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Document 62001CJ0034

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Misure dirette a compensare il costo dei compiti di servizio pubblico assunti da un ' impresa — Esclusione — Presupposti — Obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti — Fissazione in modo obiettivo e trasparente dei parametri che servono per calcolare la compensazione — Limitazione della compensazione al costo — Illegittimità della misura che attribuisce a un ' impresa pubblica una parte di una tassa — Illegittimità che incide unicamente sulla parte della tassa devoluta all ' impresa — [Trattato CE, art. 92, n. 1 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE)]

    2. Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuto — Divieto di esecuzione prima della decisione finale della Commissione — Effetto diretto — Portata — Misura non notificata che attribuisce a un ' impresa pubblica una parte di una tassa — Obbligo per i giudici nazionali di opporsi alla riscossione della tassa e all ' attribuzione del suo gettito — [Trattato CE, art. 93, n. 3 (divenuto art. 88, n. 3, CE)]

    3. Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure di effetto equivalente — Art. 30 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) — Ambito di applicazione — Tassa che non costituisce un ostacolo vietato dagli artt. 12 o 95 del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, artt. 25 CE e 90 CE) — Tassa rientrante automaticamente nelle disposizioni del detto art. 30 — Esclusione — [Trattato CE, artt. 12, 30 e 95 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 25 CE, 28 CE e 90 CE)]

    4. Disposizioni fiscali — Imposizioni interne — Tassa portuale attribuita a un ' impresa pubblica indipendentemente dal servizio da essa reso — Insussistenza di discriminazione nei confronti dei prodotti importati — Ammissibilità — [Trattato CE, artt. 12, 30 e 95 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 25 CE, 28 CE e 90 CE)]

    Massima

    1. L ' attribuzione, da parte di uno Stato membro, a un ' impresa pubblica di una quota rilevante di una tassa, come quella riscossa in un porto all ' atto del carico e dello scarico di merci, nonché la riscossione di questa presso gli utenti devono essere considerate come aiuto di Stato ai sensi dell ' art. 92, n. 1, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE) in quanto incidano sugli scambi tra Stati membri, qualora esse non siano connesse a una missione di servizio pubblico chiaramente definita e/o qualora il calcolo della compensazione che si asserisce necessaria allo svolgimento della detta missione non sia stato effettuato sulla base di parametri previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che tale compensazione comporti un vantaggio economico atto a favorire l ' impresa pubblica interessata rispetto a imprese concorrenti. Perché ciò non avvenga, occorre che la detta compensazione non ecceda quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall ' adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole.

    v. punti 31-32, 35, 39-40, 47, dispositivo 1

    2. Dall ' effetto diretto riconosciuto all ' ultima frase dell ' art. 93, n. 3, del Trattato (divenuto art. 88, n. 3, CE) deriva che l ' efficacia immediata del divieto di dare esecuzione all ' aiuto previsto dal suddetto articolo investe qualsiasi aiuto posto in essere senza preventiva notifica. E ' compito dei giudici nazionali salvaguardare i diritti dei singoli in caso di eventuale inosservanza, da parte delle autorità nazionali, del divieto di dare esecuzione agli aiuti, traendone tutte le conseguenze, conformemente al loro diritto nazionale, al fine di impedire sia la devoluzione di una parte del tributo alle imprese beneficiarie sia la riscossione dello stesso.

    v. punti 42, 47, dispositivo 1

    3. La sfera di applicazione dell ' art. 30 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) non comprende quella delle disposizioni del Trattato relative alle tasse di effetto equivalente a dazi doganali [artt. 12 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 25 CE) e 16 del Trattato (abrogato dal Trattato di Amsterdam)] né quella delle disposizioni del Trattato relative alle imposte interne discriminatorie [art. 95 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 90 CE)]. Ne consegue che, se una tassa, come quella riscossa in un porto al momento del carico e dello scarico di merci, rientra nella sfera di applicazione degli artt. 12 o 95 del Trattato, sono le disposizioni dell ' uno o dell ' altro articolo ad applicarsi e non quelle dell ' art. 30 del Trattato. L ' eventualità che tale tassa non costituisca un ostacolo vietato dai detti artt. 12 o 95 non comporta la conseguenza che essa rientri automaticamente nella sfera di applicazione delle disposizioni del citato art. 30.

    v. punti 56, 58

    4. In mancanza di qualsiasi discriminazione nei confronti dei prodotti provenienti da altri Stati membri, la misura mediante la quale uno Stato membro prevede la riscossione di un ' imposizione interna, come una tassa portuale relativa al carico e allo scarico di merci, e la devoluzione di una quota rilevante del gettito di tale imposizione interna ad un ' impresa pubblica, senza che all ' importo attribuito corrisponda un servizio effettivamente reso da quest ' ultima, non viola le disposizioni dell ' art. 95 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 90 CE).

    v. punto 62, dispositivo 2

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