. Ravvicinamento delle legislazioni — Macchine — Direttiva 98/37 — Ostacoli all’immissione in commercio di macchine che si presumono conformi alla direttiva

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/37, artt. 4, n. 1, e 7)

    3. Diritto comunitario — Diritti conferiti ai singoli — Violazione da parte di uno Stato membro

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/37, art. 4, n. 1)

    4. Diritto comunitario — Diritti conferiti ai singoli — Violazione da parte di uno Stato membro

    5. Diritto comunitario — Diritti conferiti ai singoli — Violazione da parte di uno Stato membro

    Massima

    1. Sono imputabili allo Stato le dichiarazioni di un funzionario che, date la loro forma e le circostanze, suscitano nei destinatari l’impressione che si tratti di posizioni ufficiali dello Stato e non di opinioni personali del funzionario. Determinante perché le dichiarazioni di un funzionario siano imputate allo Stato è che i destinatari di tali dichiarazioni possano ragionevolmente supporre, in un dato contesto, che si tratti di posizioni che il funzionario assume con l’autorità derivante dalla sua funzione.

    In quanto siano imputabili allo Stato, costituiscono una violazione dell’art. 4, n. 1, della direttiva 98/37, relativa alle macchine, le dichiarazioni di un funzionario che presentino una macchina certificata conforme a tale direttiva come in contrasto con la relativa norma armonizzata e come pericolosa. Infatti, dichiarazioni del genere possono ostacolare, almeno indirettamente e potenzialmente, l’immissione sul mercato di tali macchine.

    Certamente, il divieto dettato dall’art. 4, n. 1, della direttiva vale solo se la macchina interessata è conforme alle disposizioni della stessa. A tal riguardo, la presunzione di conformità risultante dall’art. 5, n. 1, della direttiva, per quanto riguarda macchine certificate conformi ad essa e munite della marcatura «CE» di conformità prevista all’art. 10, non implica che gli Stati membri non possano intervenire qualora si manifestino rischi. Al contrario, in virtù dell’art. 7, n. 1, primo comma, della direttiva, uno Stato membro è tenuto a prendere tutte le misure necessarie per ritirare una macchina dal mercato qualora constati che essa, utilizzata conformemente alla sua destinazione, rischia di pregiudicare la sicurezza delle persone o dei beni. In tale ipotesi, conformemente all’art. 7, n. 1, secondo comma, della direttiva, lo Stato membro informa immediatamente la Commissione di tali misure, indicando le ragioni della sua decisione.

    Dato che le autorità competenti dello Stato membro di cui trattasi non hanno né constatato l’esistenza di un rischio né adottato misure per il ritiro dal mercato delle macchine coinvolte né, a fortiori, informato la Commissione di tali misure, detto Stato deve tuttavia rispettare il divieto di restrizioni alla loro libera circolazione enunciato all’art. 4, n. 1, della direttiva.

    (v. punti 61-66, dispositivo 1)

    2. Una violazione dell’art. 4, n. 1, della direttiva 98/37, relativa alle macchine, derivante dal comportamento di un funzionario, se e in quanto imputabile allo Stato membro a cui appartiene, non può essere giustificata né dall’obiettivo della tutela della salute né a titolo della libertà d’espressione dei funzionari.

    Infatti, da un lato, poiché le norme relative ai requisiti di sicurezza ai fini dell’immissione delle macchine sul mercato che incidono sulla libera circolazione delle merci sono armonizzate in maniera esaustiva a livello comunitario, uno Stato membro non può avvalersi di una giustificazione relativa alla tutela della salute al di fuori del contesto dettato dall’art. 7 della direttiva.

    Dall’altro, sebbene la libertà d’espressione sia garantita a tutti i soggetti che rientrano nella giurisdizione degli Stati membri e costituisca un fondamento essenziale di ogni società democratica, gli Stati membri non possono appellarsi alla libertà d’espressione dei loro funzionari per giustificare un ostacolo e sottrarsi in tal modo alla loro responsabilità di diritto comunitario.

    (v. punti 70, 72-73, dispositivo 2)

    3. L’art. 4, n. 1, della direttiva 98/37, relativa alle macchine, dev’essere interpretato nel senso che, da un lato, esso conferisce diritti ai singoli e, dall’altro, non lascia agli Stati membri alcun margine di discrezionalità per quanto riguarda le macchine conformi alla detta direttiva o presunte tali. L’inosservanza di tale disposizione dovuta alle dichiarazioni di un funzionario di uno Stato membro, se e in quanto imputabili a tale Stato, costituisce una violazione del diritto comunitario sufficientemente qualificata perché possa dichiararsi accertata la responsabilità del detto Stato.

    (v. punto 86, dispositivo 3)

    4. Il diritto comunitario non osta a che il diritto interno di uno Stato membro preveda condizioni specifiche in materia di risarcimento di danni diversi da quelli causati a persone o a beni, purché esse siano tali da non rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento di un danno conseguente a una violazione del diritto comunitario. Così, soprattutto in tema di controversie di natura economica o commerciale, l’esclusione totale del lucro cessante di privati dal danno risarcibile non può essere ammessa in caso di violazione del diritto comunitario.

    (v. punti 95-96, dispositivo 4)

    5. In caso di violazione del diritto comunitario, questo non osta all’accertamento della responsabilità in capo a un funzionario, in aggiunta a quella dello Stato membro, ma neanche l’impone.

    (v. punto 99, dispositivo 5)

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