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Document 61999CJ0143

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Questioni pregiudiziali Rinvio alla Corte Provvedimento di rinvio conforme alle norme nazionali di organizzazione giudiziaria e di procedura Verifica che non spetta alla Corte

    [Trattato CE, art. 177 (divenuto art. 234 CE)]

    2. Aiuti concessi dagli Stati Progetti di aiuti Divieto di esecuzione anteriore alla decisione definitiva della Commissione Effetto diretto Portata Obblighi dei giudici nazionali Limiti

    [Trattato CE, art. 93, n. 3 (divenuto art. 88, n. 3, CE)]

    3. Aiuti concessi dagli Stati Divieto Deroghe Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune Aiuti per la tutela dell'ambiente Potere discrezionale della Commissione

    [Trattato CE, art. 92, nn. 1 e 3 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, nn. 1 e 3, CE)]

    4. Aiuti concessi dagli Stati Nozione Rimborso parziale delle imposte sull'energia accordato a tutte le imprese situate sul territorio nazionale Esclusione

    [Trattato CE, art. 92 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE)]

    5. Aiuti concessi dagli Stati Nozione Selettività della misura Rimborso parziale delle imposte sull'energia accordato alle sole imprese produttrici di beni materiali Inclusione Giustificazione relativa alla natura o all'economia generale del sistema stabilito Insussistenza

    [Trattato CE, art. 92 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE)]

    Massima

    1. Nell'ambito della procedura prevista dall'art. 177 del Trattato (divenuto art. 234 CE), non spetta alla Corte verificare se il provvedimento di rinvio sia stato adottato in modo conforme alle norme nazionali di organizzazione giudiziaria e di procedura.

    ( v. punto 19 )

    2. L'intervento da parte dei giudici nazionali nel sistema di controllo degli aiuti di Stato discende dall'efficacia diretta riconosciuta al divieto di dare esecuzione all'aiuto, previsto dall'art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato (divenuto, art. 88, n. 3, ultima frase, CE), senza l'accordo della Commissione. I giudici nazionali debbono assicurare ai cittadini comunitari che saranno tratte tutte le conseguenze collegate ad una violazione di tale disposizione dal loro diritto interno, sia per quanto concerne la validità degli atti che comportano l'attuazione delle misure d'aiuto, sia per quanto attiene al recupero degli aiuti finanziari concessi in violazione di tale norma o di eventuali misure provvisorie. Tuttavia, se i giudici nazionali sono indotti, a tal fine, a determinare se un provvedimento nazionale debba o no essere qualificato come aiuto di Stato ai sensi del Trattato, essi non possono, tuttavia, pronunciarsi sulla compatibilità delle misure di aiuto con il mercato comune, essendo tale valutazione di esclusiva competenza della Commissione, sotto il controllo della Corte.

    ( v. punti 26-27, 29 )

    3. Il divieto di massima degli aiuti di Stato non è né assoluto né incondizionato. Così, l'art. 92, n. 3, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 3, CE) conferisce alla Commissione un ampio potere discrezionale di dichiarare determinati aiuti compatibili con il mercato comune in deroga al divieto generale formulato dall'art. 92, n. 1, del Trattato. A tale proposito le esigenze di tutela dell'ambiente possono costituire un obiettivo in forza del quale determinati aiuti di Stato possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune.

    ( v. punti 30-31 )

    4. Provvedimenti nazionali che prevedono un parziale rimborso delle imposte sull'energia applicate al gas naturale e all'energia elettrica non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'art. 92 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE), qualora si applichino a tutte le imprese ubicate nel territorio nazionale, a prescindere dall'oggetto della loro attività.

    Infatti, come risulta dal testo dell'art. 92, n. 1, del Trattato, un vantaggio economico concesso da uno Stato membro costituisce un aiuto solo se, presentando una determinata selettività, è tale da favorire talune imprese o talune produzioni. Di conseguenza, un provvedimento statale che avvantaggia indistintamente l'insieme delle imprese ubicate nel territorio nazionale non può costituire un aiuto di Stato.

    ( v. punti 34-36 e dispositivo 1 )

    5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 92 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE), è irrilevante che la situazione del presunto beneficiario del provvedimento sia migliorata o aggravata con riferimento alla situazione giuridica precedente o, all'opposto, non sia evoluta nel tempo. Occorre unicamente determinare se, nell'ambito di un dato regime giuridico, un provvedimento statale sia tale da favorire talune imprese o talune produzioni ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato rispetto ad altre imprese che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga tenuto conto dell'obiettivo perseguito dal provvedimento interessato. Non soddisfa tale condizione di selettività un provvedimento che, sebbene costitutivo di un vantaggio per il suo beneficiario, sia giustificato dalla natura o dalla struttura generale del sistema nel quale si inserisce.

    A questo riguardo, devono essere considerati aiuti di Stato ai sensi dell'art. 92 del Trattato i provvedimenti nazionali che prevedono un rimborso parziale delle imposte sull'energia applicate al gas naturale e all'energia elettrica solo a favore delle imprese che hanno, provatamente, come attività principale la fabbricazione di beni materiali. In primo luogo, né il numero elevato di imprese beneficiarie né la diversità e la rilevanza dei settori ai quali queste imprese appartengono consentono di ritenere un'iniziativa statale come un provvedimento generale di politica economica. In secondo luogo, la concessione di vantaggi alle imprese il cui fulcro di attività è la produzione di beni materiali non è giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema di imposizione instaurato in base a tali provvedimenti nazionali. Infatti, anzitutto, nulla nelle dette misure consente di esaminare il regime di rimborso riservato alle imprese che producono principalmente beni materiali come provvedimento meramente temporaneo tale da permettere il loro adeguamento progressivo al nuovo regime, visto che esse sarebbero proporzionalmente più gravate da quest'ultimo. Inoltre, le imprese fornitrici di servizi possono, come le imprese produttrici di beni materiali, essere grandi consumatrici di energia. Infine, le considerazioni di ordine ecologico alla base di dette misure non giustificano che l'utilizzo di gas naturale o di energia elettrica da parte del settore delle imprese fornitrici di servizi sia trattato in modo diverso dall'utilizzo di tali energie da parte del settore delle imprese produttrici di beni materiali poiché il consumo di energia per ognuno di tali settori è pure dannoso per l'ambiente.

    ( v. punti 41-42, 48-52, 55 e dispositivo 2 )

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