Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61999CJ0516

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Questioni pregiudiziali - Rinvio alla Corte - Organo giurisdizionale nazionale ai sensi dell'art. 234 CE - Nozione - Camera d'appello di una direzione finanziaria regionale in Austria - Esclusione

    (Art. 234 CE)

    Massima

    $$Per valutare se l'organo remittente possegga le caratteristiche di un giudice ai sensi dell'art. 234 CE, questione unicamente di diritto comunitario, occorre tener conto di un insieme di elementi quali l'origine legale dell'organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l'organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente. Non presenta il requisito dell'indipendenza una camera d'appello di una direzione finanziaria regionale (amministrazione fiscale di seconda istanza) in Austria, che è competente in materia di ricorsi promossi contro le decisioni dell'amministrazione fiscale.

    Infatti, la nozione di giurisdizione nazionale ai sensi dell'art. 234 CE può designare solo un'autorità che si trovi in posizione di terzietà rispetto a quella che ha adottato la decisione impugnata, qualità che non può essere riconosciuta ad un'autorità quale la camera d'appello, in quanto essa presenta un rapporto organico e funzionale con la direzione finanziaria regionale da cui emanano le decisioni dinanzi ad essa contestate.

    ( v. punti 34-38 )

    Top