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Document 61999CJ0400(01)

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Ricorso di annullamento — Oggetto — Domanda di annullamento di una decisione di avviare il procedimento formale di esame di un aiuto di Stato previsto all’art. 88, n. 2, CE intesa a contestare l’obbligo di sospendere i provvedimenti esaminati in attesa della chiusura del detto procedimento — Intervento della decisione di chiusura del procedimento e acquisizione da parte di quest’ultima del carattere definitivo — Ricorso che conserva il proprio oggetto

    2. Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di avviare il procedimento formale di esame di cui all’art. 88, n. 2, CE

    (Artt. 88, n. 2, CE e 253 CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999)

    3. Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Decisione di avviare il procedimento formale di esame di cui all’art. 88, n. 2, CE — Obbligo di discutere preliminarmente il provvedimento di aiuto con lo Stato membro interessato e di esaminare la situazione alla luce degli elementi forniti da quest’ultimo — Obbligo di leale cooperazione del detto Stato membro

    (Artt. 10 CE e 88, n. 2, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 10 e 13)

    4. Ricorso di annullamento — Motivi — Sviamento di potere — Nozione

    (Art. 230 CE)

    5. Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Difficoltà di valutazione circa la compatibilità di un aiuto con il mercato comune o esistenza di dubbi circa il carattere di aiuto — Obbligo della Commissione di avviare il procedimento formale di esame di cui all’art. 88, n. 2, CE

    (Artt. 87 CE e 88, nn. 2 e 3, CE)

    6. Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Ambito procedurale determinato dalla previa qualificazione come aiuti esistenti o come aiuti nuovi dei provvedimenti di cui trattasi — Assenza di potere discrezionale della Commissione — Obbligo di leale cooperazione dello Stato membro che rivendica la qualificazione degli aiuti esistenti

    (Artt. 10 CE e 88 CE)

    7. Aiuti concessi dagli Stati — Regime generale di aiuti approvato dalla Commissione — Aiuto individuale presentato come rientrante nell’ambito dell’approvazione — Esame da parte della Commissione — Valutazione prioritaria relativamente alla decisione di approvazione e solo in subordine relativamente al Trattato

    (Artt. 87 CE e 88 CE)

    8. Aiuti concessi dagli Stati — Aiuti esistenti e aiuti nuovi — Versamenti a favore di compagnie di navigazione che assicurano, nell’ambito di contratti di servizio pubblico, regolari servizi da e per le isole — Articolo 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92 — Applicazione del regime degli aiuti nuovi ai soli versamenti non necessari al mantenimento dei contratti

    (Art. 88, nn. 1 e 3, CE; regolamento del Consiglio n. 3577/92, art. 4, n. 3)

    Massima

    1. Un ricorso rivolto contro una decisione della Commissione di avviare il procedimento di esame di un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, che mira in sostanza a fare dichiarare che le misure di cui trattasi non devono essere sospese in attesa della chiusura di tale procedimento, non ha perduto il proprio oggetto a causa dell’intervento, dopo la sua presentazione, di una decisione che conclude il detto procedimento e che nel frattempo ha acquisito carattere definitivo.

    (v. punti 15-18)

    2. L’obbligo, previsto dall’art. 253 CE, di motivare una decisione che arreca pregiudizio ha lo scopo di consentire alla Corte di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione e di fornire all’interessato indicazioni sufficienti per stabilire se la decisione sia fondata o sia inficiata da un vizio che permetta di contestarne le legittimità.

    Per quanto riguarda una decisione di avviare il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE nei confronti di aiuti di Stato presunti, l’omessa menzione in tale decisione del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’art. [88 CE], o di certe sue disposizioni potrebbe eventualmente costituire un difetto di motivazione solo se la Commissione avesse applicato disposizioni di tale regolamento non derivanti direttamente dal Trattato.

    (v. punti 22-23)

    3. Considerate le conseguenze giuridiche di una decisione di avviare il procedimento ex art. 88, n. 2, CE, qualificando provvisoriamente le misure di cui trattasi come nuovi aiuti mentre lo Stato membro interessato può dissentire da tale qualificazione, la Commissione è tenuta a discutere preliminarmente quelle misure con tale Stato, affinché questo possa farle eventualmente presente che, a suo giudizio, le dette misure non costituiscono aiuti oppure che sono aiuti esistenti. Gli artt. 10 e 13 del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’art. [88 CE], depongono in questo senso e non dispensano quindi la Commissione dal discutere una misura con lo Stato membro interessato prima di avviare il procedimento ex art. 88, n. 2, CE.

    La Commissione, se il carattere di aiuti viene contestato, deve procedere ad un esame adeguato della questione sulla base delle informazioni ricevute in tale fase dal detto Stato, anche se l’esame conduce ad un giudizio non definitivo. In applicazione del principio di leale cooperazione tra Stati membri e istituzioni, quale discende dall’art. 10 CE, e al fine di non rallentare il procedimento, spetta invece allo Stato membro che reputi che le misure in oggetto non costituiscono aiuti fornire al più presto possibile alla Commissione, a partire dal momento in cui essa lo investe della questione ad esse attinente, gli elementi che giustificano la sua posizione. Se questi elementi permettono di dissipare i dubbi nel senso che non sussistono elementi di aiuto nelle misure esaminate, la Commissione non può avviare il procedimento previsto dall’art. 88, n. 2, CE. Viceversa, se questi elementi non permettono di dissipare i dubbi sull’esistenza di elementi di aiuto e se sussistono dubbi anche sulla loro compatibilità con il mercato comune, la Commissione deve allora avviare il detto procedimento.

    (v. punti 29-30, 48)

    4. La nozione di sviamento di potere implica che l’autorità amministrativa abbia esercitato i suoi poteri per uno scopo diverso da quelli per cui le sono stati conferiti. Una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta essere stata adottata ad un siffatto scopo.

    (v. punto 38)

    5. La Commissione, quando esamina misure di aiuto sotto il profilo dell’art. 87 CE per valutare la loro compatibilità con il mercato comune, è tenuta ad avviare il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE, se l’esame preliminare non le ha consentito di superare tutte le difficoltà che impediscono di concludere per la compatibilità di queste misure con il mercato comune. Gli stessi principi valgono, ovviamente, anche quando la Commissione nutre dubbi sulla qualificazione stessa di aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE della misura esaminata.

    (v. punto 47)

    6. L’obbligo di avviare in date circostanze il procedimento ex art. 88, n. 2, CE non altera il contesto procedurale in cui questa decisione deve inserirsi, ossia quello dell’esame permanente dei regimi di aiuto esistenti, quale risulta dal combinato disposto dei nn. 1 e 2 dell’art. 88, CE, ovvero quello del controllo degli aiuti nuovi, quale risulta dal combinato disposto dei nn. 3 e 2 di questo stesso articolo.

    Tenuto conto delle conseguenze giuridiche di tale scelta procedurale allorché si tratta di misure già attuate, la Commissione non può optare automaticamente per il secondo tipo di procedimento se lo Stato membro interessato sostiene che è invece il primo a doversi applicare. In tale caso, la Commissione deve procedere ad un esame adeguato della questione sulla base delle informazioni che in tale fase le ha comunicato lo Stato membro, anche se tale esame porta ad una qualificazione non definitiva delle misure considerate.

    Così come occorre agire quando si pone la questione dell’esistenza stessa di elementi di aiuto, in applicazione del principio di cooperazione leale tra Stati membri e istituzioni, quale discende dall’art. 10 CE, e al fine di non rallentare il procedimento, spetta invece allo Stato membro secondo cui è in causa un aiuto esistente fornire al più presto possibile alla Commissione, a partire dal momento in cui essa lo investe della relativa questione, gli elementi che giustificano la sua posizione. Se questi elementi consentono, nell’ambito di una valutazione provvisoria, di ritenere che le misure controverse siano effettivamente aiuti esistenti, la Commissione deve applicare il procedimento di cui ai nn. 1 e 2 dell’art. 88 CE. Viceversa, se gli elementi introdotti dallo Stato membro non permettono tale conclusione provvisoria o se lo Stato membro non fornisce alcun elemento al riguardo, la Commissione deve applicare a queste misure i nn. 3 e 2 di questo stesso articolo.

    (v. punti 53-55)

    7. Se la Commissione ha approvato un regime di aiuti, un nuovo esame, come aiuti nuovi, delle sue misure di applicazione sarebbe contrario al principio della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto. Ne deriva che, ove lo Stato membro interessato sostenga che date misure sono necessarie in attuazione di un regime previamente autorizzato, la Commissione non può avviare immediatamente il procedimento ex art. 88, n. 2, CE in relazione a tali misure considerandole nuovi aiuti, cosa che implicherebbe la loro sospensione, bensì deve prima stabilire se esse siano o meno conformi al regime di cui è causa e, in caso affermativo, se soddisfino le condizioni fissate nella decisione di approvazione di quest’ultimo. Solo in caso di esito negativo dell’esame la Commissione può avviare il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE considerando le misure di cui è causa come nuovi aiuti. Viceversa, in caso di esito positivo, essa applicherà a tali misure in quanto aiuti esistenti il procedimento previsto dall’art. 88, nn. 1 e 2, CE.

    (v. punto 57)

    8. Dato che i contratti di servizio pubblico di cui all’art. 4 del regolamento n. 3577/92, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi (cabotaggio marittimo), contengono di per sé disposizioni finanziarie necessarie per assicurare gli obblighi di servizio pubblico ivi previsti, e dato che la formulazione del numero 3 di tale articolo riguarda il mantenimento in vigore dei detti contratti fino alla loro data di scadenza senza limitare la portata di questa disposizione a taluni aspetti degli stessi, gli accordi finanziari necessari ad assicurare gli obblighi di servizio pubblico ivi previsti si basano sul detto art. 4, n. 3.

    Per contro, eventuali aiuti eccedenti quanto necessario ad assicurare l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, oggetto dei contratti in causa, non possono rientrare nell’ambito di applicazione di quest’ultima disposizione proprio perché non sono necessari all’equilibrio, e dunque al mantenimento, di tali contratti, e non possono perciò essere considerati sulla base di questa disposizione aiuti esistenti.

    (v. punti 64-65)

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