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Document 62004CJ0301
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Richiesta di informazioni — Poteri della Commissione
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 11)
2. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Riduzione dell’importo dell’ammenda come corrispettivo di una cooperazione dell’impresa censurata
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 96/C 207/04, titolo D, punto 2)
1. Il regolamento n. 17 non riconosce all’impresa nei cui confronti venga svolta un’indagine ai sensi del regolamento medesimo alcun diritto di sottrarvisi. All’impresa incombe, anzi, un obbligo di attiva collaborazione, per cui deve tenere a disposizione della Commissione tutte le informazioni riguardanti l’oggetto dell’indagine.
Con riguardo alla questione se tale obbligo si applichi anche a richieste di informazioni suscettibili di essere utilizzate per acclarare, nei confronti dell’impresa che le fornisca, l’esistenza di un’infrazione alle norme sulla concorrenza, è pacifico che la Commissione, al fine di preservare l’effetto utile dell’art. 11, nn. 2 e 5, del regolamento n. 17, ha il diritto di obbligare l’impresa a fornire tutte le informazioni necessarie attinenti ai fatti di cui essa possa avere conoscenza ed a comunicarle, se del caso, i relativi documenti di cui sia in possesso, sebbene questi possano servire a dimostrare, nei confronti di tale impresa o di un’altra impresa, l’esistenza di un comportamento anticoncorrenziale.
L’obbligo di cooperazione che incombe sull’impresa non le consente di sottrarsi a richieste di produrre documenti sulla base del rilievo che, dando esito a tali richieste, risulterebbe costretta a testimoniare contro se stessa.
Infine, se è pur vero che deve essere rispettato, evidentemente, il diritto della difesa, l’impresa interessata potrebbe ancora far valere, sia durante il procedimento amministrativo sia nel processo dinanzi ai giudici comunitari, che i documenti possiedono un senso diverso rispetto a quello loro attribuito dalla Commissione.
(v. punti 40‑41, 48‑49)
2. Una riduzione in base alla comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese è giustificabile solo ove le informazioni fornite e, più in generale, il comportamento dell’impresa interessata possano essere considerati, al riguardo, prova di un’effettiva cooperazione da parte della stessa.
Non può essere ritenuto indice di un tale spirito di cooperazione il comportamento di un’impresa che, ancorché non fosse tenuta a rispondere a un quesito posto dalla Commissione, lo abbia fatto in modo incompleto e fuorviante.
(v. punti 68‑69)