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Document 62004CJ0368
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Aiuti concessi dagli Stati — Regolamento n. 659/1999 — Ambito di applicazione ratione temporis
(Regolamento del Consiglio n. 659/1999)
2. Aiuti concessi dagli Stati — Competenze rispettive della Commissione e dei giudici nazionali — Ruolo dei giudici nazionali
(Artt. 87 CE e 88, n. 3, CE)
3. Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuti — Concessione di un aiuto in violazione del divieto sancito dall’art. 88, n. 3, CE
(Artt. 87, n. 1, CE e 88, n. 3, CE)
4. Aiuti concessi dagli Stati — Rispetto delle norme comunitarie — Ruolo dei giudici nazionali
1. Nei limiti in cui il regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE], contiene norme di natura procedurale, esse si applicano a tutti i procedimenti amministrativi in materia di aiuti di Stato pendenti dinanzi alla Commissione nel momento in cui il detto regolamento è entrato in vigore, cioè il 16 aprile 1999.
(v. punto 34)
2. L’attuazione del sistema di controllo degli aiuti di Stato incombe, da un lato, alla Commissione e, dall’altro, ai giudici nazionali, che hanno ruoli complementari e distinti.
Mentre la valutazione della compatibilità di misure di aiuto con il mercato comune rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che agisce sotto il controllo dei giudici comunitari, i giudici nazionali provvedono alla salvaguardia dei diritti dei singoli in caso di inadempimento dell’obbligo di previa notifica degli aiuti di Stato alla Commissione previsto dall’art. 88, n. 3, CE.
In tale ruolo, questi ultimi devono anche prendere in piena considerazione l’interesse comunitario.
Per quanto riguarda una misura di aiuto illegittima, perché concessa in violazione dell’obbligo di notifica, nella forma di un rimborso parziale di un’imposta, non sarebbe conforme all’interesse comunitario ordinare tale rimborso a vantaggio di altre imprese se tale decisione avesse per risultato di estendere la cerchia dei beneficiari dell’aiuto, aumentandone così gli effetti in luogo di eliminarli.
Infatti, i giudici nazionali devono assicurare che i rimedi da essi adottati siano tali da eliminare concretamente gli effetti degli aiuti concessi in violazione dell’art. 88, n. 3, CE e non estendano semplicemente tali aiuti ad una più ampia cerchia di beneficiari.
Peraltro, anche supponendo che le domande di concessione di un’illegittima misura di aiuto possano essere assimilate a domande di esonero parziale dal pagamento di questa imposta, i debitori di un tributo obbligatorio non possono eccepire che l’esonero di cui fruiscono altre persone costituisca un aiuto di Stato per sottrarsi al pagamento del detto tributo.
In definitiva, l’art. 88, n. 3, ultima frase, CE dev’essere interpretato nel senso che spetta ai giudici nazionali salvaguardare gli interessi dei singoli dinanzi ad un’eventuale inosservanza, da parte delle autorità nazionali, del divieto di esecuzione degli aiuti prima dell’adozione, da parte della Commissione, di una decisione che li autorizzi. Nel fare ciò, i giudici nazionali devono prendere, tuttavia, in piena considerazione l’interesse comunitario e non devono adottare una misura che avrebbe per unico effetto di estendere la cerchia dei beneficiari dell’aiuto.
(v. punti 36-38, 44, 48-51, 57-58 e dispositivo)
3. Una misura di aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, eseguita violando gli obblighi derivanti dall’art. 88, n. 3, CE, è illegittima.
Salvo pregiudicare l’efficacia diretta dell’art. 88, n. 3, ultima frase, CE e trascurare gli interessi dei singoli che i giudici nazionali sono chiamati a tutelare, una decisione della Commissione che dichiara un aiuto non notificato compatibile con il mercato comune non ha l’effetto di sanare, a posteriori, gli atti di esecuzione invalidi per il fatto di essere stati adottati in violazione del divieto sancito in tale articolo. Qualsiasi altra interpretazione condurrebbe a favorire l’inosservanza, da parte dello Stato membro interessato, della disposizione suddetta e svuoterebbe quest’ultima del suo effetto utile.
Infatti, qualora, per un determinato regime di aiuti, compatibile o meno con il mercato comune, l’inosservanza dell’art. 88, n. 3, CE non comportasse rischi o svantaggi superiori rispetto alla sua osservanza, l’incentivo per gli Stati membri a procedere alla notifica e ad attendere la decisione sulla compatibilità sarebbe fortemente ridotto, così come sarebbe fortemente ridotta la portata del controllo della Commissione.
È irrilevante, al riguardo, che una decisione della Commissione precisi che la sua valutazione dell’aiuto controverso si riferisce ad un periodo precedente alla sua adozione.
Parimenti, poco importa che una domanda di rimborso sia proposta prima o dopo l’adozione della decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune, in quanto tale domanda riguarda la situazione illegittima che deriva dalla mancata notifica.
(v. punti 40-43, 55, 59 e dispositivo)
4. I giudici nazionali devono garantire ai singoli che sono in grado di far valere la violazione dell’obbligo di notifica degli aiuti di Stato che ne saranno tratte tutte le conseguenze, conformemente al loro diritto interno, sia per quanto concerne la validità degli atti che comportano l’attuazione delle misure d’aiuto, sia per quanto attiene al recupero degli aiuti finanziari concessi in violazione di tale norma o di eventuali misure provvisorie.
Secondo le possibilità del diritto nazionale e i mezzi di ricorso che esso prevede, un giudice nazionale può così, a seconda dei casi, essere indotto ad ordinare il recupero, presso i beneficiari, di un aiuto illegittimo, anche se esso è stato successivamente dichiarato compatibile con il mercato comune dalla Commissione. Allo stesso modo, è possibile che il giudice nazionale debba statuire su una domanda di risarcimento danni causati in ragione dell’illegittimità della misura di aiuto.
(v. punti 47, 56)