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Document 62003CJ0244

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Ricorso di annullamento — Oggetto — Annullamento parziale — Condizione — Separabilità delle disposizioni contestate — Criterio obiettivo — Requisito non soddisfatto — Irricevibilità

(Art. 230 CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/15, art. 1, punti 1 e 2)

Massima

L’annullamento parziale di un atto comunitario è possibile solo se gli elementi di cui è chiesto l’annullamento sono separabili dal resto dell’atto. Tale requisito di separabilità non è soddisfatto quando l’annullamento parziale di un atto produrrebbe l’effetto di modificare la sostanza dell’atto medesimo. La questione se un annullamento parziale abbia un tale effetto costituisce un criterio oggettivo e non un criterio soggettivo legato alla volontà politica dell’autorità che ha adottato l’atto controverso.

Pertanto, deve essere considerato irricevibile il ricorso di uno Stato membro mirante all’annullamento dell’art. 1, punto 2, della direttiva 2003/15, che modifica la direttiva 76/768 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici nella parte in cui tale disposizione introduce nella direttiva 76/768 un art. 4 bis il cui oggetto è in particolare di prevedere le condizioni del divieto di commercializzazione di prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti sperimentati su animali, mentre rimarrebbe in essere, dato che lo Stato membro non ne ha chiesto, nemmeno in subordine, l’annullamento, l’art. 1, punto 1, della direttiva 2003/15, il quale prevede l’abrogazione dell’art. 4, n. 1, lett. i), della direttiva 76/768, avente un oggetto analogo, e che l’art. 4 bis inserito è, come risulta dal diciottesimo ‘considerando’ della direttiva 2003/15, destinato a sostituire.

Poiché l’art. 1, punto 1, e l’art. 1, punto 2, della direttiva 2003/15 sono disposizioni inseparabili, l’annullamento parziale richiesta dello Stato membro modificherebbe obiettivamente la sostanza stessa delle disposizioni adottate dal legislatore comunitario per quanto riguarda la sperimentazione animale diretta all’elaborazione di prodotti cosmetici.

(v. punti 12-16, 20-21)

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