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Document 61999CJ0353

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Consiglio Diritto di accesso del pubblico ai documenti del Consiglio Decisione 93/731 Obiettivi Principio dell'accesso più ampio possibile Interpretazione restrittiva delle deroghe al principio dell'accesso

    (Decisione del Consiglio 93/731)

    2. Consiglio Diritto di accesso del pubblico ai documenti del Consiglio Decisione 93/731 Deroghe al principio dell'accesso ai documenti Diniego di accesso a un documento opposto senza previo esame dell'opportunità di concedere un accesso parziale ai dati non compresi nelle deroghe Violazione del principio di proporzionalità

    (Decisione del Consiglio 93/731, art. 4, n. 1)

    Massima

    1. L'obiettivo perseguito dalla decisione 93/731, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio, oltre a consistere nell'assicurare il funzionamento interno del Consiglio nell'interesse del buon andamento dell'amministrazione, è di prevedere a favore del pubblico l'accesso più ampio possibile ai documenti di cui dispone il Consiglio, cosicché qualsiasi eccezione a tale diritto dev'essere interpretata ed applicata restrittivamente.

    ( v. punto 25 )

    2. Il principio di proporzionalità esige che le limitazioni non eccedano quanto è adeguato e necessario per raggiungere lo scopo perseguito.

    In assenza di qualsiasi motivo che giustifichi il fatto che elementi di informazione contenuti in un documento che non sono interessati dalle eccezioni previste all'art. 4, n. 1, della decisione 93/731 possano essere tenuti segreti da un'istituzione, il rifiuto di un accesso parziale costituisce una misura manifestamente sproporzionata per assicurare la riservatezza degli elementi di informazione interessati da una di queste eccezioni. Lo scopo perseguito dal Consiglio negando l'accesso alla relazione controversa potrebbe essere raggiunto anche nell'ipotesi in cui il Consiglio si limitasse a censurare, dopo averli esaminati, i brani di tale relazione che possono pregiudicare le relazioni internazionali.

    ( v. punti 28-29 )

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