Scegli le funzioni sperimentali da provare

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 62003CJ0495

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Tariffa doganale comune — Classificazione delle merci — Informazione tariffaria vincolante — Portata — Invocabilità da parte di un terzo in una controversia pendente dinanzi ad un giudice di un altro Stato membro — Esclusione

(Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92, art. 12)

2. Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Obbligo di rinvio — Giudice nazionale investito di una controversia relativa alla classificazione doganale di una merce e che ritiene errata un'informazione tariffaria vincolante rilasciata a un terzo e prodotta dinanzi ad esso — Mancanza di obbligo di rinvio — Presupposti

(Art. 234 CE)

3. Tariffa doganale comune — Voci doganali — Veicoli adibiti allo spostamento di semirimorchi su terreni ed edifici industriali — Classificazione nella voce 8709 della nomenclatura combinata relativa agli autocarrelli utilizzati per il trasporto di merci e ai carrelli trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni — Esclusione

Massima

1. Dall’art. 12 del regolamento n. 2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario, risulta che un’informazione tariffaria vincolante crea diritti solo in capo al suo titolare e nei confronti delle sole merci in essa descritte. Di conseguenza, nell'ambito di una controversia pendente dinanzi al giudice di uno Stato membro, le parti non dispongono di alcun diritto personale di avvalersi di un'informazione tariffaria vincolante relativa ad una merce analoga rilasciata ad un terzo dalle autorità di un altro Stato membro.

(v. punto 27)

2. L’art. 234 CE deve essere interpretato nel senso che, qualora, nell’ambito di una controversia relativa alla classificazione tariffaria di una determinata merce pendente dinanzi ad un giudice nazionale, venga prodotta un’interpretazione tariffaria vincolante relativa ad una merce analoga e rilasciata ad un terzo rispetto alla detta controversia dalle autorità doganali di un altro Stato membro, e il detto giudice ritenga erronea la classificazione tariffaria operata da tale informazione, queste due circostanze non possono avere la conseguenza, qualora si tratti di un giudice le cui decisioni possono essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto interno, di obbligare quest’ultimo a sottoporre questioni d’interpretazione alla Corte.

Per quanto riguarda un giudice le cui decisioni non possono essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto interno, le dette circostanze non possono, di per sé, avere la conseguenza automatica di obbligare quest'ultimo a sottoporre questioni di interpretazione alla Corte. Tale giudice è tuttavia tenuto, qualora una questione di diritto comunitario si ponga dinanzi ad esso, ad adempiere il suo obbligo di rinvio, salvo che non abbia constatato che la questione non è pertinente, o che la disposizione comunitaria di cui è causa ha già costituito oggetto di interpretazione da parte della Corte, ovvero che la corretta applicazione del diritto comunitario si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi; la configurabilità di tale eventualità va valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto comunitario, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze di giurisprudenza all’interno della Comunità. A tal riguardo, l’esistenza di un'informazione tariffaria vincolante, rilasciata dall'autorità di un altro Stato membro, deve indurre il detto giudice ad essere particolarmente attento nella sua valutazione relativa ad un'eventuale assenza di ragionevole dubbio in merito alla corretta applicazione della nomenclatura combinata, tenendo conto, segnatamente, dei tre elementi di valutazione sopra menzionati.

(v. punto 45, dispositivo 1)

3. La voce 8709 della nomenclatura combinata figurante all'allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento n. 2261/98, dev’essere interpretata nel senso che essa non comprende un veicolo equipaggiato di un motore diesel di potenza pari a kW 132 per 2500 giri al minuto, e di un cambio automatico a quatto marce ed una retromarcia, munito di una cabina chiusa, nonché di una piattaforma di sollevamento che può raggiungere un’altezza massima di cm 60, e ha una capacità massima di kg 32 000, un raggio di sterzata molto limitato ed è concepito per garantire lo spostamento di semirimorchi su terreni ed edifici industriali. Un veicolo siffatto non costituisce infatti né un autocarrello utilizzato per il trasporto di merci, né un carrello-trattore dei tipi utilizzati nelle stazioni, ai sensi della detta voce.

(v. punto 64, dispositivo 2)

In alto